1. Il controllo della Corte costituzionale sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale. La giurisprudenza costituzionale ha ormai da decenni chiarito che, oltre al limite “esplicito” alla possibilità di revisione previsto dall’art. 139 Cost., che impedisce che la forma repubblicana possa essere oggetto di revisione costituzionale, sussistono anche limiti “impliciti” alla modifica della Carta fondamentale, costituiti da quelli che la stessa Corte definisce «principi supremi dell’ordinamento costituzionale».
Nella sentenza n. 1146 del 1988, si legge che la Corte costituzionale «ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell’ordinamento costituzionale abbiano una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale», le quali «non si sottraggono all’accertamento della loro conformità ai ‘principi supremi dell’ordinamento costituzionale’», richiamando le pronunce in cui il Giudice delle leggi aveva statuito che financo «la legge di esecuzione del Trattato della CEE può essere assoggettata al sindacato di questa Corte ‘in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana’».
«Non si può, pertanto, negare che questa Corte sia competente a giudicare sulla conformità delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali anche nei confronti dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Se così non fosse, del resto, si perverrebbe all’assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso o non effettivo proprio in relazione alle sue norme di più elevato valore».
Negli anni e nei decenni successivi, la giurisprudenza costituzionale è sempre stata costante sul punto (tra le tante, sent. n. 134 del 2002, n. 24 del 2017), fino a giungere alla recentissima sentenza n. 125 del 2025, il cui contenuto essenziale appare opportuno riportare testualmente: «Il complesso delle previsioni normative che scolpiscono l’identità della nostra Costituzione definisce quelli che la giurisprudenza di questa Corte chiama princìpi ‘fondamentali’ o ‘supremi’, identificabili, nel corpo della Costituzione, sulla base di saldi criteri interpretativi d’ordine testuale e storico. Tali princìpi ‘non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali’ (sentenza n. 1146 del 1988), sicché costituiscono un limite assoluto per le fonti – pur di rango costituzionale – previste dall’art. 138 Cost. L’identità della Costituzione è pertanto definita, nel suo ‘contenuto essenziale’, una volta per tutte dalla Costituzione stessa, senza che le leggi costituzionali o di revisione costituzionale, ancorché libere di innovare anche significativamente le previsioni costituzionali, possano in alcun modo legittimamente scalfirla o alterarla, tant’è vero che, qualora fossero in contrasto con l’insieme delimitato dei princìpi fondamentali (supremi), sarebbero costituzionalmente illegittime».
Prosegue ancora la Corte: «Se a una legge costituzionale o di revisione costituzionale fosse consentito farlo, infatti, essa introdurrebbe un nuovo limite alle successive leggi di revisione costituzionale, ponendosi come condizione della loro legittimità pur essendo pariordinata. Sennonché, il regime delle condizioni di legittimità delle fonti di rango costituzionale è definito direttamente dalla Costituzione e non è nella loro libera disponibilità: eccezion fatta per la Costituzione, nessuna fonte può essere ministra del proprio regime normativo (della propria ‘forza’ e del proprio ‘valore’), che dipende sempre dalla fonte di rango superiore».
Alla luce di quanto osservato è dato concludere che la legge di revisione costituzionale della magistratura (A.C. n. 1917) non è sottratta al controllo di legittimità costituzionale che compete al Giudice delle leggi, attesa la possibilità che talune previsioni contemplate dal predetto atto normativo si pongano in conflitto con principi supremi dell’ordinamento costituzionale.
Operata tale premessa, può essere rilevato che, invero, molteplici sono le statuizioni contenute nella predetta legge di revisione che paiono entrare in rotta di collisione con importantissimi principi sanciti dalla Carta fondamentale.
Ci si limiterà, in questa sede, ad elencare i principali punti di attrito della riforma con l’ordito costituzionale in tema di giurisdizione disciplinare, affidata alla neo istituita Alta Corte.
Sempre in via preliminare, appare opportuno ricordare che, attualmente, la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari compete alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, presieduta dal Vice Presidente del C.S.M. e composta da un ulteriore membro laico e da quattro componenti togati, di cui tre di merito e uno di legittimità (art. 4 legge 24 marzo 1958, n. 195).
I relativi provvedimenti sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione (art. 24 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109) e le sentenze irrevocabili di condanna sono impugnabili con il mezzo straordinario della revisione (art. 25 d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109).
2. La disparità di trattamento disciplinare rispetto a tutte le altre categorie di magistrati. Un primo profilo di notevole perplessità è rappresentato dalla circostanza che l’Alta Corte, per esplicita previsione della legge di riforma (novellato art. 105, comma 2, Cost.), esercita la propria giurisdizione disciplinare solo ed esclusivamente nei confronti dei magistrati ordinari, con esclusione, pertanto, di tutte le altre categorie di magistrati: amministrativi, contabili, tributari e militari.
Tutti gli altri magistrati diversi da quelli ordinari, infatti, continuano ad essere sottoposti al potere disciplinare del proprio organo di governo autonomo, in particolare, del rispettivo Consiglio di Presidenza, composto a larghissima maggioranza da togati, con ampie facoltà difensive e possibilità di impugnare il provvedimento sanzionatorio dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
L’esternalizzazione del potere disciplinare, con conseguente sottrazione dello stesso all’organo di governo autonomo, è stabilita, pertanto, per i soli magistrati ordinari (civili e penali, giudicanti e requirenti), secondo una previsione che, proprio per la sua “specialità”, rischia di assumere i connotati di un provvedimento punitivo nei confronti della sola magistratura ordinaria.
La disposizione, dunque, appare assai difficilmente compatibile con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost., non con riferimento, ovviamente, ai procedimenti disciplinari previsti nei confronti di altri funzionari pubblici, ma riguardo alle altre categorie di magistrati.
3. La composizione dei collegi giudicanti. Ai sensi del novellato comma 3 dell’art. 105 Cost., l’Alta Corte è composta complessivamente da quindici giudici, di cui: tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune; sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
Nel complesso, pertanto: sei componenti laici e nove componenti togati.
Già questo sguardo d’insieme lumeggia uno scostamento degli equilibri interni all’organo rispetto all’attuale Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, composta da due membri laici e quattro togati.
Pertanto, mentre, attualmente, la distribuzione tra componente togata e componente laica è di due terzi (quasi 67%) a un terzo (circa 33%), con l’avvento dell’Alta Corte disciplinare, il rapporto togati-laici muta sensibilmente, passando a tre quinti - due quinti (60%-40%).
Ma le perplessità sorgono non tanto per la formazione complessiva dell’Alta Corte, che sarà presieduta, come l’attuale Sezione disciplinare, da un membro laico (così il novellato art. 105, comma 4, Cost.), quanto per la composizione dei singoli collegi giudicanti.
Invero, a giudicare il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare non sarà il plenum dell’Alta Corte (sarebbe altrimenti impossibile l’“appello interno”, da decidere in diversa composizione, previsto dal nuovo comma 7 dello stesso art. 105 Cost.), bensì un collegio la cui composizione, non determinata neppure numericamente dalla legge di revisione costituzionale, è demandata alla legge ordinaria, che, in ordine alla composizione qualitativa, si limita a statuire che la legge attuativa “assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
Ciò che viene garantita a livello costituzionale, pertanto, non è la “maggioranza” dei componenti togati nel collegio giudicante, bensì la mera “rappresentanza”.
Non solo: l’utilizzo della disgiuntiva “o” palesa che, in seno al collegio, sarà rappresenta la sola magistratura giudicante o la sola magistratura requirente, verosimilmente a seconda che ad essere giudicato sia un giudice o un pubblico ministero.
Almeno alla luce della lettera del disposto dell’art. 105, comma 8, Cost., pertanto, non può certamente escludersi che la componente togata sia addirittura una minoranza in seno al collegio giudicante.
Vi è da chiedersi, pertanto, se una simile previsione non sia suscettibile di contrastare con il principio sancito dal primo comma dell’art. 104 Cost., il cui testo, anche a seguito dell’interpolazione prevista dalla riforma costituzionale, continua a predicare il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente.
4. Sorteggio “secco” e sorteggio “temperato”. Un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale attiene alla differente natura dei sorteggi previsti per la selezione dei membri laici e dei componenti togati.
Infatti, mentre, per i primi, il sorteggio è meramente “temperato” o “mitigato”, per i secondi, è “secco”: i tre membri di nomina parlamentare, invero, ai sensi del novellato art. 105, comma 3, Cost., vengono sì sorteggiati, ma all’interno di un elenco che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, «compila mediante elezione».
La legge di revisione costituzionale, peraltro, non precisa né il numero dei sorteggiabili, cioè di coloro che, in seguito ad elezione, vengono inseriti nell’elenco, né il numero dei sorteggiati, cioè dei designati.
Tutto viene affidato alla legge ordinaria di attuazione della riforma, che potrebbe prevedere anche un limitato scarto numerico tra sorteggiabili e sorteggiati (anche, in ipotesi, in rapporto di due a uno), rendendo, in tal modo, ancora più acuta e irragionevole la discrasia con il sorteggio “secco” riservato alla componente togata (in questo caso, infatti, il sorteggio avviene tra tutti i magistrati, fatte salve pochissime esclusioni che verosimilmente verranno specificate dalla disciplina di attuazione).
Occorre chiedersi, dunque, se tale disparità di trattamento si ponga in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., considerato che la scelta dei componenti laici, a differenza di quella dei togati, si fonda su un meccanismo di selezione che è sostanzialmente di carattere elettivo, salvo il piccolo segmento finale, rappresentato da un sorteggio la cui modulazione viene interamente demandata alla legislazione ordinaria, senza alcuna forma di garanzia costituzionale.
5. L’esclusione dei magistrati di merito. Come si è già evidenziato, il terzo comma dell’art. 105 Cost., come modificato dalla riforma, prevede che nove dei quindici membri dell’Alta Corte siano togati, in particolare, si tratta di sei magistrati giudicanti e tre requirenti, «estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità».
Alla luce del chiaro dettato normativo, risultano totalmente esclusi dalla possibilità di essere sorteggiati quali componenti dell’Alta Corte tutti i magistrati di merito, che non abbiano mai svolto funzioni di legittimità, cioè la stragrande maggioranza dei magistrati.
La statuizione segna una netta discontinuità con quanto attualmente previsto dall’art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, secondo cui ben tre dei sei componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (dunque il 50% dell’organo) sono magistrati di merito, a dimostrazione di quanto il legislatore, almeno fino ad oggi, abbia ritenuto fondamentale l’apporto della magistratura di merito nella valutazione degli illeciti disciplinari dei colleghi, quasi sempre, anch’essi non svolgenti funzioni di legittimità.
Ma, soprattutto, la radicale esclusione dei magistrati di merito dalla composizione dell’Alta Corte appare distonica rispetto alla previsione del terzo comma dell’art. 107 Cost. (comma non mutato dalla riforma), secondo cui «i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni».
Sotto tale profilo, dunque, la novella costituzionale sembra prefigurare il ritorno a una gerarchizzazione della magistratura, con i magistrati della “base” sottoposti al giudizio disciplinare dei magistrati di “vertice”, senza alcuna condizione di reciprocità.
6. Il regime di impugnazione delle sentenze. Le modalità di impugnazione dei provvedimenti dell’Alta Corte sono disciplinate dal settimo comma del nuovo art. 105 Cost., il quale testualmente prevede: «Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata».
Il fondamentale problema che si pone afferisce alla possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte innanzi alla Corte di cassazione, stante il principio di carattere generale di cui all’art. 111, comma 7, Cost. (non modificato), secondo il quale, «contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge».
Secondo alcuni commentatori, il novellato art. 105 Cost. non preclude l’impugnazione delle sentenze di “appello” dell’Alta Corte dinanzi alla Corte di cassazione, posto che il gravame innanzi alla stessa Alta Corte riguarderebbe le sole pronunce di primo grado.
Tuttavia, il tenore letterale dell’art. 105, comma 7, Cost. sembra deporre in senso opposto.
In particolare, l’utilizzo dei due avverbi «anche» e «soltanto» induce a ritenere che, nella volontà dei novelli costituenti, il sistema disciplinare debba esaurirsi interamente davanti all’Alta Corte. Si prevede, infatti, che le pronunce di primo grado possono essere impugnate «anche per motivi di merito», dunque, anche per profili di legittimità, «soltanto» dinanzi alla stessa Alta Corte in diversa composizione.
Qualora il legislatore riformatore avesse inteso prevedere la possibilità di “appellare”, anche nel merito, dinanzi all’Alta Corte e, in aggiunta, di impugnare la sentenza di “appello” dinanzi alla Corte di cassazione, lo avrebbe verosimilmente previsto.
Peraltro, nel caso di specie, si va ben oltre il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Se i riformatori avessero voluto prevedere la possibilità di appello, anche nel merito, in aggiunta al ricorso per cassazione per sola violazione di legge, deducibile sistematicamente dall’art. 111, comma 7, Cost., si sarebbero limitati a prevedere l’impugnazione di secondo grado, senza adoperare la locuzione «soltanto».
Il tenore letterale della disposizione, sotto tale profilo, appare talmente chiaro da impedirne forse anche una lettura “costituzionalmente orientata”, atteso che, com’è noto, il potere-dovere del giudice di interpretare una norma alla luce dei principi (in questo caso, dei principi fondamentali) della Costituzione incontra il suo limite nell’impossibilità di operare una esegesi antiletterale della disposizione normativa.
Sembra potersene dedurre, dunque, che – almeno nelle intenzioni del legislatore riformatore – l’art. 105 Cost., in punto di impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte, è destinato a costituire norma “speciale” (sotto il profilo oggettivo, attenendo alle sole sentenze disciplinari, e soggettivo, riguardando i soli magistrati ordinari), quindi prevalente, rispetto al disposto dell’art. 111, comma 7, Cost.
Resta da vedere se la prospettata antinomia tra art. 105, comma 7, Cost. e art. 111, comma 7, Cost. debba trovare soluzione nel criterio di specialità, come sembra ritenere il novello costituente, o se, invece, debba trovare applicazione il criterio gerarchico, qualora dovesse essere riconosciuta al disposto dell’art. 111 Cost., in tema di impugnazione delle sentenze innanzi alla Corte di cassazione, valenza di principio fondamentale dell’ordinamento.
Invero, la non impugnabilità delle sentenze dell’Alta Corte dinanzi alla Corte di cassazione sottrae il nuovo organo di rilevanza costituzionale, non solo al controllo di legittimità della Suprema Corte, ma anche alla fondamentale funzione nomofilattica di quest’ultima, con il conseguente ulteriore rischio di sfociare in differenti valutazioni di illeciti disciplinari sostanzialmente sovrapponibili.
Appare paradossale che una riforma asseritamente ispirata all’assolutizzazione del principio del giudice “terzo e imparziale” e alla disarticolazione di ogni forma di contiguità tra magistrati, riservi, invece, proprio ai magistrati sottoposti a procedimento disciplinare un’impugnazione che si risolve in una mera “opposizione” innanzi allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento censurato.
La limitazione dell’impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte riverbera i suoi effetti, evidentemente, sul complessivo diritto di difesa del magistrato incolpato, riconosciuto come diritto di fondamentale rilievo dall’art. 24, comma 2, Cost., tanto che la giurisprudenza della Corte costituzionale lo ha più volte sussunto tra i diritti inviolabili dell’uomo, ai sensi dell’art. 2 della Carta.
7. L’istituzione di un nuovo giudice speciale. Un ultimo, più radicale contrasto dell’Alta Corte disciplinare rispetto all’impianto costituzionale, in grado di porre in dubbio la legittimità della sua stessa genesi, attiene al divieto di istituire giudici speciali, previsto dall’art. 102, comma 2, primo alinea, Cost., a mente del quale «non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali».
Non pare potersi dubitare che l’Alta Corte sia un “giudice”, né che si tratti di un giudice “speciale”.
Sotto il primo profilo, è agevole richiamare la giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 12 del 1971, n. 262 del 2003) e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno costantemente qualificato come “giurisdizionale” l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari.
Con la sentenza n. 289 del 1992, la Corte costituzionale, evidenziando le peculiarità del procedimento disciplinare dei magistrati rispetto a quello degli impiegati civili dello Stato, di carattere amministrativo, ha affermato che «il procedimento disciplinare legislativamente previsto per i magistrati, invece, consiste in ‘un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali’, al quale sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni sul processo penale relative all’istruzione e al dibattimento; la cui decisione è demandata a un collegio composto in prevalenza da ‘pari’ ed espressione, comunque, di un organo, quale il Consiglio Superiore della Magistratura, appositamente istituito dalla Costituzione a tutela dell’indipendenza dei giudici e dell’autonomia dell’ordine giudiziario (v. sent. n. 145 del 1976); e la cui pronunzia è sottoposta a un regime di impugnazione costituito dal ricorso diretto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, oltre ad essere soggetta a revisione secondo modalità e a condizioni non dissimili da quelle previste per l’analogo istituto processuale penale».
D’altro canto, la natura giurisdizionale dell’attività svolta dalla Corte è espressamente esplicitata dal tenore letterale del novellato art. 105 Cost.
Quest’ultimo, infatti, qualifica come «giurisdizione disciplinare» quella attribuita all’Alta Corte nei riguardi dei magistrati ordinari (comma 2; negli stessi termini, anche l’art. 8, comma 1, della legge di riforma); denomina «giudici» i membri dell’organo (commi 3, 4, 5 e 6); statuisce che i provvedimenti adottati hanno natura di «sentenze» e che, in “appello”, la Corte «giudica» senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
Premesso, pertanto, che l’Alta Corte è un “giudice”, pare potersi anche affermare che si tratti di un giudice “speciale”.
Nell’importante sentenza n. 4 del 1986, la Corte costituzionale, nell’individuare il fondamentale criterio discretivo tra giudici speciali e sezioni specializzate (i primi vietati e le seconde consentite dall’art. 102, comma 2, Cost.), ha affermato che è «irrefutabile l’affermazione che pietra angolare di questo è il C.S.M.».
La Corte ha spiegato: «Per espresso dettato della Costituzione (artt. 104-107), sono riservati al Consiglio superiore tutti i poteri in ordine allo status di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici, professionali od onorari. Ed in coerenza con l’attribuzione della totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che spetta ad esso di deliberare anche i ‘provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari’, oltre che il pubblico ministero».
In conclusione, il Giudice delle leggi afferma che il predetto criterio «consente (…) di affermare che appartengono alla giurisdizione ordinaria gli organi giusdicenti riconducibili al Consiglio superiore della magistratura».
La totale assenza di qualunque collegamento tra la neo istituita Alta Corte e i due nuovi Consigli Superiori risulta, dunque, assai rilevante al fine di affermare la natura di giudice speciale della prima.
Il carattere di specialità risulta, invero, da molteplici elementi, che ne pongono in luce anche la radicale differenza rispetto all’attuale Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. L’Alta Corte, infatti:
Le medesime considerazioni valgono ad escludere – come pure è stato sostenuto – che l’Alta Corte sia una mera “rivisitazione” dell’attuale Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in ragione della netta discontinuità tra i due organi, radicalmente differenti tra loro per composizione, collocazione ordinamentale e diritti di difesa garantiti al magistrato attinto dal procedimento disciplinare.
Dunque, la compatibilità dell’istituzione dell’Alta Corte rispetto al principio di cui all’art. 102, comma 2, Cost. è sul tappeto e va attentamente valutata.
8. Conclusioni. Così brevemente sintetizzati i principali punti di attrito dell’Alta Corte disciplinare, come strutturata e regolamentata nella legge di riforma, rispetto a molteplici principi di assoluto rilievo della Costituzione, può forse opinarsi che non tutti i predetti principi rientrino tra i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale», limite invalicabile anche per le leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
Tuttavia, le sopra esposte criticità, soprattutto ove valutate nel loro complesso, assai difficilmente possono essere considerate estranee ai principi fondamentali del nostro ordinamento.
L’analisi della giurisprudenza costituzionale sembra confortare tale assunto.
Il Giudice delle leggi, infatti, ha già riconosciuto i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. come principi supremi dell’ordinamento (sent. n. 203 del 1989).
Lo stesso dicasi per il diritto di difesa (art. 24 Cost.), ricondotto dalla Corte ai diritti inalienabili della persona umana di cui all’art. 2 Cost. (sent. n. 238 del 2014 e n. 159 del 2023, in relazione al «diritto al giudice»; sent. n. 18 del 1982 con riferimento alla tutela giurisdizionale).
Ancor più in generale, peraltro, va evidenziato come la Corte abbia riconosciuto una diretta correlazione tra i principi sanciti dai primi dodici articoli della Costituzione (espressamente intitolati dalla Carta «Principi fondamentali») e i «principi supremi dell’ordinamento costituzionale» (sent. n. 125 del 2025), nel senso che almeno i primi dodici articoli della Costituzione non possono non essere considerati come principi supremi dell’ordinamento (in termini, sent. n. 118 del 2015, che include tra questi ultimi quello di unità e indivisibilità della Repubblica, di cui all’art. 5 Cost.).
Tra i suddetti principi fondamentali paiono rientrare, dunque, sia i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., sia il diritto di difesa, annoverato – come si è detto – dalla Corte tra i diritti inviolabili dell’uomo ex art. 2 Cost.
Quanto al disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., va rilevato come la medesima disposizione, dopo aver sancito, al primo periodo, il generale principio secondo cui le sentenze sono impugnabili per cassazione per violazione di legge, al secondo periodo, statuisce che tale regola può subire deroga solo riguardo alle sentenze pronunciate dai tribunali militari in tempo di guerra.
Difficilmente, inoltre, pare potersi sostenere che il divieto di istituire nuovi giudici speciali (art. 102, comma 2, Cost.) possa ritenersi escluso dai principi fondamentali dell’ordinamento, posto che la possibilità di creare giudici al di fuori dell’ordine giudiziario e senza le garanzie di autonomia e indipendenza che la Costituzione riserva alla magistratura ordinaria rischierebbe di esporre intere categorie o sotto-categorie di cittadini a giudizi iniqui, in violazione di basilari principi sanciti dall’ordinamento.