Cass., Sez. I, c.c. 21 febbraio 2020, Pres. Mazzei, Est. Cairo
Diamo immediata notizia ai lettori che, secondo quanto reso noto dal servizio novità della Corte di cassazione, all'esito della camera di consiglio del 21 febbraio scorso la I Sezione penale ha deciso di rimettere il ricorso alle Sezioni unite affinché chiariscano la seguente questione, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della CEDU e di criteri di computo dello "spazio minimo disponibile" per ciascun detenuto, fissato in tre metri quadrati dalla Corte EDU: «se esso debba essere calcolato al netto della superficie occupata da mobili e strutture tendenzialmente fisse ovvero includendo gli arredi necessari allo svolgimento delle attività quotidiane di vita; se assuma rilievo, in particolare, nella determinazione dello spazio minimo disponibile, quello occupato dal letto o dai letti nelle camere a più posti, indipendentemente dalla struttura del letto "a castello" o "singola", ovvero se debba essere detratto, per il suo maggiore ingombro e minore fruibilità, solo il letto a castello; se, infine, nel caso di accertata violazione dello spazio minimo disponibile (3 mq), secondo il corretto criterio di calcolo, da determinarsi al lordo o al netto dei mobili, possa comunque escludersi la violazione dell'art. 3 della Cedu nel concorso di altre condizioni, come individuate dalla stessa Corte EDU (breve durata della detenzione, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella con lo svolgimento di adeguate attività, dignitose condizioni carcerarie) ovvero se tali fattori compensativi incidano solo quando lo spazio pro capite sia compreso tra i 3 e i 4 mq».
Pubblicheremo l'ordinanza di rimessione non appena depositata.