ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Opinioni  
14 Marzo 2026


La Presidente del Consiglio sul referendum

Dal racconto fantasy al teatro dell’assurdo



1. In vista del referendum del 22 e 23 marzo, la Presidente del Consiglio dei ministri ha registrato un video per promuovere la riforma costituzionale proposta dal Governo.

È un’efficacissima narrazione, fedele allo schema dei poemi epici, nei quali l’eroe interviene contro le degenerazioni del mondo. La riforma viene infatti celebrata appunto come rimedio inteso «a far recuperare alla magistratura un prestigio compromesso» dalle «degenerazioni di un sistema bloccato».

Più che un discorso politico è in realtà un’opera letteraria, che per fantasia non ha nulla da invidiare al Don Chisciotte di Cervantes.

Secondo la presidente Meloni, al grande potere dei magistrati «quasi mai corrisponde un'adeguata responsabilità, perché, se un magistrato sbaglia, se è negligente, se ad esempio, come purtroppo è accaduto, si dimentica in carcere un imputato per quasi un anno oltre la scadenza del termine, nella maggior parte dei casi non accade assolutamente nulla, quel magistrato fa carriera».

Quel “quasi mai” allude probabilmente all’ormai arruolato dr. Palamara, già radiato dall’ordine giudiziario. Ma se si esce dal racconto fantasy, i dati reali narrano una storia totalmente diversa, perché nel 2025 sono stati quattro i magistrati radiati, quattro i magistrati sospesi dalle funzioni, sette i magistrati cui è stata inflitta una perdita di anzianità, 19 i censurati, un ammonito; mentre 16 magistrati si sono anticipatamente dimessi dall’ordine giudiziario prima della conclusione del procedimento disciplinare.

Ci sono state dunque trentacinque condanne disciplinari e sedici abbandoni in un solo anno.

Si sostiene invece che solo con la riforma «finalmente dopo ottanta anni anche i magistrati verranno giudicati da un organismo terzo».

Sennonché anche l’Alta corte di giustizia prevista dalla riforma costituzionale sarebbe composta prevalentemente da magistrati, come l’attuale Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. E sarebbe un «organo terzo» benché composto sia di giudici sia di magistrati del pubblico ministero.

Forse la presidente Meloni allude al fatto che per i componenti dell’Alta corte è prevista la selezione per sorteggio, mentre i componenti della Sezione disciplinare del CSM vengono eletti e sono dunque espressioni delle vituperate correnti dell’Anm. Ma il sorteggio non farebbe certo sparire le correnti, come il mago Frestone che trasformò improvvisamente in innocui mulini a vento i terribili giganti affrontati da Don Chisciotte.

 

2. Si passa poi al teatro dell’assurdo quando si afferma che siamo in presenza di storture «che in ottanta anni di storia repubblicana non siamo mai riusciti a correggere: noi abbiamo riformato il Parlamento, il Governo, la Pubblica amministrazione, le regioni, moltissimi ambiti, la giustizia mai in modo sostanziale».

È il teatro dell’assurdo, che inscena una trama del tutto irrazionale, perché in materia di giustizia gli interventi del legislatore sono stati incessanti, a un ritmo insostenibile.

 

2.1. Per quanto riguarda l’Ordinamento giudiziario risale appunto a ottanta anni or sono il primo intervento riformatore della storia repubblicana. Infatti il Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, oltre a introdurre le nuove Guarentigie della Magistratura (tra le quali l’inamovibilità), abrogò espressamente «i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12», relativi al Consiglio superiore della magistratura, alle prerogative e alla disciplina della magistratura; e ne modificò l’art. 69, attribuendo al Ministro della giustizia non più la direzione ma la mera vigilanza sugli uffici del pubblico ministero.

Sembrerebbe dunque che si consideri non “sostanziale” il superamento dell’Ordinamento giudiziario fascista.

Meno “sostanziali”, certo, ma altrettanto significativi furono i coevi D.Lgs. C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, che sostituì i riferimenti al Regno con quelli alla Repubblica, 13 settembre 1946, n. 264, che dettò norme per le elezioni dei Consigli giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e della Corte disciplinare, 23 Novembre 1946, n. 672, e 19 Aprile 1947, n. 974 per i concorsi in magistratura, 28 Novembre 1947, n. 1370, relativo alle promozioni in Corte di cassazione e in Corte di appello, oltre alla legge 23 dicembre 1946, n. 478, che modificò la formula del giuramento dei magistrati.

Successivamente la legge 24 marzo 1958, n. 195, e il d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, regolarono il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, dando finalmente attuazione sul punto alla Costituzione repubblicana.

Importanti sono state poi le leggi 4 gennaio 1963, n. 1, 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, per le promozioni dei magistrati.

Approvato nel 1988 il nuovo codice di procedura penale, il necessario adeguamento dell’ordinamento giudiziario fu contestualmente varato con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

Epocale fu definita (ma evidentemente a torto secondo la Presidente Meloni) la riforma varata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che abolì gli uffici di pretura, istituendo il giudice unico di primo grado, come le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace approvate con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Una importante riforma dell’ordinamento giudiziario e del CSM fu anche quella varata con la legge delega 25 luglio 2005, n. 150, attuata poi con il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sospesa con la legge 24 ottobre 2006, n. 269, e modificata infine con la legge 30 luglio 2007, n. 111.

Da ultimo un’ulteriore riforma dell’ordinamento giudiziario fu varata con la legge delega 17 giugno 2022, n. 71, attuata poi con il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44.

È possibile che queste riforme più recenti non siano tutte condivise dalla Presidente Meloni, ma non è possibile sostenere che non siano state “sostanziali”.

 

2.2. Davvero paradossale è poi l’affermazione che tra le riforme degli ultimi ottanta anni non sia “sostanziale” l’approvazione nel 1988 del nuovo codice di procedura penale, che segnò l’abbandono del codice fascista del 1930, considerato che la riforma costituzionale in discussione viene presentata da molti, e in particolare dal Ministro della giustizia, come il completamento proprio di quella riforma.

Peraltro, dal 1989, data della sua entrata in vigore, a oggi sul nuovo codice di procedura penale il legislatore è intervenuto ben centotrentotto volte, al ritmo di quasi quattro leggi per ciascuno dei trentasette anni trascorsi da allora. Di queste leggi ben venti sono state approvate nella legislatura in corso; e altre ancora ne progetta il Ministro della giustizia.

Molti interventi ha subito e continua a subire il codice penale, anche perché da anni i "pacchetti sicurezza" o i "decreti sicurezza" sono paradossalmente diventati un appuntamento almeno annuale, come la legge finanziaria o la legge comunitaria, perché spesso varati all'inseguimento della cronaca giudiziaria. È dovuta intervenire la Corte costituzionale per bloccare talune di queste invasioni di campo del legislatore nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, dichiarando l’illegittimità delle continue introduzioni di nuove presunzioni di pericolosità intese a vincolare le decisioni cautelari del giudice.

Gli stessi codici civile e di procedura civile sono stati più volte modificati o integrati a partire dal 1990.

Dalla narrazione fantasy al teatro dell’assurdo, appunto.

 

3. In realtà questo discorso, come quello pronunciato a Milano il 12 marzo scorso, segna un radicale mutamento di registro nella propaganda referendaria della Presidente del consiglio.

In precedenza aveva evitato di mettere formalmente in discussione la legittimazione della giurisdizione in sé, perché censurava le presunte deviazioni di una minoranza di magistrati politicizzati.

Ad esempio la presidente Meloni lamentava che solo i giudici politicizzati si fossero opposti all'operazione Albania, ma garantiva che i centri albanesi ora funzioneranno, perché è stato modificato il Regolamento europeo sull'immigrazione. Sennonché, se è stato necessario modificare il regolamento, significa che quei giudici si erano limitati ad applicare la legge allora vigente.

Questa evidente debolezza argomentativa viene ora superata con la denuncia della degenerazione dell’intero sistema giudiziario, una degenerazione cui la politica, l’intera politica, non riesce a porre rimedio da ottanta anni. La contrapposizione è dunque tra politica in sé e giustizia in sé: «abbiamo riformato il Parlamento, il Governo, la Pubblica amministrazione, le regioni, moltissimi ambiti, la giustizia mai in modo sostanziale».

Già il sottosegretario Mantovano aveva riconosciuto che parlare oggi di toghe rosse «è macchiettistico», denunciando la «tendenza delle corti a negare spazi regolativi al legislatore» in un contesto in cui è «diffuso fra tutte le giurisdizioni, con riferimenti alle fonti internazionali ed europee, dando una lettura 'estensiva', per non dire arbitraria, delle norme costituzionali». Come dice il sottosegretario, c’è «un’invasione di campo» della giurisdizione, che erode «gli spazi di diretta espressione della sovranità popolare» e «deve essere ricondotta».

È esattamente questo dunque il problema: l’indipendenza della giurisdizione, che, con il crescente svuotamento del ruolo dei parlamenti, è rimasta la sola istituzione idonea a limitare il crescente potere degli esecutivi non solo in Italia.

Risalendo all’indietro di ottant’anni, come è necessario per riportare utilmente il problema al conflitto tra politica e giustizia, si rischia però di svelare un disegno di restaurazione rispetto alla rottura con il fascismo. Quando non si considera “sostanziale” il superamento dell’Ordinamento giudiziario fascista con il decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, si finisce per riconoscere che sono appunto le istituzioni repubblicane garantite dalla Costituzione del 1948 a impedire che la giurisdizione sia «ricondotta».

La riforma della Costituzione deve essere invece presentata come «modernizzazione di questa nazione». E allora si alzano i toni. Si urla che, se la riforma sulla giustizia «non passa stavolta, molto probabilmente noi non avremo un'altra occasione. E allora ci ritroveremo correnti ancora più potenti, magistrati ancora più negligenti che fanno carriera, decisioni ancora più surreali sulla pelle dei cittadini, che incideranno sulla vostra vita ogni giorno. Immigrati illegali, stupratori, pedofili, spacciatori rimessi in libertà che mettono a repentaglio la vostra sicurezza. Antagonisti che devastano le vostre stazioni senza alcuna conseguenza giudiziaria. Milioni di euro risarciti per ingiusta detenzione o spesi per processi mediatici e inutili che vengono pagati con i proventi delle tasse. Figli che vengono strappati alle madri perché i giudici non condividono il loro stile di vita se vivono in un bosco, quando nessuno dice o fa nulla di fronte alla realtà di bambini mandati a rubare o a fare accattonaggio...».

Bisogna fare confusione per nascondere che sono qui in gioco proprio quelle modifiche «sostanziali» di ottanta anni fa, le supposte «storture» sono le libertà conquistate con la resistenza.