L’Alta Corte disciplinare, così come sortita dal cappello del legislatore, suscita forti perplessità e, per taluni aspetti, risulta un’offesa alla retina del giurista.
Un domani, a riforma costituzionale approvata, ci saranno due Consigli superiori della magistratura asseritamente guariti dalla presenza delle correnti, specializzati per categorie di magistrati – requirenti e giudicanti – e presieduti dal Presidente della Repubblica. Riesce difficile, allora, comprendere per quale ragione la funzione disciplinare debba essere tolta ai due C.S.M. e affidata a un organo non presieduto dal Capo dello Stato. Ci si aspetterebbe che all’apice della funzione corrisponda l’apice della figura istituzionale: la stessa relazione al progetto di riforma, del resto, giustamente sottolineava come la “funzione disciplinare” sia “espressione massima dell’autogoverno”.
Ancor meno comprensibile, poi, risulta la scelta di lasciare riservata “ai due rispettivi Consigli superiori”, in forza dell’interpolato art. 107 Cost., la decisione relativa ai delicatissimi provvedimenti destinati a incidere sulla garanzia costituzionale dell’inamovibilità dei magistrati, quali la dispensa o la sospensione dal servizio, ovvero la destinazione ad altre sedi o funzioni. A parte l’incongruenza sistematica, sorgono imbarazzanti problemi applicativi, poiché queste conseguenze possono dipendere da una condanna disciplinare: il provvedimento di sospensione dalle funzioni in caso di illecito disciplinare sarebbe, ad esempio, di competenza del rispettivo Consiglio superiore ovvero dell’Alta Corte disciplinare? Una incertezza inammissibile in una materia a cui ci si dovrebbe avvicinare con prudenza di artificiere. Non emerge solo una intollerabile ambiguità, ma anche una irriducibile assurdità: stando all’art. 107 Cost. solo “i rispettivi Consigli superiori” possono sospendere un giudice o un pubblico ministero dal servizio, mentre il nuovo art. 105 Cost. incongruamente pretende che anche per applicare la sanzione disciplinare dell’ammonizione occorra un organo ad hoc, i cui membri togati dovrebbero possedere – a differenza di quelli dei C.S.M. – una speciale qualificazione.
Qualche malizioso commentatore potrebbe anche osservare che ove la nuova proposta di riforma elettorale, che prevede un cospicuo premio di maggioranza, andasse in porto, nell’Alta Corte avremmo una componente laica (sia di estrazione parlamentare, che di indicazione presidenziale) politicamente monocromatica, di rilevante peso nelle determinazioni dell’organo. Una prospettiva che aiuterebbe a comprendere l’affermazione del ministro Nordio secondo cui l’attuale opposizione si dovrebbe rendere conto che se un domani divenisse maggioranza potrebbe avvantaggiarsi della riforma costituzionale che oggi tanto avversa. Beninteso, in mancanza di una interpretazione autentica della sibillina esternazione ministeriale, questa è soltanto una congettura. La preoccupazione comunque resta, qualunque sia ovviamente nel tempo la maggioranza politica: qualora si introduca un rilevante premio di maggioranza a livello elettorale, si dovrebbe innalzare di conseguenza il quorum per la elezione dei componenti laici negli organismi del governo autonomo della magistratura, se non si vuole lasciare un delicato compito istituzionale ai condizionamenti della maggioranza di turno.
L’invenzione dell’Alta Corte, infine, appare dissonante anche rispetto alla stessa idea ispiratrice dell’intera riforma: separare, cioè, la carriera dei pubblici ministeri da quella dei giudici per evitare che questi subiscano condizionamenti dalla comune matrice ordinamentale. Ebbene nell’Alta Corte, a differenza che nei due istituendi C.S.M., giudici e pubblici ministeri tornano a sedere insieme: non si è avvertita la necessità di istituire due Alte Corti, una per i giudici e una per i pubblici ministeri. Ed ancora: è previsto che “contro la sentenza emessa dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione (...) soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata” . Componenti dell’Alta Corte, quindi, dovranno sindacare le decisioni assunte da altri componenti della stessa. Anzi, se i collegi in primo e secondo grado saranno formati, come dovrebbero, con la presenza di esponenti di ognuna delle quattro tipologie di provenienza, i giudici del collegio di primo grado dovranno decidere, ad esempio, della responsabilità disciplinare di un pubblico ministero sapendo che la loro pronuncia sarà sindacata dal collegio di secondo grado composto anche da pubblici ministeri.
Ma non c’è soltanto un problema di dubbia coerenza “interna” con la riforma: una sentenza la cui pronuncia e il cui controllo si esaurisce “soltanto” nell’ambito dello stesso organo confligge con l’art.111 Cost., in base al quale contro le sentenze «è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge».
Ora, è difficile non domandarsi se non sarebbe stato meglio evitare questo scompaginamento del sistema, anche costituzionale, foriero di delicatissimi problemi applicativi. Tanto più che la giurisdizione disciplinare del C.S.M. sembra avere le carte in regola, come, al di là delle dichiarazioni di circostanza, implicitamente riconosce anche la politica: il Ministro della giustizia, infatti, non ha esercitato e non esercita, se non in casi statisticamente marginalissimi, il suo potere di iniziativa disciplinare o di impugnazione dei provvedimenti della Sezione disciplinare del CSM.
Ad aver bisogno di miglioramenti, per quel che ho potuto verificare nella mia esperienza consiliare, è il sistema di valutazione della professionalità, in genere connotato da discutibile indulgenzialismo corporativo. Ho sempre auspicato un più significativo coinvolgimento dell’avvocatura sin dal primo scrutinio compiuto dai Consigli giudiziari sulla professionalità dei magistrati, e qualche passo avanti di recente si è opportunamente registrato. Ma la voce dell’avvocatura dovrebbe trovare ascolto anche all’interno del C.S.M., e non convince l’obiezione secondo cui già oggi vi fanno parte avvocati eletti dal Parlamento: in questi prevale tendenzialmente l’influenza della designazione politica, rispetto a quella dell’esperienza professionale. Sarebbe auspicabile che fosse l’avvocatura ad eleggere propri rappresentanti al C.S.M. Certo, questo richiederebbe una riforma costituzionale, ovviamente opinabile; di certo, però, meno confusa e inquietante di quella in discussione.