Magistrato di Sorveglianza di Napoli, ord. 9 settembre 2025, Giud. Cervo
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza del 9 settembre 2025 con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha sollevato dinanzi alla Consulta la questione di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), come novellato dall’art. 5 del d.l. 4 luglio 2024, n.92 (c.d. “decreto carcere sicuro”, conv. con modd. dalla legge 8 agosto 2024, n.112), deducendo violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono la competenza del giudice dell'esecuzione a valutare la liberazione anticipata nei confronti del condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, previsto dall’art. 20-bis del codice penale.
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1. La liberazione anticipata, ai sensi dell’art. 54 della legge n.354/1975 (ordinamento penitenziario), è concessa ai condannati cha abbiano dimostrato partecipazione all’opera rieducativa ed è pari a 45 giorni per ogni semestre di pena effettivamente espiata. L’istituto è stato profondamente modificato, nei suoi profili procedimentali, dal D.L. 92/2024 (c.d. “decreto carcere sicuro”).
Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità che, allo stato, appare granitico, il detto beneficio premiale può essere applicato, in forza del combinato disposto di cui agli articoli 57 e 76 della legge 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 dell'ordinamento penitenziario, in favore dei condannati alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità e la relativa competenza deve essere attribuita alla magistratura di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 10 gennaio-13 marzo 2025 n. 10302).
La Cassazione ha, infatti, disatteso le numerose obiezioni di carattere sistematico, emerse sia in dottrina che nella prevalente giurisprudenza di merito che, per un verso, ritengono l'istituto della liberazione anticipata applicabile soltanto in rapporto a pene detentive (tale non essendo il lavoro di pubblica utilità), alla luce del dato ricavabile dal rinvio operato dall'art. 76 della legge 689/1981 alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario «in quanto compatibili», che non consentirebbe di estendere l'istituto della liberazione anticipata ai Lpu, la cui equiparazione alla pena detentiva ex art. 57 della legge n. 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena; e che, per l’altro verso, ritengono comunque che la competenza a pronunciarsi sulla concessione della riduzione premiale dovrebbe incardinarsi, nel caso dei Lpu, in capo al Giudice dell’esecuzione, in quanto responsabile della gestione esecutiva di quella pena sostitutiva, e non alla magistratura di sorveglianza.
Il lavoro di pubblica utilità – come è noto - è stato introdotto nel nostro ordinamento quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni con l'art. 20 bis c.p. inserito dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo dei principi enunciati con l'art. 1, comma 17 della l. 27 settembre 2021 n. 134, legge delega della riforma "Cartabia". Si tratta di una pena-programma al pari della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, dalle quali si differenzia, tra l’altro, per il fatto che rispetto a queste ultime «presenta un minor grado di incidenza sulle libertà del condannato, essendo del tutto privo di una componente detentiva (così espressamente la Relazione illustrativa al D.lgs n. 150/2022)».
La Cassazione, con la ricordata pronuncia ha, tuttavia, affermato che « la natura detentiva della misura in espiazione non è più un discrimine per la concessione del benefici, dal momento che, per poter beneficiare della libertà anticipata, non è richiesto che la detenzione sia in atto e comporti la carcerazione all'interno di istituto penitenziario, essendo piuttosto preteso il mancato esaurimento del rapporto di esecuzione penale in corso, sulla cui protrazione temporale l'istituto vada ad incidere in senso favorevole al condannato, anticipandone la cessazione».
Una volta aperta la strada all'applicazione della liberazione anticipata ai Lpu, la Suprema Corte ha individuato la relativa competenza applicativa in capo al magistrato di sorveglianza anziché attribuirla al giudice che ha disposto la detta pena sostitutiva, fondandosi sul disposto letterale dell'art. 69-bis, ord. penit., novellato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in l. 8 agosto 2024, n. 112 che, effettivamente assegna al magistrato di sorveglianza l’applicazione della liberazione anticipata.
Sotto il profilo sistematico, invero, la tenuta della soluzione di diritto adottata dalla Cassazione appare, sul piano sistematico, alquanto problematica, poiché la affermata competenza del magistrato di sorveglianza risulta – a quanto consta - l'unico caso in cui verrebbe iscritto presso l'Ufficio di sorveglianza un procedimento non collegato a un’esecuzione in carico alla stessa sorveglianza, iscrizione che – per inciso - il registro informatizzato SIUS neppure consente: esso, infatti, non permette l'iscrizione di procedimenti di sorveglianza che non siano agganciati a un numero SIEP della Procura che cura l'esecuzione, che a sua volta corrisponde a un titolo esecutivo trasmesso dal PM alla sorveglianza per la sua esecuzione: ipotesi che, nel caso dei Lpu, non ricorre.
Appare, in altri termini, evidente il vulnus sistematico portato alla complessiva disciplina delle "nuove" pene sostitutive, suscettibile di generare pressoché irrisolvibili problematiche sul piano applicativo, delle quali, peraltro, i giudici di legittimità paiono lucidamente avvedersi, facendo riferimento alle «esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione», ritenendo, tuttavia, che esse «non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa» (Cass., Sez. 1, 10 gennaio-13 marzo 2025 n. 10302, cit.).
2. A fronte di un contesto altamente critico generato dall’indirizzo assunto dalla Prima Sezione della Cassazione (alla sentenza sopra evocata si sono, successivamente, aggiunte ulteriori pronunce, come la n. 22662 del 7 marzo 2025 e la n. 18955 del 20 marzo - 21 maggio 2025), si colloca l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli qui in rassegna, che revoca in dubbio la compatibilità con gli artt. 3 e 27 comma 3 della Costituzione del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità mettendo in luce le criticità dell’interpretazione letterale degli artt. 69 e 69-bis della L. 357/75 che attribuisce al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata nei confronti di soggetto ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 20 bis c.p.
Il percorso logico-argomentativo della giudice rimettente prende le mosse dal ricordato diritto vivente formatosi a fronte della lacuna presente nella riforma “Cartabia” in ordine all’individuazione dell’autorità giudiziaria competente a concedere la liberazione anticipata al condannato nel caso dei Lpu.
Si tratta di un approdo ermeneutico che, ad avviso del magistrato napoletano, è suscettibile di generare gravi aporie sul piano sistematico e applicativo, tenuto conto che – come del resto riconosce la stessa Cassazione – un’interpretazione più attenta alle esigenze di coerenza sistematica avrebbe suggerito una diversa soluzione incentrando la concessione della liberazione anticipata in capo al giudice dell’esecuzione, ossia al medesimo organo giurisdizionale che ha applicato la pena sostitutiva poiché è proprio questo giudice - secondo quanto prevedono gli articoli 63, 64 e 66 legge 689/1981 - a decidere su tutte le questioni relative allo svolgimento dei Lpu, come ad esempio sulla modifica delle prescrizioni o sulla revoca della misura.
Ciò premesso, il magistrato di sorveglianza rileva che laddove, con riferimento alle pene della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, la riforma Cartabia allinea la competenza esecutiva concentrandola del magistrato di sorveglianza per tutti i profili esecutivi e gestionali, con riguardo al Lpu sostitutivo, al contrario, per l’esecuzione è espressamente stabilita la competenza del Giudice dell’esecuzione e tale fondamentale elemento differenziale implica necessariamente delle ricadute sulla valutazione dell’adesione al percorso rieducativo svolto dal condannato.
Infatti, a seguire la tesi prevalente nel diritto vivente – tale imprescindibile requisito per la concessione della liberazione anticipata dovrebbe essere valutato da un giudice (quello della sorveglianza) che non però posto in condizione di seguire il percorso esecutivo e che, per ogni altro profilo, resta del tutto escluso dalla gestione della misura penale.
Ne consegue che la decisione del magistrato di sorveglianza si risolverebbe – ad avviso della giudice rimettente – in un giudizio «meramente formale e pertanto incapace di cogliere, ad esempio, la lieve entità di talune violazioni, in tal modo pregiudicando il percorso rieducativo cui anche il condannato a pena sostitutiva viene avviato», allontanandosi dunque dal parametro costituzionale che imprime all’esecuzione di ogni pena la necessaria finalizzazione rieducativa.
Non si nasconde che anche il magistrato di sorveglianza può interloquire con l’UEPE e richiedere alle forze dell'ordine informazioni sul rispetto delle prescrizioni da parte del sottoposto al Lpu, ma – osserva ancora la giudice napoletana - «anche tale interlocuzione avrebbe il difetto genetico di essere meramente formale e riferita ad un rapporto esecutivo che per ogni altro aspetto è regolato da altro giudice».
Qui l’ordinanza di rimessione coglie un evidente criticità che si verrebbe a determinare sotto il profilo procedurale se l’indirizzo espresso dal diritto vivente trovasse definitiva conferma. Infatti, con la sentenza o con il decreto penale, il giudice che ha disposto il Lpu incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia territorialmente competenti di verificare l'effettivo svolgimento del Lpu. L'Uepe, a sua volta, deve riferire al giudice non solo sull'effettivo svolgimento del lavoro da parte del condannato, ma anche «sulla condotta e sul percorso di reinserimento sociale» (art. 63, comma 3, L. 689/1981).
Dal momento che il D.lgs. n. 150/2022 attribuisce – come si è sopra visto - la competenza a gestire la pena sostitutiva del Lpu al giudice che lo ha disposto, il magistrato di sorveglianza resta completamente all'oscuro dell'esistenza stessa di un’esecuzione in rapporto alla quale egli dovrebbe essere chiamato ad applicare di ufficio il beneficio della liberazione anticipata, peraltro secondo le rigide scansioni procedurali imposte dall'art. 69-bis ord.penit., come novellato dal D.L. 92/2024, difficilmente adattabili al contesto del Lpu. Appare, in definitiva, del tutto preclusa al giudice di sorveglianza la possibilità di individuare tali ipotesi applicative.
Infatti, alla luce della novellata disciplina della liberazione anticipata, i momenti della fase esecutiva nei quali si effettuerà la valutazione ai fini del riconoscimento del beneficio di cui all'art. 54 ord.penit. coincidono con l'istanza del condannato ai fini dell'ottenimento di una misura alternativa o altro beneficio analogo ovvero con il termine di 90 giorni antecedenti al fine pena. Quale facoltà residuale, è possibile per il condannato formulare un'apposita istanza per particolari motivi diversi da quelli indicati nei primi due casi sopra indicati.
Orbene, nel caso dei Lpu, le prime due ipotesi non potranno mai verificarsi nella pratica, poiché il condannato ai Lpu non ha interesse a domandare una misura alternativa alla detenzione e il magistrato di sorveglianza, essendo completamente estraneo all'esecuzione di tale pena sostitutiva, non sarà materialmente in grado di verificare quando si compirà il termine dei 90 giorni antecedenti alla conclusione dell'esecuzione. L'interessato, dal canto suo, dovrebbe adire il magistrato di sorveglianza prospettandogli motivazioni diverse da quelle afferenti alle due ipotesi sopra indicate, a pena di inammissibilità dell'istanza.
La rilevata aporia sistematica appare difficilmente giustificabile con il mero richiamo alla dizione letterale degli artt. 69 e 69-bis ord.penit., il cui “aggiornamento” alla riforma del 2022 appare ascrivibile più ad una mera dimenticanza che ad una ponderata scelta di sistema, come osserva acutamente la giudice rimettente.
3. In attesa che la Corte costituzionale si pronunci, viene da chiedersi se non sia possibile dal punto di vista interpretativo, valutare il dato sistematico, chiaramente emergente dal disposto del comma 3, art. 63 L. n. 689/81, il quale testualmente recita: «Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, salvo non ricorrano le condizioni per la revoca della misura sostitutiva nei casi previsti dall'articolo 66 della legge n.689/1981, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma, legge n. 689/1981.»
E infatti, ritenendo applicabile al Lpu la liberazione anticipata, l'evocato dato normativo indica in modo inequivocabile che, in materia di gestione ed estinzione della pena dei Lpu la competenza appartiene al giudice che li ha disposti e una tale specifica indicazione avrebbe dovuto suggerire la soluzione più coerente con l’impianto sistematico della pena sostitutiva in esame anche con riferimento alla liberazione anticipata che costituisce un fondamentale strumento di gestione della pena restrittiva della libertà personale e, per inciso, costituisce una causa di estinzione della pena.
Restando ancora sul piano applicativo, l'attribuzione al magistrato di sorveglianza della competenza sulla liberazione anticipata per il Lpu potrebbe innescare un possibile contrasto di decisioni – che il sistema introdotto dalla riforma "Cartabia" non ha (ovviamente) previsto - tra la valutazione del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata e quella effettuata dal giudice di merito in sede di valutazione dell'esito dei Lpu.
Infine, le conseguenze sistematiche del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità potrebbe produrre esiziali ricadute a cascata sull’intero sistema penale: le medesime conseguenze negative sono, infatti, suscettibili di prodursi anche con riferimento ai Lpu effettuati in connessione con la MAP ex art. 168-bis, comma 3, c.p., nonché alla pena dei Lpu applicata per i reati di competenza del Giudice di Pace (anche in questo caso, contraddittoriamente, il beneficio dovrebbe essere applicato da un giudice diverso da quello incaricato di gestire la misura).
La gravità delle conseguenze sistematiche e operative cui si è accennato dovrebbe muovere a una riflessione sulla sostenibilità della medesima e sull'opportunità di un revirement della Cassazione che, qualora non adottato, imporrebbe l'intervento del legislatore per la puntuale regolamentazione della materia. O, appunto, l’intervento del Giudice delle leggi.