1. Revisione costituzionale e limiti materiali: quadro teorico e giurisprudenziale. – È stato sostenuto, da autorevole dottrina, che le modifiche agli artt. 104 e 105 della Costituzione – concernenti la composizione dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare con meccanismi differenziati di selezione dei componenti – integrerebbero una violazione del principio di uguaglianza quale limite materiale alla revisione costituzionale[1]. L’acuta riflessione offre lo stimolo per un’analisi sistematica della giurisprudenza costituzionale e della dottrina sui limiti impliciti al potere di revisione: la disamina consente, pur nella complessità dei temi trattati, di ritenere, in tesi di chi scrive, che tale impostazione risulti metodologicamente e dogmaticamente non condivisibile.
Orbene, il punto da cui partire è la questione della sindacabilità delle leggi di revisione costituzionale che costituisce, a ben guardare, uno dei nodi più complessi della teoria della Costituzione. La dottrina italiana ha da tempo elaborato la categoria dei limiti impliciti alla revisione, riconducendoli ai principi supremi che definiscono l’identità dell’ordinamento costituzionale. La riflessione prende avvio, in modo sistematico, dagli studi di Costantino Mortati sulla Costituzione in senso materiale, nei quali si individua l’esistenza di un nucleo strutturale dell’ordinamento non disponibile e non suscettibile neppure di revisione[2].
Successivamente, la dottrina ha ulteriormente articolato tale impostazione, con contributi significativi che hanno variamente definito la portata dei limiti materiali alla revisione[3].
Alla lettera, un limite espresso è rappresentato dall’art. 139 Cost. secondo cui «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».
Sul piano giurisprudenziale, la questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di un controllo sulle leggi di revisione solo in presenza di una lesione dei principi supremi dell’ordinamento o del nucleo essenziale dei diritti inviolabili. La pronuncia n. 1146 del 29 dicembre 1988 del giudice delle leggi costituisce, ad oggi, il riferimento classico di tale orientamento, mai superato (da ultimo, Corte cost., sent. n. 125 del 24 luglio 2025): secondo la decisione richiamata, «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»[4].
La Corte ha sempre adottato un approccio marcatamente restrittivo, evitando di trasformare il controllo sulle revisioni costituzionali in un sindacato di opportunità o di merito politico-costituzionale.
In un certo senso, può dirsi che la stessa Carta fondamentale non avversa ed anzi favorisce il proprio adeguamento ai tempi.
In questa prospettiva, occorre sottolineare che i limiti impliciti devono essere interpretati in modo tale da non paralizzare la funzione evolutiva dell’art. 138 Cost., il quale rappresenta uno strumento di adattamento dell’ordinamento costituzionale alle trasformazioni della società e delle Istituzioni[5].
2. L’oggetto della riforma: l’organizzazione costituzionale della funzione giurisdizionale. – Le modifiche agli artt. 104 e 105 Cost. – di cui alla legge costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»[6] – incidono su un ambito specifico: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e, per quel che qui importa, la configurazione degli organi di autogoverno della Magistratura e la disciplina della responsabilità disciplinare dei magistrati.
Dal punto di vista sistematico, tali interventi si collocano nell’area che la dottrina definisce ingegneria costituzionale degli organi, vale a dire la definizione delle regole di composizione, funzionamento e selezione dei membri degli organi costituzionali o di rilievo costituzionale.
È significativo osservare che la stessa architettura originaria del Consiglio Superiore della Magistratura non rappresentava un modello rigidamente determinato, ma piuttosto un equilibrio ponderato tra il principio di autonomia della magistratura da un lato e l’esigenza di raccordo con la rappresentanza democratica dall’altro.
L’autogoverno della Magistratura è il risultato di una mediazione costituzionale tra indipendenza e responsabilità istituzionale, suscettibile di evoluzione nel tempo.
In tale contesto, appare difficile sostenere che la specifica modalità di selezione dei componenti – elezione, sorteggio o modelli misti – costituisca un elemento intangibile dell’ordinamento costituzionale.
3. Il principio di uguaglianza come parametro di ragionevolezza. – La tesi dell’incostituzionalità del sorteggio asimmetrico – puro per i magistrati, temperato per i laici – si fonderebbe sulla presunta violazione del principio di uguaglianza, derivante, appunto, dalla differente disciplina di selezione tra i membri togati e i membri laici[7].
Tale impostazione sembra però presupporre una concezione del principio di uguaglianza come vincolo di uniformità normativa, che non trova riscontro né nella giurisprudenza costituzionale né nella dottrina prevalente.
Come è noto, a partire dagli studi di Vezio Crisafulli e poi nelle elaborazioni di Barbera e Luciani – ma potremmo citarne altri – il principio di uguaglianza è stato ricostruito come principio di ragionevolezza e proporzionalità della disciplina legislativa[8].
In questa prospettiva, il legislatore può differenziare il trattamento giuridico di categorie diverse, purché la distinzione sia sorretta da una ratio non arbitraria.
Nel caso in esame, la distinzione tra magistrati appartenenti all’ordine giudiziario e componenti laici espressione dell’avvocatura e dell’accademia risponde a una diversa funzione costituzionale delle due componenti.
La presenza dei membri laici negli organi di autogoverno ha storicamente la funzione di garantire il pluralismo istituzionale, evitare una chiusura corporativa dell’ordine giudiziario e rafforzare la legittimazione democratica indiretta dell’organo[9].
La differenziazione dei metodi di selezione appare dunque coerente con tale impostazione.
In diritto costituzionale, il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) significa: trattare situazioni uguali in modo uguale e situazioni diverse in modo diverso.
Sono rilievi ovvi.
Qui le categorie non sono identiche:
Perciò, è perfettamente legittimo prevedere procedure diverse di selezione che riflettano logiche di equilibrio tra i poteri.
4. Il sorteggio come tecnica istituzionale e sue giustificazioni costituzionali. – Uno degli aspetti più discussi della riforma è, come detto, il ricorso al sorteggio nella selezione dei membri togati e laici, anche alla luce della non perfetta simmetria delle metodiche di estrazione: pura per i magistrati, temperata per i laici che vengono sorteggiati da una platea prima determinata dal Parlamento in seduta comune.
Il sorteggio è diventato, dunque, uno degli aspetti maggiormente divisivi e controversi della riforma, tra le opposte tesi che rappresenti un pericolo per l’autonomia della magistratura ovvero, per contro, la cura da contrappore al peso delle correnti interne che negli anni hanno segnato in modo profondo, e talvolta lacerante, la vita del Consiglio Superiore della Magistratura.
Sotto il profilo teorico, il sorteggio non è estraneo alla tradizione costituzionale. Ad esempio, l’art. 90 Cost. stabilisce che, quando il Presidente della Repubblica è messo in stato d’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione, il giudizio finale competa alla Corte costituzionale, integrata da sedici giudici estratti a sorte da un elenco di cittadini eleggibili a senatore. È una opzione di spessore, dalla valenza simbolica e istituzionale enorme. Ancora, l’art. 96 Cost. prevede che per i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai ministri nell’esercizio delle funzioni operi il Tribunale dei Ministri, i cui componenti vengono individuati tramite sorteggio tra i magistrati del distretto competente. Non solo: il caso più conosciuto e diffuso nella prassi riguarda, come si sa, i processi penali per i reati più gravi, che si celebrano davanti alla Corte d’Assise: accanto ai due giudici togati, siedono ben sei giudici popolari, cittadini comuni estratti a sorte dagli elenchi comunali. È uno dei cardini della partecipazione democratica alla giurisdizione.
La dottrina contemporanea, anche in chiave comparata, ha sottolineato come tale strumento possa svolgere funzioni rilevanti nella prevenzione di fenomeni oligarchici o corporativi all’interno delle Istituzioni.
Nel contesto dell’autogoverno della magistratura, il sorteggio può essere interpretato come:
In questa prospettiva, la scelta del legislatore costituzionale appare riconducibile a una precisa opzione di politica costituzionale, difficilmente censurabile sul piano della legittimità.
Il controllo sui modelli organizzativi adottati dal legislatore costituzionale non può trasformarsi in un sindacato sulla maggiore o minore opportunità delle soluzioni prescelte.
5. Indipendenza della magistratura e struttura dell’organo. – Un ulteriore profilo rilevante riguarda la compatibilità della riforma con il principio di indipendenza della magistratura, sancito dagli artt. 101 e 104 Cost.
La dottrina costituzionale ha chiarito che la violazione di tale principio potrebbe configurarsi solo nel caso in cui la revisione comporti una sostanziale subordinazione della magistratura ad altri poteri dello Stato[10].
Nel caso della riforma in esame:
Pertanto, il nucleo essenziale dell’autonomia della magistratura non appare compromesso.
6. Limiti impliciti e trasformazioni costituzionali. – Occorre rifuggire da una lettura eccessivamente estensiva dei limiti impliciti alla revisione costituzionale.
Il ricorso alla categoria dei principi supremi deve rimanere eccezionale, pena il rischio di attribuire alla giurisdizione costituzionale un potere di controllo sulla volontà del legislatore costituzionale incompatibile con la logica democratica del procedimento di revisione.
In questa prospettiva, la trasformazione dell’assetto degli organi di autogoverno della magistratura può essere letta, al più, come una modificazione dell’equilibrio istituzionale, ma non certamente come una rottura dell’identità costituzionale dell’ordinamento.
7. Conclusioni. – L’analisi sistematica della questione consente di formulare alcune considerazioni conclusive.
In primo luogo, la configurazione degli organi di autogoverno della magistratura rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale.
In secondo luogo, la differenziazione tra membri togati e membri laici nei meccanismi di selezione appare coerente con la diversa funzione istituzionale delle due componenti. In particolare, non è dato scorgere alcuna violazione del principio di uguaglianza, poiché l’asimmetria nel sorteggio appare sorretta da una valida ragione giustificatrice e, di riflesso, sembra nel complesso ragionevole. Al di là del ruolo dei laici – di raccordo con le altre Istituzioni che deve richiamare giocoforza una matrice elettiva pena una delegittimazione democratica – occorre pure considerare che, diversamente dai magistrati che per definizione si ritiene debbano conoscere i profili di cui si occupa il C.S.M. e l’Alta Corte, un sorteggio omnicomprensivo della componente laica potrebbe attingere ad una platea di soggetti che, pur dotati di competenze giuridiche in termini generali, non abbiano cognizioni specifiche in materia.
In terzo luogo, e soprattutto, non emerge una lesione del nucleo essenziale dei principi supremi dell’ordinamento né dell’indipendenza della magistratura.
La scelta di temperare il sorteggio per i membri laici e lasciarlo puro per i togati è dunque razionale. Anzitutto, i magistrati sono poche migliaia; gli avvocati decine di migliaia, un numero sensibilmente maggiore, ai quali vanno aggiunti i professori. Per la prima categoria di sorteggiabili (i magistrati), relativamente ristretta, si può presumere che siano tutti dotati dei requisiti di professionalità necessari (una sorta di presunzione iuris et de iure); per la seconda (avvocati e professori) no (presunzione iuris tantum), la platea è troppo ampia e serve circoscrivere ulteriormente. In secondo luogo, il sorteggio è stato concepito per evitare incursioni della politica e in specie delle correnti. L’incursione della politica – dentro al C.S.M. ovvero dentro l’Alta Corte – per la componente togata è una patologia; per la componente laica è, cum grano salis, la fisiologia, atteso il ruolo di raccordo con le altre Istituzioni di cui si è sopra detto: pertanto, la funzione e la struttura del sorteggio, corrispondentemente, possono ed anzi debbono essere diverse.
Ecco, dunque, lo snodo conclusivo del discorso: (i) il sindacato sulle leggi di revisione costituzionale ha carattere eccezionale e circoscritto; (ii) la configurazione degli organi di autogoverno della Magistratura appartiene all’ambito della discrezionalità del legislatore costituzionale; (iii) la differenziazione tra membri togati e membri laici nei metodi di selezione appare coerente con la diversa funzione costituzionale delle due componenti; (iv) non emerge alcuna incidenza sul nucleo essenziale dell’indipendenza della magistratura né sul principio di uguaglianza.
Pertanto, la tesi della incostituzionalità della riforma appare difficilmente sostenibile alla luce della teoria dei limiti impliciti alla revisione costituzionale e della giurisprudenza costituzionale consolidata.
La riforma sembra piuttosto collocarsi entro il perimetro delle trasformazioni costituzionali fisiologiche, che accompagnano l’evoluzione degli assetti istituzionali, secondo quanto previsto, peraltro, dai Costituenti.
[1] V. F. Caprioli-M. Daniele-P. Ferrua, Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura, in questa Rivista, 20 febbraio 2026.
[2] C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1998.
[3] Cfr, tra gli altri, P. Barile, La revisione della Costituzione, in Commentario sistematico alla Costituzione italiana, diretto da P. Calamandrei e A. Levi, Firenze, 1950.
[4] Così C. cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146, § 2.1 del Considerato in diritto.
[5] In questo senso, tra gli altri, v. A. Ruggeri, Teoria della Costituzione e riorganizzazione del potere, tra regole istituzionali e regolarità della politica, in Consulta Online, 2024.
[6] Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 253 del 30 ottobre 2025, che, come noto, sarà sottoposta a referendum il prossimo 22 e 23 marzo.
[7] In questo senso, come detto, cfr. F. Caprioli-M. Daniele-P. Ferrua, Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura, cit.
[8] Senza pretesa di completezza, L. Paladin, Ragionevolezza (principio di), in Enc. dir., Milano, 1997; G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000; A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, Milano, 2001; Id., Corte costituzionale e principio generale di ragionevolezza, Bologna, 2009; Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Giappichelli, Torino, 2002; Aa. Vv., Eguaglianza, ragionevolezza e logica giuridica, a cura di G. Maniaci, Giuffrè, Milano, 2006; F. Modugno, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007; M. Barberis, Eguaglianza, ragionevolezza e diritti, in Rivista di filosofia del diritto, 2013/1.
[9] Come noto, il C.S.M. non è un organo “rappresentativo”, ma è un organo di alto profilo, di alta amministrazione. Dopo un ampio dibattito, si decise, in Assemblea Costituente, di prevedere in Costituzione un organo a composizione mista: progressivamente, si riuscì a convergere sulla scelta di non comporre il C.S.M. di soli magistrati, al fine di evitare che esso divenisse espressione di un corpo di funzionari pubblici separato dallo Stato-ordinamento, autoreferenziale e irresponsabile. Di rilievo è la scelta di far eleggere i membri laici dal Parlamento in seduta comune, come avviene solo per il Presidente della Repubblica e i giudici costituzionali: la soluzione riflette l’importanza del ruolo che hanno tali componenti all’interno del Consiglio. Le modalità di scelta e la necessità che vi sia ampia convergenza tra le forze politiche significano che la componente laica non dovrebbe essere tanto espressione di uno schieramento politico-partitico, quanto piuttosto dovrebbe portare nell’organo una sensibilità per l’amministrazione della giustizia intesa anche come servizio ai cittadini: il rischio da evitare è che l’organo si trasformi in uno strumento nelle mani dei soli magistrati e intorno ad esso si possano coagulare interessi, intrighi, protezioni, preferenze tali da costituire un pericolo per l’indipendenza dei singoli giudici: cfr. Pres. Ruini, seduta del 25 novembre 1947, Atti dell’Assemblea Costituente, pp. 2457 ss.
[10] Cfr., tra gli altri, N. Zanon, Sostenere la riforma della separazione delle carriere e il sorteggio dei membri del Csm per garantire la terzietà del giudice e sottrarre la magistratura al controllo delle correnti, in il Mulino, 19 gennaio 2026.