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  Opinioni  
01 Marzo 2026


Riflessioni su Vassalli e la riforma a partire da un dialogo con G. Lattanzi e A. Macchia


1. Premessa: la necessità di rispettare il pensiero del Maestro.

Nel dibattito in corso sul referendum costituzionale si spendono molto spesso argomenti grossolani e, condizionati dalla necessaria immediatezza dei social network, si banalizzano concetti complessi. Per contro, uno degli argomenti più raffinati che vengono spesi dai promotori della riforma è quello secondo il quale essa sarebbe necessaria per completare un percorso di riforma iniziato con l’adozione del codice di procedura penale, varato dal Ministro della giustizia Giuliano Vassalli.

Nella relazione al d.d.l. C. 1917 di riforma costituzionale del Governo, poi approvato, si legge, ad esempio, che, con la proposta di riforma costituzionale, si darebbe «attuazione alla separazione delle […] carriere in modo conforme alla struttura più coerente con le regole fondamentali del processo penale»[1]. Nella relazione alle proposte di iniziativa parlamentare, si sostiene, invece, che la separazione delle carriere sarebbe «un obiettivo la cui realizzazione non è più prorogabile perché è previsto nella nostra Costituzione ed è quello proclamato dall’articolo 111»[2]. Ancora, il Ministro della Giustizia ha affermato, a più riprese, che «la separazione delle carriere è consustanziale al processo accusatorio»[3] e che l’Italia ne avrebbe bisogno per allineare «la Costituzione ai livelli voluti da Giuliano Vassalli […] quando nel 1988-89 ha introdotto il codice». Il Maestro perugino – prosegue l’attuale Guardasigilli – «avrebbe voluto anche lui fare questa riforma; [ma] non he ha avuto il tempo e la possibilità, perché all’epoca la politica non aveva la forza di farlo»[4]. Nella sua ultima fatica saggistica, uscita nelle settimane scorse, Nordio è finanche più esplicito: «Vassalli non vide la nascita della sua auspicata riforma costituzionale perché le condizioni politiche di allora, cioè la volatilità dei governi e l’instabilità delle legislature, non ne consentivano materialmente il lungo iter procedurale confermativo»[5].

Dinanzi a questo argomento ab auctoritate sorgono due reazioni contrapposte.

Da un lato, si è tentati semplicemente di chiedere rispetto per chi non c’è più: come si può schierare in una battaglia politica chi non è in grado di replicare?

Dall’altro, torna alla mente un aforisma di Cicerone, secondo il quale “vita mortuorum in memoria vivorum est posita”. L’ho sempre interpretata come un’invocazione civile. I vivi hanno il dovere di ricordare per impedire distorsioni. Ed è proprio per il profondo rispetto che ho sempre nutrito nei confronti di uno dei più raffinati e autorevoli penalisti e di un uomo che ha fatto dell’impegno civile – come avvocato e come politico – uno dei tratti della sua esistenza, che mi è parso necessario approfondire.

 

2. L’“intervista fantasma” e la testimonianza diretta di Vassalli.

2.1. Conviene prendere le mosse da una fonte documentale controversa. Come noto, spesso il pensiero di Vassalli viene ricostruito citando un’intervista concessa dal Senatore Giuliano Vassalli a Torquil Dick Erikson, per il Financial Times, il 19 febbraio 1987, “La legge delega ed il nuovo processo penale. L’Ordinamento giudiziario in Italia oggi[6].

Sul punto, tuttavia, è necessario operare un chiarimento preliminare: dall’esame degli archivi del Financial Times risulta che tale testo non è mai stato pubblicato dall’autorevole quotidiano britannico. Si tratta, in realtà, di una conversazione preparatoria, rimasta a lungo inedita e diffusa nella sua integralità solo molti anni dopo la morte del professor Vassalli, in un contesto chiaramente orientato alla valorizzazione della sua posizione in funzione del dibattito sulla riforma costituzionale della magistratura. Si allude alla pubblicazione del testo solo nel 2024 da “Panorama[7] e, l’8 luglio 2024, dalla rivista dell’Unione delle Camere Penali Italiane, intitolata “Diritto di difesa[8].

Diversamente, sul Financial Times venne effettivamente pubblicato, in data 19 giugno 1987, un articolo – peraltro non firmato – dal titolo «No hope of remission for Italian prisoners»[9], nel quale compare soltanto un brevissimo stralcio di quella che, solo in seguito, sarebbe stata presentata come la celebre “intervista”. È significativo osservare come, in tale contributo, a dominare sia la voce del giornalista, che richiama una serie di istituti processuali del tutto estranei al dibattito sull’odierna riforma costituzionale. Ancor più rilevante è il fatto che, anche nei limitati passaggi dedicati alla magistratura, l’Autore – muovendo evidentemente da una prospettiva inglese – sottolinei l’assenza, persino nel nuovo Codice, dell’istituto della giuria, elemento, che costituisce, questo sì, una caratteristica cardine del nucleo “storico” del modello accusatorio di matrice anglo-americana, ma che nulla ha a che vedere con il modello italiano di giustizia penale.

Quanto poi al breve virgolettato attribuito a Vassalli, l’articolo si limita a esprimere il concetto di fondo per cui, all’epoca, non si era riusciti a ridurre «the role of the career judiciary because they are too powerful»[10]. Sennonché, come si vedrà, anche tali affermazioni richiedono una rigorosa contestualizzazione storica e sistematica, risultando oggi difficilmente sovrapponibili alla realtà attuale dell’ordinamento.

Alla luce di quanto precede, l’impressione che se ne ricava è che addurre Vassalli quale “campione della riforma” delle magistrature nel suo complesso, sulla base di un’intervista mai pubblicata in vita e, ancor più, di pochi stralci tratti da un articolo giornalistico dedicato in larga parte ad altro, costituisca una forzatura sul piano metodologico, difficilmente giustificabile sul terreno di una ricostruzione scientificamente avvertita e rigorosa del suo pensiero.

 

2.2. Tale impressione di una forzatura del pensiero di Vassalli risulta ulteriormente rafforzata ove si richiamino, invece, le testimonianze dirette che ci ha lasciato il Maestro, a partire dai suoi scritti e dai suoi interventi in Parlamento.

Onde sgombrare il campo da un primo e frequente fraintendimento, è utile ricordare come Vassalli fosse talmente rispettoso del lavoro altrui da arrivare persino a negare esplicitamente di avere la paternità del codice di procedura penale del 1988. In un suo significativo scritto pubblicato su “La legislazione penale” all’alba dell’entrata in vigore del nuovo codice, egli colse infatti l’«occasione per affermare che impropriamente taluno dà al nuovo codice di procedura penale il mio nome. So bene che è nell’uso, rispetto ai ministri della giustizia che si trovano in quel determinato momento a firmarne il testo. Ma un conto è una paternità formale di tal tipo, e un conto è la paternità sostanziale. Quest’ultima spetta, come tutti sanno, soprattutto a Giandomenico Pisapia»[11]. Ciò, evidentemente, non equivale a un disconoscimento del testo, ma segnala piuttosto la consapevolezza di Vassalli di non considerare il codice come una propria “creatura” giuridica, avendone influenzato soltanto in parte il processo di redazione.

Questo atteggiamento di fondo, improntato a grande coerenza e onestà intellettuale, emerge con particolare chiarezza anche sotto due ulteriori profili.

Il primo riguarda l’importanza quasi “sacrale” – costantemente attestata nella sua opera forense e istituzionale – che Vassalli attribuiva alla necessità di attuare, attraverso il nuovo modello processuale, i valori proclamati nella Costituzione del 1948 e nelle Carte internazionali sui diritti umani. Tale impostazione si coglie in modo cristallino nei lavori preparatori della legge-delega per l’introduzione del nuovo codice di procedura penale, nel corso dei quali egli intervenne personalmente per inserire, nel preambolo, il richiamo all’obbligo del delegato di dare attuazione non soltanto alla Costituzione, ma anche alle Convenzioni internazionali. Vassalli riteneva, infatti, che questa fosse una priorità inderogabile di fronte a una giurisprudenza della Corte di cassazione – da lui definita «incredibile» – che giungeva a considerare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo come «un pezzo di carta»»[12]. La preoccupazione centrale era, insomma, quella di restituire effettività ai diritti umani fondamentali, in una fase storica che egli stesso assimilava a una vera e propria eclisse convenzionale.

Il secondo profilo di interesse è legato, invece, al rigore scientifico che caratterizzava l’approccio di Vassalli e che lo portava a mostrarsi assai più scettico nei confronti dell’altra formula contenuta nella prima parte dell’art. 2 del disegno di legge, ossia il riferimento ai «caratteri del sistema accusatorio». Nell’intervento conclusivo al Senato, egli affermò infatti che, «a prescindere dal rilievo sulla opportunità di usare una terminologia scientifica, controversa per giunta, in materia legislativa, […] l’attuale disegno di legge, pur volendo ispirarsi a taluno dei caratteri del sistema accusatorio, non si può certo dire che vi si ispiri pienamente. Non lo si può dire perché tutto il nostro ordinamento si esprime in senso profondamente diverso»[13]. Tale consapevolezza era così marcata da indurlo, in più occasioni, a interrogarsi persino sull’opportunità di eliminare ogni riferimento all’“accusatorio” dal preambolo, ritenendo preferibile «dire le cose come stanno, specificare quali sono i principi a cui vogliamo informare il codice, senza continuare ad usare un termine così deviante così improprio, che serve semplicemente a dire che bisogna spostare il più possibile  – e questo fortunatamente il progetto lo fa – il baricentro dalla fase preliminare ed istruttoria alla fase del giudizio»[14].

Del resto, il professor Vassalli sapeva bene che il modello complessivo del processo penale italiano che traspare dalla Carta fondamentale fosse – e sia tuttora, pure a valle della modifica dell’art. 111 Cost. e pure dell’eventuale “riforma Nordio” – radicalmente diverso dall’accusatorio puro tratteggiato nella celebre voce di Giovanni Conso sull’enciclopedia del diritto[15], così come da quello che si vive nei Paesi di common law. Non solo e non tanto perché «in un ordinamento che considera il pubblico ministero un magistrato, che gli conserva in mille cose una posizione diversa da quella del difensore (ciò è indiscutibile) e vicina a quella del giudice»[16], ma soprattutto in quanto il nostro sistema si fonda sull’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.) con i conseguenti forti limiti posti alle frange più estreme della giustizia negoziata, sull’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma 6, Cost.), su un sistema delle impugnazioni che mira a garantire un controllo sulla legalità e la logicità delle decisioni (art. 111, comma 7, Cost.), sul diritto di difesa come garanzia inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (con il corollario non solo del diritto al silenzio, ma persino al mendacio del prevenuto, senza rischio di compiere il reato di perjury).

È sicuramente vero che Vassalli riteneva maggiormente coerente con un ideale accusatorio un sistema capace di separare in modo più netto funzioni e ruoli della magistratura[17], ad esempio riducendo i poteri del giudice in sede di archiviazione coatta o nella conduzione del dibattimento[18], nonché sradicando dal pubblico ministero la persistente mentalità inquisitoria ereditata dal modello del 1930[19]. Ma è altrettanto vero che il Maestro era pienamente consapevole delle differenze strutturali tra il nostro ordinamento e i modelli storicamente accusatori, come quello anglo-americano, che non potevano essere superate con l’introduzione di principi – come quello del pubblico ministero fuori della magistratura o delle carriere separate – che non avrebbero potuto trovare spazio in Italia. Peraltro, non ha mai preso posizione nel senso di prospettate un chiaro favore per un assetto ordinamentale simile a quello americano.

Con riguardo all’ordinamento giudiziario, la sua preoccupazione era sempre quella di dare attuazione alla Costituzione: in quest’ottica, in uno scritto del 2007, pubblicato in francese, aveva rimarcato come in quarant’anni vi fossero stati interventi parziali, a parte l’importante legge del 1958, che aveva introdotto e regolamentato il Consiglio Superiore della Magistratura. Ma non aveva espresso una posizione chiara a favore dell’introduzione di una vera e propria separazione delle carriere[20].

Quel che si può dire con certezza è, insomma, che, dallo studio dei suoi scritti e dei suoi interventi, emerge che Vassalli non ha mai proposto una riforma costituzionale dell’assetto complessivo della magistratura, così come delineato dalla Carta fondamentale da lui tanto amata.

 

2.3. In effetti, da molti contributi risulta che Vassalli non fosse un fautore di riforme, tali da incidere in profondità sull’assetto originario della Costituzione. Egli era piuttosto sempre preoccupato di attuare la Carta fondamentale e di renderla effettiva nella realtà, nel modo più coerente possibile. Tale conclusione trova, del resto, una conferma cristallina in un’ulteriore testimonianza diretta del Maestro, tanto chiara quanto coerente con l’impianto complessivo del suo pensiero. Non va dimenticato, infatti, che in una significativa e per molti versi commovente intervista video del 2007[21], concessa a valle del referendum sulla fallita riforma costituzionale del 2006, Vassalli affermò espressamente di «non essere mai stato tra i fautori della riforma della Costituzione», poiché, «attraverso l’esperienza giudiziaria, costituzionale, politica e parlamentare, di cittadino», si era «convinto che era la Costituzione migliore che potessimo avere». E ciò in quanto la Carta fondamentale non era, ai suoi occhi, «il frutto di improvvisazioni», bensì «la conseguenza di una profonda meditazione»: un testo che, peraltro assunto a modello anche da altri ordinamenti, doveva essere preservato, dunque, «il più possibile» nella sua struttura originaria.

Ma da quell’intervista emerge molto altro.

Vi si coglie, anzitutto, una marcata preoccupazione per l’eccessivo ruolo assunto dal Governo nella vita istituzionale del Paese, accompagnata da una netta avversione verso ogni progetto di premierato, nonché dalla consapevolezza della necessità di contenere gli abusi nell’utilizzo del decreto-legge e della delega legislativa, già allora invalsi nella prassi.

Vi si rinviene, inoltre, una chiara contrarietà alle riforme costituzionali “onnicomprensive”, capaci di incidere simultaneamente su un numero elevato di disposizioni della Carta. A suo dire, infatti, nell’art. 138 Cost. era immanente una regola secondo la quale sarebbe stato preferibile procedere all’approvazione di una legge costituzionale per ciascun intervento di modifica, così da consentire al corpo elettorale di esprimersi, mediante l’eventuale referendum, non su ampi “pacchetti” di riforme – rispetto ai quali si può essere d’accordo solo in parte – ma su singole e specifiche opzioni normative. Insomma, la logica sottesa era quella di preservare la libertà e la consapevolezza della scelta referendaria, evitando che riforme eterogenee venissero artificiosamente aggregate in un’unica consultazione popolare.

Alla luce di queste affermazioni, pare francamente arduo ritenere che il Maestro potesse concordare in toto con l’attuale riforma in discussione: anche laddove egli avesse condiviso singoli profili, non avrebbe certo approvato, né l’idea di incidere su pilastri fondamentali dell’assetto costituzionale originario attraverso la creazione di una pluralità di nuovi istituti (idea che, si è visto, lui esplicitamente rigettava), né il metodo di accorpare in un unico intervento – che modifica ben sette disposizioni costituzionali – riforme eterogenee, quali sono indubitabilmente la separazione delle magistrature (e non solo delle carriere), l’introduzione del sorteggio per il CSM, l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare e così via.

Già queste notazioni sembrano sufficienti a dimostrare che è possibile essere favorevoli o contrari alla riforma costituzionale in atto senza dover trasformare in un “campione” della riforma un profondo cultore della Costituzione come Giuliano Vassalli.

Ma vi è di più. Se queste sono le testimonianze dirette del pensiero del Maestro, si è ritenuto opportuno sgombrare ulteriormente il campo da ogni possibile utilizzo improprio della sua figura facendo ricorso anche a testimonianze indirette, provenienti da chi con lui ha lavorato. Anzitutto, Giorgio Lattanzi – Presidente emerito della Corte costituzionale – tra i protagonisti più autorevoli della Commissione Pisapia incaricata della redazione del codice del 1988; in secondo luogo, il Consigliere Alberto Macchia, che è stato componente della segreteria scientifica della Commissione e, soprattutto, per nove anni, assistente di studio del professor Vassalli presso la Corte costituzionale, potendo così conoscere in modo diretto e prolungato il suo rapporto con la Carta fondamentale. Lo scopo di questa conversazione con autorevoli protagonisti di quella stagione è, dunque, fare chiarezza e fornire un contributo utile a evitare quella che viene vissuta da molti come una indebita strumentalizzazione di uno dei Padri della penalistica italiana[22].

 

3. Dialogo con il Presidente Giorgio Lattanzi e con il Consigliere Alberto Macchia.

MITJA GIALUZ: Partiamo proprio da qui: voi avete partecipato ai lavori della Commissione istituita dal Ministro Martinazzoli – successore di Rognoni e predecessore di Vassalli – e presieduta da Gian Domenico Pisapia. Che ricordi avete di quel dibattito e che cosa vi suggerisce la lettura degli interventi e degli scritti di Vassalli?

 

GIORGIO LATTANZI: «rileggendo le parole di Vassalli, anche alla luce dei dibattiti dell’epoca della Commissione ministeriale, posso dire che egli riteneva che il processo che andavamo introducendo si ispirasse sotto alcuni aspetti ai caratteri del processo accusatorio, ma in realtà non era tale. Tanto che lui non amava quella formula secondo cui il nuovo codice avrebbe dovuto attuare i “caratteri del sistema accusatorio”. Non la considerava felice, anche se poi la confermò in sostanza come una “bandiera”, capace di dare slancio alla doverosa riforma, in senso costituzionale, del codice di rito. In particolare, egli – da grande maestro quale era – non poteva che essere pienamente consapevole delle differenze radicali tra il processo che noi abbiamo disegnato e il processo accusatorio “all’americana”. In particolare, va smentita l’idea che effettivamente pubblico ministero e difensore siano figure contrapposte, ma identiche. Nel nostro sistema non è così: il pubblico ministero è un organo di giustizia. E lo si desume da diversi istituti: a parte l'archiviazione, va segnalato il fatto che deve acquisire le prove anche a favore dell'imputato, il fatto che il pubblico ministero dell’impugnazione può rinunciare all’impugnazione proposta dal pubblico ministero precedente, l’autonomia in udienza del pubblico ministero. In fondo, lo ha ribadito poi la Corte costituzionale in una sentenza molto importante nella quale ha affermato che il nuovo sistema processuale «non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il p.m. sia separato dalla magistratura costituita in ordine autonomo e indipendente. Nell’architettura della delega, infatti, il ruolo del p.m. non è quello di mero accusatore, ma pur sempre di organo di giustizia obbligato a ricercare tutti gli elementi di prova rilevanti per una giusta decisione, “ivi compresi gli elementi favorevoli all’imputato” (direttiva n.37)» (Corte cost. n. 88/1991)».

 

ALBERTO MACCHIA: «Sul criterio di delega contenuto nel preambolo relativo alla necessità di costruire un processo che rispondesse ai “caratteri del sistema accusatorio”, Vassalli aveva più di qualche perplessità, perché riteneva che il legislatore non debba andare in cattedra e dire “opto per questo modello teorico rispetto a quest’altro modello teorico”. Pensava che potesse essere utile lasciare la formula come “bandiera”, ma lui era perplesso da questo punto di vista. Quel che è certo è che non ha mai sostenuto che si dovesse modificare l’assetto costituzionale della magistratura per inseguire un modello teorico. Per di più, tu hai citato la relazione di Vassalli a un convegno organizzato da Cherif Bassiouni: posso testimoniare che vi era un rapporto molto stretto tra i due e si trattava di un legame che si era cementato soprattutto grazie alla comune sensibilità per la tutela dei diritti fondamentali. Io ho memoria del fatto che proprio parlando della tutela dei diritti fondamentali con Bassiouni, erano arrivati ad una medesima lunghezza d’onda a proposito della opportunità di non enfatizzare il concetto dell’accusatorio puro di stampo nordamericano. Vedevano un modello più equilibrato di processo europeo sulla falsariga di un sistema che vedesse il pubblico ministero non cacciato fuori, ma tirato dentro nel processo e nelle regole processuali. Quindi un modello molto diverso da quello del prosecutor americano, con un pubblico ministero che deve esercitare la sua indagine, la sua brava inchiesta, non per vincere la causa ma per realizzare i diritti. Era davvero lontano dalla sua idea qualsiasi richiamo a un pubblico ministero come “avvocato della polizia” e posso testimoniare che era un sicuro detrattore di quella che gli anglosassoni chiamavano la sporting theory of justice».

 

MITJA GIALUZ: Sulla base della vostra conoscenza del prof. Vassalli e alla luce dell’intervista del 2007 reperibile in rete si può sostenere secondo voi che egli volesse modificare l’assetto costituzionale della magistratura per attuare un modello accusatorio puro? Ed è vero, come sostiene da ultimo il professor Barbera, che «la separazione delle carriere è una logica conseguenza della riforma del processo in senso accusatorio, tanto che se ne cominciò a parlare già nel momento stesso dell’approvazione del Codice Vassalli»[23]?

 

ALBERTO MACCHIA: «Io posso affermare – soprattutto alla luce dell’esperienza dei nove anni trascorsi a fianco di Vassalli come suo assistente alla Corte costituzionale – che lo zoccolo duro del suo pensiero era un grandissimo rispetto per come i padri costituenti avevano, mediando tra le diverse posizioni politiche di provenienza, costruito un assetto costituzionale della magistratura, che lui reputava equilibratissimo. Vedeva quindi come fumo negli occhi qualsiasi tipo di manipolazione che potesse in qualche misura scardinare questo assetto costituzionale frutto di un delicato bilanciamento tra visioni politiche diverse. Posso testimoniare che non era un pugnace assertore del nuovo per il nuovo; era un fautore dello status quo, dell’assetto costituzionale, della magistratura e della giurisdizione. Era sempre molto, come debbo dire, perplesso sullo sradicare il già costruito: prima di fare un passo avanti distruttivo, per lui era sempre necessario un approccio di tipo problematico. Insomma, non è mai stato, un sostenitore di due mondi separati tra pubblico ministero e giudice. La sua preoccupazione era processuale: anche se si va a rileggere l’articolo famoso di Vassalli sulla Rivista italiana di diritto e procedura penale del 1968 sul diritto alla prova[24], per lui era fondamentale riconoscere alle parti il diritto alla prova. Ma non ha mai sostenuto che ci dovesse essere una égalité des armes assolutistica, ma un equilibrio complessivo dei poteri delle parti all’interno dell’intero procedimento penale: lui fu tra i primi a sostenere che l’art. 6 CEDU era una disposizione direttamente autoapplicativa. E in quello scritto lo sostenne, ma questo nell’ambito di una situazione processuale dibattimentale, perché altro aspetto che lui tendeva sempre a mettere in luce era che tutta la fase precedente il dibattimento era una fase nell’ambito della quale dovevano essere costruiti dei modelli di garanzia».

 

GIORGIO LATTANZI: «a me pare che Vassalli avesse ben presente che i principi fissati dalla nostra Costituzione sono ben diversi da quelli propri dell’accusatorio puro e non ho mai sentito dire che auspicasse una modifica del quadro costituzionale per attuare tale modello. Ricordo Vassalli come un gran signore, in qualche misura, come ogni gran signore, anche conservatore. Voglio dire che non credo in alcun modo che egli volesse la giuria o il verdetto immotivato o eliminare l’appello: lui era scettico rispetto ad alcune scelte fatte in conformità alla delega e – proprio per questo – non sentiva il codice come una sua creatura. Devo confessare che ho più volte avuto la sensazione che ne prendesse un poco le distanze. Ma, lo ribadisco, il tema era strettamente processuale. Non ricordo che vi fosse un dibattito neanche nella Commissione sull’ordinamento giudiziario guidata da Zagrebelsky: per la semplice ragione che il tema del mutamento dell’assetto della magistratura non era ricollegato all’adozione di un nuovo modello processuale. Il punto decisivo era processuale e riguardava la rigorosa separazione tra la fase delle indagini e il dibattimento. Posso dire che non ho mai percepito negli anni della riforma un’aspettativa insoddisfatta dal punto di vista ordinamentale, come se vi fossero delle indicazioni da parte sua che non erano state recepite».

 

MITJA GIALUZ: Nel preparare questo confronto sono andato a rileggermi l’“intervista testamento” rilasciata da Vassalli a Francesco Palazzo, nel 2009. È un testo fondamentale, molto curato e limato dal Maestro, in cui sostiene che «il primo compito del ministro della Giustizia e del Governo di cui esso fa parte concerne fatalmente la riforma dell’ordinamento giudiziario. Una riforma parziale e non sconvolgente, ma ferma e con la volontà politica di non consentire deviazioni o sbandamenti dalla linea individuata come valida e realizzata in nuove norme. Non certo introducendo l’istituto del giudice elettivo, così estraneo alle nostre tradizioni e alla nostra mentalità, e neanche sottoponendo la magistratura al potere esecutivo». Mi pare che lui questo pallino della riforma dell’ordinamento giudiziario ce l'avesse: cosa aveva in mente?


ALBERTO MACCHIA: «In primo luogo, da queste parole traspare bene l’approccio di Vassalli, che è sempre stato un giurista rigoroso e fermo sui principi, ma problematico e cauto: rifuggiva dalle semplificazioni e dagli schematismi ed era ben consapevole che la realtà ha sempre tante facce. Con riguardo alla separazione funzionale delle parti, posso sicuramente confermare che era in qualche misura un suo pallino: per lui i mestieri sono diversi e questi mestieri presuppongono necessariamente un arricchimento di esperienze diversificato. Era preoccupato di assicurare la professionalità del pubblico ministero, che nel nuovo codice aveva compiti nuovi di guida della polizia giudiziaria. Questo sì, ma non ha mai mirato a una separazione ordinamentale vera e propria, tanto meno con riforme costituzionali. Il pensiero di Vassalli non si sarebbe mai spinto ad una modifica dell’assetto costituzionale, soprattutto per ciò che riguarda il Consiglio Superiore della Magistratura e quindi tutte le sue attribuzioni costituzionali. Una tale proposta era al di fuori di qualunque perimetro del suo pensiero: per lui era importante assicurare una rigorosa separazione delle funzioni a livello processuale e dei ruoli, ma non delle magistrature in quanto tali. Quello che voglio dire è che bisogna storicizzare e ricondurre le prese di posizione di Vassalli – anche quelle più critiche – a un momento in cui vi era un sistema di porte girevoli con un passaggio tra i ruoli di PM e giudice, a quel tempo, molto facilitato. A lui stava a cuore di superare questo assetto ed è esattamente ciò che poi è stato attuato negli anni successivi».

 

GIORGIO LATTANZI: «Sono perfettamente d’accordo perché, all’epoca, “separazione delle carriere” significava questo: cioè non ci possono essere porte girevoli, ossia un passaggio dal ruolo del PM a quello del giudice. Agli inizi degli anni Novanta poteva accadere che il pubblico ministero in una sede diventasse presidente del tribunale di quella stessa sede e quello era qualcosa che dava comprensibilmente fastidio; sembrava giustamente innaturale. Ma tutto quello è cessato e, quindi, il quadro è mutato completamente».

 

MITJA GIALUZ: In un articolo pubblicato nel giugno 1987 sul Financial Times viene riportato un virgolettato di Vassalli, nel quale egli esprime parole molto dure contro la magistratura. Anche queste vengono oggi strumentalizzate e ci si basa su di esse per sostenere che i poteri della magistratura andrebbero ridimensionati.

 

ALBERTO MACCHIA: «In realtà, quelle parole vanno storicizzate, collocandosi proprio nel clima degli anni Ottanta. Per di più, in quel momento storico la magistratura associata aveva uno ius ad loquendum che è assolutamente innegabile. Mi pare che Vassalli abbia espresso insofferenza soprattutto per ciò che riguarda il personale che costituiva lo zoccolo duro del ministero. Allora il ministro aveva scarso spazio di manovra nella scelta dei collaboratori, perché si vedeva contornato da magistrati rispetto ai quali incideva l’ANM. L’obiettivo della sua polemica erano quelle degenerazioni che poi si sono ridotte perché è diminuito molto il collateralismo delle correnti rispetto ai partiti. Questo è un dato storico. Per di più Vassalli aveva vissuto una fortissima resistenza soprattutto di Magistratura Indipendente, che arrivò a proporre un referendum per bloccare l’entrata in vigore del codice di rito. Lui andò avanti per rispetto del Parlamento: ebbe a dire che il Parlamento aveva lavorato al nuovo codice nel corso di diverse legislature e aveva dato il via libera con larga maggioranza. Per questo portò a termine l’opera riformatrice».

 

GIORGIO LATTANZI: «Per rispondere sul punto è necessaria una premessa. Vassalli era un giurista che arricchiva il suo pensiero e il suo approccio ai problemi, svolgendo il ruolo di avvocato. Era non solo uno dei più grandi Professori di Diritto penale del Novecento, ma anche un grande avvocato e, come tale, aveva interesse diretto a che il sistema funzionasse da un punto di vista anche pratico. Al di là dell'impostazione teorica del codice, gli interessava che il nuovo sistema potesse funzionare per garantire i diritti. E, allora, a me pare che in quella dichiarazione traspaia una forte ed evidente insoddisfazione del Vassalli avvocato, sia sul piano processuale, sia sul piano ordinamentale. Insomma, era una manifestazione di insoddisfazione per il funzionamento della giustizia e per alcuni atteggiamenti dei giudici: in altre occasioni ebbe a criticare duramente la Cassazione – non un pretore ma la suprema Corte – per la posizione che aveva assunto nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Insomma, Vassalli era stato ed era un avvocato e probabilmente come avvocato, come tanti avvocati, viveva questa profonda insoddisfazione. Nonostante gli indubbi passi avanti degli ultimi trent’anni, la magistratura, su questo, deve sempre interrogarsi e deve essere sempre aperta a cambiamenti, dovendo riuscire ad attuare al massimo lo spirito della Costituzione e della società contemporanea. Ma la soluzione non può certo stare in questa riforma, che scardina l’assetto costituzionale del CSM e l’equilibrio tra i poteri dello Stato».

 

MITJA GIALUZ: Nell’intervista pubblicata su youtube Vassalli dice: “Io mi annovero tra quelli che difendono la Costituzione vigente. Contrario a qualsiasi riforma? No. Contrario decisamente a una riforma globale, che cambi radicalmente il sistema, che introduca troppi nuovi istituti, che ne trasformi troppi di quelli già esistenti”. Più volte insiste sull’idea secondo cui le riforme costituzionali vanno fatte su un punto solo e non su profili tanto disparati, in modo da dare libertà di scelta al cittadino e non schiacciarlo su un sì o un no su temi così diversi per cui su un aspetto si può essere d’accordo e sull’altro no. Questo mi sembra un approccio metodologico assai interessante.

 

GIORGIO LATTANZI: «Guarda, è certamente un approccio interessante sul piano tecnico, ma quel che voglio sottolineare è che da quell’intervista emerge chiaramente una sua grande soddisfazione per l’esito del referendum, che aveva bocciato la riforma costituzionale nel 2006. Traspare il sollievo perché era fallita una riforma che aveva appunto quelle caratteristiche di eterogeneità che tu hai detto, cioè non si riferiva a singoli aspetti, ma metteva in discussione una parte molto ampia della Costituzione».

 

ALBERTO MACCHIA: «Vorrei soltanto aggiungere una cosa a quello che ha detto adesso Giorgio, sempre in chiave di testimonianza, perché Vassalli aveva maturato un certo tipo di esperienza come giudice costituzionale in materia di giudizi di ammissibilità dei referendum. In tutte le varie questioni referendarie lui tendeva sempre a dire: “qui noi abbiamo un quesito che deve essere a struttura binaria, sì o no”? Ed è chiaro che il quesito a struttura binaria presuppone non un pacchetto eterogeneo di questioni costituzionali, ma un tema costituzionale ben preciso. Pertanto, quando lui nell’intervista richiama alla necessità di intervenire su singole norme, su singoli aspetti, su singoli profili, intendeva riferirsi proprio a questa sua esperienza di giudice costituzionale. I cittadini possono essere chiamati a esprimersi consapevolmente solo se la riforma incide su un singolo profilo: ciò che non accade, all’evidenza, nel caso della riforma attualmente sottoposta a referendum confermativo».

***

 

Si è già osservato che è possibile essere favorevoli o contrari alla riforma costituzionale in atto senza dover arruolare tra i “campioni” della riforma un profondo cultore della Costituzione come Giuliano Vassalli.

In questa prospettiva, l’auspicio è di aver contribuito al dibattito facendo chiarezza e restituendo al pensiero di Vassalli la sua autonomia e complessità, al riparo da strumentalizzazioni.

 

 

 

 

[1] Relazione al d.d.l. C. 1917 del Governo, p. 1.

[2] Relazione alla p.d.l. n. 23, p. 2. La stessa affermazione si ritrova nelle relazioni di accompagnamento delle altre proposte di riforma costituzionale.

[3] Intervista video rilasciata dal Ministro Nordio a Goffredo Buccini l’11 novembre 2023, in https://www.gnewsonline.it/nordio-a-stresa-presentate-cinque-riforme-epocali/(minuto 14:04).

[4] Si veda l’Intervista video rilasciata dal Ministro Nordio a Giancarla Rondinelli il 13 gennaio 2026, in https://www.gnewsonline.it/nordio-con-riforma-coerenza-tra-costituzione-e-codice-vassalli/ (minuto 0:28).

[5] C. Nordio, Una nuova Giustizia, Milano, 2026, p. 130.

[6] Da ultimo, C. Nordio, Una nuova Giustizia, cit., p. 130.

[7] V. M. Tortorella, Vassalli: «Senza separazione delle carriere il mio Codice di procedura penale non funzionerà» – INEDITO, in www.panorama.it, 1 luglio 2024.

[8] Cfr. il documento Intervista concessa dal Senatore Giuliano Vassalli a Torquil Dick Erikson per il Financial Times e pubblicata da Panorama Trascrizione e documento epoca, in Dir. di difesa, 8 luglio 2024, con commento di O. Mazza, La separazione delle carriere e il processo accusatorio in una conversazione con Giuliano Vassalli.

[9] Cfr. l’articolo – non firmato – No hope of remission for Italian prisoners, in Financial Times, 19 giugno 1987, p. 3.

[10] In quel virgolettato Vassalli afferma più specificamente che «we are unable to reduce the role of the career judiciary because they are too powerful, they will not let us. They not only control the judicial process and the prison system, but the Ministry of Justice too». Nelle ultime righe dell’articolo viene riportata anche l’idea per cui «we have a limited sovereignty here – like in East Europe – limited by the power of the judiciary. There is little we can do about it».

[11] Cfr. G. Vassalli, Il nuovo codice di procedura penale «spigolature» ed«osservazioni», in Leg. pen., 1988, p. 731,

[12] Intervento del Sen. Giuliano Vassalli, IX Legislatura - Resoconto stenografico, mercoledì 19 novembre 1986, p. 13.

[13] Intervento del Sen. Giuliano Vassalli, IX Legislatura, cit., p. 14.

[14] Cfr. G. Vassalli, La giustizia penale statunitense e la riforma del processo penale italiano (1985), ora in Id., Scritti giuridici, vol. III, Il processo e le libertà, Milano, 1997, p. 706 s.

[15] G. Conso, voce Accusa e sistema accusatorio, in Enc. dir., Milano, 1958, vol. I, 1958, p. 334 s.

[16] Ancora, l’Intervento del Sen. Giuliano Vassalli, IX Legislatura, cit., p. 15.

[17] V. G. Vassalli, La giustizia penale statunitense, cit., p. 705.

[18] V., ancora, G. Vassalli, La giustizia penale statunitense, cit., p. 706

[19] Cfr. G. Vassalli, La giustizia penale statunitense, cit., p. 706.

[20] «… et aujourd'hui le débat sur la séparation des carrières de raprésentant du ministère puvlic et de judìge et sur d'autres sujets importants, est encore de temps en temps ouvert, sans que l'on réussisse à entrevoir avec carté une issue» (G. Vassalli, Situation actuelle du procès pénal en Italie (1997), in Ultimi scritti, Milano, 2007, p. 264).

[21] Il riferimento va all’Intervista di V. Alberti, Giuliano Vassalli sulla Costituzione italiana, divisa in quattro parti reperibile in https://www.sintesidialettica.it/giuliano-vassalli-sulla-costituzione-italiana/, da cui verranno riprese le citazioni testuali immediatamente seguenti.

[22] In questo senso, v. anche il bell’articolo di E. Cheli, Equivoci da rimuovere sul referendum, in Corriere della Sera, 10 febbraio 2026, che a sua volta fornisce un’autorevole testimonianza diretta di come Vassalli sarebbe stato contrario alla riforma nel suo complesso.

[23] A. Barbera, Cambiare la giustizia è giusto e non è di destra, Milano, 2026, p. 14.

[24] Il riferimento è a G. Vassalli, Il diritto alla prova nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 3 ss.