ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Opinioni  
20 Marzo 2026


Le “prime volte” della riforma costituzionale della magistratura


La riforma costituzionale della magistratura inaugura una serie di “prime volte” nella storia costituzionale repubblicana. Prime volte che riguardano il metodo di revisione, l’architettura dei poteri, la modalità di designazione degli organi costituzionali e addirittura la tecnica di redazione delle norme. Ne ho contate almeno sei.

Per la prima volta nella storia repubblicana, una riforma costituzionale viene approvata dal Parlamento nel testo presentato dal Governo, senza che ne sia stata modificata nemmeno una virgola da parte delle Camere. In un celebre articolo su Il Ponte del 1947, Piero Calamandrei ammoniva che «Quando l’assemblea discuterà pubblicamente la nuova Costituzione, i banchi del governo dovranno essere vuoti». Ora si è verificato l’opposto. I banchi del Governo non sono rimasti vuoti, ma hanno dominato l’intero processo di revisione; a rimanere vuoti e muti sono stati, di fatto, i banchi del Parlamento.

Una seconda “prima volta” riguarda l’architettura dei poteri costituzionali. In questi quasi ottanta anni di vita della Costituzione, le norme sull’ordinamento dello Stato sono state oggetto solo di rare, puntuali, modifiche che non hanno mutato la struttura dei poteri e il loro equilibrio. è quindi senza precedenti un intervento così traumatico, che smantella l’organo costituzionale unitario di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e lo sostituisce con due distinti organi più simili a organi amministrativi, privi della legittimazione che discende dall’elezione da parte dei propri pari e con un anomalo giudice speciale, con molta enfasi definito Alta Corte disciplinare.

La terza “prima volta” riguarda appunto il metodo di selezione dei componenti dei due CSM e dell’Alta Corte. Il sorteggio è un inedito che non ha precedenti negli ordinamenti democratici contemporanei per quanto riguarda la composizione di organi di garanzia dell’autonomia del potere giudiziario. Ed è un inedito in Italia: mai si è negato a una categoria di poter scegliere le persone che ritengono più idonee a garantire il “governo autonomo” e di poter rappresentare attraverso il voto il pluralismo culturale all’interno di essa. Ciò non avviene per gli organi di governo dell’università né per gli ordini professionali e se avvenisse credo che la reazione sarebbe forte.

Quarta novità: questo a mia memoria sembra essere il primo caso in cui una revisione costituzionale sia percepita come una riforma diretta contro una specifica categoria professionale, rectius contro un potere dello Stato. Nessuno pretende che nei confronti dei magistrati vi sia la medesima condiscendenza mostrata verso altre categorie, quali i tassisti o i balneari. Tuttavia, la riforma sembra assumere i tratti di una vera e propria resa dei conti istituzionale e non è casuale che il sostegno alla riforma, all’interno della magistratura, sia apparso estremamente limitato, tanto che le manifestazioni pubbliche di appoggio hanno coinvolto circa cinquanta magistrati su un corpo di quasi diecimila. Questo dato non costituisce ovviamente un argomento decisivo sul piano costituzionale. Segnala comunque una frattura profonda tra riforma e corpo professionale che essa disciplina, circostanza che mai si è verificata in revisioni costituzionali relative all’organizzazione dei poteri pubblici.

Quinta prima volta: la Costituzione stabilisce, all’art. 107, che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per la diversità delle funzioni. La riforma introduce un elemento che sembra incrinare tale principio. Per la nuova Alta Corte disciplinare si prevede, infatti, che possano essere sorteggiati solo magistrati che abbiano svolto funzioni di legittimità. Ne deriva una situazione paradossale: alcuni magistrati risultano “più uguali degli altri”, poiché soltanto una parte dell’ordine giudiziario può accedere a delicate funzioni istituzionali.

Infine, ma non meno preoccupante, la sesta novità. Per la prima volta vi sarebbe un palese errore nella Costituzione: l’art. 104 riformato prevede che un terzo dei componenti dei due CSM siano estratti a sorte da un elenco «che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione». La sgrammaticatura giuridica è evidente: il Parlamento in seduta comune non si insedia mai. A insediarsi all’inizio della legislatura sono le due Camere separatamente; il Parlamento in seduta comune si riunisce solo quando deve svolgere le funzioni, quasi esclusivamente elettive, che la Costituzione gli attribuisce. Ciò rivela una certa sciatteria legislativa, probabilmente dovuta anche alla volontà del Governo di rifiutare qualsiasi correttivo in sede parlamentare.

Dunque, sei “prime volte” che confermano che metodo e merito sono intimamente legati e che interrogano la cultura costituzionale italiana sulle conseguenze di una deriva sempre più partigiana del processo di revisione della Carta costituzionale.