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  Opinioni  
20 Marzo 2026


Due visioni della giustizia


Articolo pubblicato su “Il Foglio” il 20 marzo 2026 con il titolo “Una riforma non contro i magistrati, ma per lo stato di diritto” e su corriere.it il 19 marzo 2026 con il titolo “Per una giustizia più moderna e garantista”.

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Il dibattito sulla riforma costituzionale è l’occasione per riflettere sul funzionamento della nostra macchina giudiziaria e sugli scopi ultimi della giustizia penale, anche davanti a un pubblico di non addetti ai lavori.

Rispetto ai tentativi di introdurre la separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e requirenti, si è proposta ciclicamente l’idea per cui alla base della carriera unica vi sarebbe una comune cultura dei giudici e dei pubblici ministeri. Tale sarebbe la “cultura della giurisdizione”. Le carriere dei magistrati non dovrebbero essere distinte perché ne deriverebbe una pericolosa assimilazione ai public prosecutors americani, organi unicamente dediti alla persecuzione penale, non orientati a fini di giustizia, come sarebbero gli organi d’accusa nostrani. Votare “no” all’imminente referendum confermativo del testo di legge costituzionale significherebbe, pertanto, difendere un baluardo di democrazia ed evitarne una trasfigurazione in una sorta di “superpoliziotto” all’italiana.

Questa critica si basa su una lettura davvero ingenua del sistema di giustizia penale vigente in ambito anglosassone da secoli. È vero che, in Italia, il pubblico ministero è un magistrato, nominato per concorso, al pari del giudice. Ma proprio il suo status di organo pubblico impedisce un appiattimento cieco sull’accusa ad ogni costo. Questa postura, fra l’altro, sarebbe fallimentare in un processo penale improntato al modello accusatorio, quale è quello recepito dalla Costituzione nel 1999, che impone al PM di valutare attentamente le chance di successo dell’accusa, prima d’iniziare il processo contro l’imputato.

Quale, allora, il senso ultimo della scelta al centro della consultazione popolare del 22 e 23 marzo? A noi pare che si tratti di un’opzione culturale fra due diverse visioni della giustizia penale. Il sistema basato sulla carriera unica dei magistrati presuppone che il giudice e il pubblico ministero abbiano lo stesso scopo e, quindi, debbano “cooperare” all’accertamento dei fatti per punire i colpevoli e assolvere gli innocenti. Il sistema basato sulle carriere separate assume, invece, l’esistenza di scopi diversi e, quindi, postula che il giudice debba accertare i fatti, senza farsi carico dell’interesse pubblico a scoprire i reati e punire i colpevoli, attribuito al solo pubblico ministero. Ciò implica passare da una concezione “cooperativa” a una concezione “dialettica” della giustizia penale, che non sminuisce il ruolo dei magistrati, ma valorizza la parità delle parti e l’imparzialità del giudice, come nelle democrazie mature.

È interessante osservare che il dibattito si è, da ultimo, focalizzato sul modo con cui la riforma realizza la separazione delle carriere, creando un CSM della magistratura giudicante e un CSM dei requirenti. Ciò dimostra che molti studiosi e operatori della giustizia che criticano la riforma non sono contrari alla separazione delle carriere in sé, ma in quanto accompagnata dal superamento del Consiglio Superiore unico. A noi sembra che, per separare veramente le carriere, sia inevitabile abbandonare la composizione togata mista (giudici e pubblici ministeri) e che non sia, di per sé, irrazionale il metodo di estrazione a sorte della componente laica (un terzo) e togata (due terzi) dei consigli superiori. Alcuni osteggiano il metodo del sorteggio, sostenendo che indebolirebbe il rapporto fra i componenti togati e il corpo della magistratura. Tuttavia, questo rapporto non può essere di tipo rappresentativo, anche in un sistema elettivo come quello attuale, perché il CSM non è un organo politico e nemmeno un organo di “autogoverno” della magistratura, ma di governo autonomo. Inoltre, la tesi dell’indebolimento del rapporto fra i componenti togati e il corpo dei magistrati non può non valere anche per il rapporto fra i componenti laici e il potere legislativo, perché anche qui opera il metodo del sorteggio.

Alcuni, peraltro, non criticano la scelta del metodo, ma la disparità di trattamento che sarebbe stata introdotta tra i togati e i laici. Si osserva che solo per i togati vi sarebbe un sorteggio “puro”, senza possibilità di selezionare preventivamente i sorteggiabili. A noi sembra che la critica non convinca, in quanto il nuovo art. 104, comma 4°, Cost. prevede che i magistrati giudicanti e requirenti siano sorteggiati “nel numero e secondo le procedure previste dalla legge”. La legge ordinaria dovrà certamente determinare i criteri per inserire i magistrati nell’elenco dei sorteggiabili e sarà sindacabile davanti alla Corte costituzionale.

Si afferma, infine, che con l’Alta Corte viene tolto il potere disciplinare al Consiglio superiore, il che indebolirebbe ulteriormente la magistratura di fronte alla “politica”. Ci pare, invece, che debba sottolinearsi il risultato positivo prodotto dalla riforma, creando un organo giurisdizionale, mentre nell’attuale quadro si è costretti ad accettare una sezione giurisdizionale in un organo non giurisdizionale. Il passaggio è, quindi, a un sistema più garantista. La Magistratura deve restare quel presidio di libertà che la riforma costituzionale tende a rafforzare.