Pubblichiamo in allegato una circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale e delle risorse, recante linee operative relative all’obbligo di possedere ed esibire su richiesta – a partire dal 15 ottobre prossimo – la c.d. certificazione verde o green pass per accedere alle sedi dell’amministrazione penitenziaria.
L’obbligo, viene chiarito nella circolare, riguarda il personale dipendente dall’Amministrazione e qualunque altro soggetto che vi si rechi per svolgere attività lavorativa in proprio o per conto del proprio datore di lavoro.
Sono invece esclusi dall’obbligo gli «utenti» – coloro che accedono per usufruire di un servizio erogato dall’Amministrazione o per i colloqui con i detenuti –, i difensori nell’espletamento del proprio mandato professionale e gli altri soggetti (ad es. consulenti, periti, testimoni) tenuti a svolgere attività giudiziarie. A sostegno di questa ricostruzione (p. 4 ss.) militano – per gli avvocati – la ritenuta necessità di non frapporre ostacoli al pieno esercizio del diritto di difesa e – per gli altri – un’interpretazione sistematica della norma che, ponendo un obbligo di green pass per i magistrati, lo esclude espressamente per i soggetti, diversi da questi, che accedono agli uffici giudiziari (cfr. art. 9-sexies d.l. 52/2021, aggiunto dall'art. 2 d.l. 127/2021).
(F.L.)