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  Opinioni  
14 Marzo 2026


La posta in gioco più alta nel referendum costituzionale


1. Contrasti dilanianti. In un dibattito referendario già ampiamente avviato, con toni assai accesi da una parte e dall’altra, diversi si domandano: qual è la posta in gioco nel referendum costituzionale?

Per gli uni, la definitiva consacrazione di un sistema processuale accusatorio e del principio di imparzialità del giudice, tramite la netta separazione fra magistrati requirenti e giudicanti, oltre al superamento di logiche di appartenenza correntizia nel funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). Per gli altri, la difesa della “cultura della giurisdizione” che deve contraddistinguere anche il pubblico ministero, ma soprattutto la salvaguardia della forza e dell’autorevolezza dell’ordine giudiziario, messe a repentaglio dalla moltiplicazione e frammentazione degli organi di autogoverno (tre al posto di uno) e dall’introduzione di un sistema “cieco” di sorteggio dei membri di quegli organi, che ne destabilizzerebbe significativamente il funzionamento. Per entrambi, sono in gioco gangli vitali del meccanismo democratico, che il voto opposto finirebbe per incrinare.

Non desidero in questa sede entrare nel merito della contesa, anche perché gli argomenti delle diverse fazioni sono già stati esposti altrove a più riprese, in molteplici casi con una chiarezza ed autorevolezza che non sarebbe possibile a chi scrive.[1] Quello che colpisce l’osservatore che abbia deciso di non calarsi attivamente nella diatriba retorica è anzitutto il lato prevalentemente ideologico del dibattito, come se una sola scelta fosse giusta: “lo esige l’imparzialità del giudice”, dicono questi; “è necessario per salvaguardare l’indipendenza”, rispondono quelli. Rimangono così ai margini della contesa aspetti non secondari: a partire dalla discussione sul trade off, in un sistema a carriere separate, fra la possibilità di affinare la professionalità investigativa del pubblico ministero e il maggiore rischio di ruotines e cecità selettive che comporta la chiusura in un unico ruolo[2]; o sul diverso – si direbbe, più accentuato – ruolo da assegnare ai controlli giurisdizionali in un assetto di separazione. Egualmente si perde la discussione sulle possibili implicazioni future della riforma: il testo votato è, in fondo, un canovaccio, che la legislazione ordinaria potrebbe svolgere in direzioni molto diverse fra loro[3], specie con riferimento all’attuazione del sorteggio per i membri togati[4] e laici[5]. Erroneamente si pensa che queste discussioni debbano svolgersi a referendum esaurito e solo in caso di esito positivo: esse sarebbero invece molto utili anche ora, per comprendere meglio le implicazioni future – positive o negative – della riforma e l’opportunità di votare in un senso o nell’altro.

A destar ancor più perplessità è però la virulenza del dibattito, con toni, polemiche e forzature spesso eccessive[6]. Per esempio, affermare che la riforma mette in discussione l’indipendenza della magistratura dal potere politico sembra oggettivamente una forzatura, rispetto al testo di una riforma che espressamente conferma che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” (art. 104 Cost., primo comma, nel testo attuale ed in quello novellato). È di sicuro una clamorosa esagerazione affermare che un voto positivo alla riforma aiuterebbe la mafia. Allo stesso tempo è una forzatura rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura come un “sistema paramafioso”, o un suk, così anche ignorando le vicende e le riforme seguite a noti scandali, peraltro risalenti a oltre un decennio; o, ancora, affermare che i giudici assumano decisioni che compiacciono i pubblici ministeri per garantirsi una migliore carriera. Neppure aiuta catalogare come prive di dignità scientifica le opinioni a sostegno della posizione avversa. Si accentua così, oltre ad un elemento di disinformazione, la componente di contrapposizione ideologica della scelta.

Tralascio, in questa disfida senza quartiere, il mercimonio fatto della comparazione, materia ad uso e consumo della convenienza di ciascun disputante, capace di destare interesse solo quando si voglia “vendere” una soluzione preconfezionata. Basti dire che, a giorni alterni, ed a seconda del tribuno di turno, la separazione delle carriere è vista come la regola, o l’eccezione, negli altri paesi europei. Sia permesso di segnalare che confrontare le regole di ordinamento giudiziario dei diversi paesi guardando alla sola unicità o separazione delle carriere è molto difficile, perché quelle regole affondano in un retroterra di cultura giuridica e di funzionamento istituzionale ben più ampio e complesso, che compendia una molteplicità di elementi. Per dire: un sistema che prevedesse un unico ordine giudiziario ed un solo Consiglio Superiore di autogoverno, ma con composizioni diverse di quel Consiglio fra parquet e magistratura di sedia, e che incentivasse la mobilità interna anche per evitare il rischio di cadere in pericolose routines[7], è un sistema a carriere uniche o separate? Un sistema – per taluni, il precursore delle garanzie di equità e giustizia processuale – che ha introdotto un organo dal nome di “pubblico ministero” solo nel 1985, comunque non coinvolto direttamente nell’investigazione, ma a cui compete solo un ruolo di consiglio alla polizia e di scrutinio sui risultati investigativi all’esito delle indagini[8], è semplicemente ascrivibile ad un sistema a carriere separate o è un genus diverso? E poi: in che categoria inserire i sistemi che ancora mantengono la figura del giudice istruttore? Gli esempi potrebbero continuare.

L’impeto ideologico induce pure all’abuso dell’argumentum ex auctoritate, quello per cui si deve seguire il più autorevole: “Tizia o Caio [eminentissimi giureconsulti, noti magistrati, preclari intellettuali, maturi artisti canori, briosi comici] votano Sì/No”. La foga di ispessire le schiere del proprio gruppo non risparmia i morti, con l’inevitabile difficoltà di fornire l’interpretazione autentica del pensiero di persone che non possono intervenire e che vissero – ed espressero le loro idee – in tempi diversi. Rimane il fatto che l’argumentum ex auctoritate ha un valore logico molto ridotto, perché anche l’esperto può sbagliare. In logica si accetta l’inferenza solo per quegli ambiti di competenza tecnica o scientifica così specializzata da non essere possibile per il disputante ordinario offrire una prova diversa[9], e non si direbbe che il diritto costituzionale vi rientri: con l’ulteriore effetto, forse non sempre interamente consapevole, per cui, chi vi si affida, finisce di fatto per confessare un’incompetenza sul tema. Nemmeno manca il ricorso ad argomenti negativi ad hominem, in cui si critica l’onestà o la qualità del disputante avverso, o di taluno di coloro che sostengono la medesima posizione.

Si dirà che in fondo questo è un copione che si ripete ad ogni consultazione referendaria come conseguenza della polarizzazione intrinseca in una scelta binaria, nella quale gli animi inevitabilmente si accendono raccogliendosi a sostegno dell’una o dell’altra tesi. La cosa più sorprendente di questo referendum, però, è che questa battaglia senza esclusioni di colpi è condotta, più ancora che dai politici, dalla “classe forense”, per tale intendendo l’insieme dei giuristi che compongono le principali professioni forensi. Fra i più vocali sono infatti, da una parte, i magistrati e, dall’altra, gli avvocati (specie penalisti), con gli accademici divisi e schierati da questo o da quel lato.

Non passa giorno senza che un magistrato o un avvocato denuncino la faziosità, l’inattendibilità e, persino, la malafede della parte avversa. Si è giunti sino a sporgere formale denuncia per la falsità delle comunicazioni del gruppo contrario[10] e ad un velato tentativo di schedatura dei fautori di uno dei due fronti[11]. Chi frequenti poi i canali dei social media non fatica a trovare invettive, dileggi ed insulti ben peggiori, fra persone che vestono quotidianamente la toga nel foro.

Queste forzature e virulente polemiche finiscono così per produrre un effetto ulteriore, rispetto a quello contingente avuto di mira di convincere a votare come si crede giusto. Esse producono una generale delegittimazione della classe forense (“togata”) nel suo insieme. È talora una delegittimazione reciproca, degli avvocati contro i magistrati e viceversa; talora interna alla categoria, con magistrati che criticano magistrati (e avvocati che criticano avvocati). Quando poi taluno dei disputanti, dell’una o dell’altra categoria forense, eccede nella foga retorica, o addirittura ricorre ad argomenti falsi o scorretti, è il prestigio dell’intera categoria di appartenenza che ne risente.

Qualche cinico potrà obiettare che il prestigio del magistrato (requirente o giudicante) o dell’avvocato si sono già persi, ma è proprio a questo punto che vale la pena per un momento alzare lo sguardo dalle contingenze referendarie e provare a guardare più in alto e lontano.

 

2. Un contesto più ampio. Nel suo rapporto alle Nazioni Unite del 2024, la Special Rapporteur delle Nazioni Unite per l’indipendenza degli avvocati e dei giudici, Margaret Satterthwaite, ha osservato una progressiva – e preoccupante – crescita nell’erosione dello Stato di diritto negli ultimi anni[12], anche per via degli attacchi rivolti al personale giudiziario[13]. Le diverse modalità di interferenza sono debitamente catalogate. La prima è la “cattura” delle Corti, quando il potere politico interviene sul reclutamento dei giudici o modifica il funzionamento dei Consigli di autogoverno giudiziario, introducendo forme di controllo politico. Altra forma di “cattura” è quella di riforme dell’ordinamento giudiziario che consentano di fatto una intromissione politica nelle scelte sui giudici competenti, come la modifica della geografia giudiziaria con la scelta di sopprimere alcuni circoscrizioni o distretti, o la rimozione o messa in accusa di giudici o, ancora, la riforma delle regole di pensionamento. Alla “cattura” si affianca il “freno” – o “bavaglio” – con norme che limitano la capacità del potere giudiziario di operare il necessario scrutinio su leggi del Parlamento e atti dell’amministrazione, come per es. la restrizione dei controlli giudiziari per certe tipologie di casi o situazioni, o la riduzione della loro intensità. Altro “freno” si ottiene tramite la riduzione delle risorse, così da creare – o aumentare – situazioni di sovraccarico nel lavoro. La “cattura” o il “freno” si registrano – denuncia sempre la Rapporteur – pure a danno degli avvocati, con l’infiltrazione all’interno degli ordini professionali o, addirittura, il tentativo aperto di controllarli; o con la creazione di nuove forme associative influenzate dall’esecutivo.

Vi sono poi forme di abuso del sistema giudiziario da parte dell’esecutivo per creare forme di influenza e controllo, come tramite l’avvio di procedure giudiziarie – anche penali – nei confronti di giudici, pubblici ministeri e avvocati; o tramite forme di espansione – e strumentalizzazione – di procedimenti disciplinari; o, ancora, tramite la modifica delle condizioni di servizio dei magistrati (come ad es., la rimozione di scorte). Gli esempi sono molti, anche di paesi tradizionalmente emblema di democrazia: basta guardare oltre oceano per accorgersene[14].

Infine, vi sono veri e propri attacchi e interferenze dirette contro gli attori forensi, come la denigrazione e l’etichettatura, o vere e proprie forme di vessazione e intimidazione. In un paese dell’est europeo una fondazione filo-governativa aveva lo scopo di criticare sistematicamente i giudici, descrivendoli come nemici del popolo. Pure in un paese molto più ad ovest il presidente del Consiglio della giurisprudenza ha sentito il bisogno di dover difendere i giudici dalle sempre più veementi critiche politiche contro certe pronunce giudiziarie.[15] Di là dall’oceano, i giudici che rendevano decisioni sgradite sono stati etichettati come “corrotti”, gli avvocati non allineati come “traditori”.

Il quadro descritto dalla Rapporteur delle Nazioni Unite disegna un trend generale, in cui l’azione dei protagonisti forensi è vista con crescente sospetto e fastidio dagli esecutivi. In Europa la situazione è meno allarmante[16], ma non si può certo ignorare che questa insofferenza, almeno con riferimento alla Convenzione e alla Corte europea dei diritti dell’uomo, è stata messa per iscritto dai governi di nove paesi, fra cui l’Italia[17]. In diversi Stati europei si colgono segnali di una possibile erosione del potere giudiziario nello Stato di diritto[18]. Sebbene dall’estero goda di un obiettivo di osservazione più sfocato, qualche avvisaglia del tipo di quella appena descritta mi pare affiorare anche nel tessuto italiano – di certo, gli inviti alla schedatura e le parole non sempre sorvegliate di qualche esponente governativo non aiutano[19]. In questo contesto, bisogna domandarsi se una campagna elettorale di costante delegittimazione non finisca per sfibrare la tenuta di quelle istituzioni giudiziarie e forensi che sono vitali per la democrazia.

Lungi da chi scrive sostenere che dietro al referendum si celassero – o si celino – simili intenzioni, ossia l’obiettivo di generare questa profonda frattura fra gruppi di giureconsulti, questa generalizzata delegittimazione degli esperti forensi. Né posso dire che vi sia qualcuno, fra le schiere politiche, che, vista la situazione, stia cavalcando questa frattura, approfittandone per finalità diverse ed ulteriori. È sbagliato però non voler vedere il rischio: che una classe forense dilaniata, sempre più screditata agli occhi dell’opinione pubblica, finisca per non essere più un credibile argine alle azioni dell’esecutivo e delle amministrazioni. Viviamo in un periodo, lo si è detto, in cui gli esecutivi sono sempre più refrattari ai controlli giurisdizionali.

 

3. Il “mugnaio” siamo noi. Che vinca il sì o che vinca il no, il rischio è che siano i danni collaterali da referendum a prevalere. Immaginiamo prevalga il sì: è davvero accusatorio e capace di garantire adeguata tutela alle garanzie quel sistema in cui i diversi protagonisti del contraddittorio processuale disconoscono la reciproca legittimazione? L’accusatorio presuppone un confronto, anche serrato, ma nella capacità dei diversi attori di ascoltare e comprendere le diverse posizioni e opinioni in gioco. Poniamo ora che vinca il no: è davvero preservata la cultura della giurisdizione, e l’indipendenza dell’ordine giudiziario, se la magistratura perde il rispetto dei consociati e viene percepita, a torto o a ragione, come una parte in campo o, addirittura, come non una casta che difende propri privilegi?

Al fondo della questione vi è un punto importante: si vogliano o meno separare le carriere dei magistrati, i protagonisti forensi devono potersi riconoscere e legittimare reciprocamente in una comune cultura della giurisdizione e dello Stato di diritto, che deve appartenere a tutti (giudici, pubblici ministeri e avvocati). Vinca il sì o vinca il no, è questa la posta in gioco più importante. Diversamente, vi è il rischio è che, quando quel famoso mugnaio avrà bisogno di un giudice (e di un avvocato) a Berlino, egli trovi solo uomini dalla toga così lisa che nessuno – nemmeno lui – saprà più distinguerli da tutti gli altri senza toga: quel giorno il mugnaio perderà il mulino!

 

 

 

[1] V., per le contrapposte opinioni e senza pretesa di esaustività, V. Manes, Verso il referendum: il valore attuale della separazione delle carriere, in Diritto di difesa, 30 gennaio 2026; Serena Quattrocolo e Mitja Gialuz, Sulla riforma costituzionale. Una prospettiva critica dal punto di vista processuale penale, in Osservatorio di ordinamento giudiziario. V. anche il documento Contro la riforma costituzionale della magistratura: un documento sottoscritto da Professori di Procedura penale, in questa Rivista, 26 novembre 2025.

[2] Discussione che peraltro si potrebbe avviare già oggi, visto che la separazione delle funzioni è stata significativamente ridotta con la riforma del 2022 dell’art. 13 comma 3 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che prevede ora la possibilità di un solo passaggio di funzioni (da giudicanti a requirenti, o viceversa) nell’intera carriera.

[3] Si pensi al numero dei componenti dei due futuri CSM: saranno trenta per ciascun Consiglio, come lo sono oggi in quello unico? Di più, di meno? Il numero conta non poco, posto che numeri più alti rendono più difficile il funzionamento, ma aumentano – quantomeno per probabilità statistica – la rappresentatività degli organi. Ancora: che riflessi vi saranno sul funzionamento dei consigli giudiziari territoriali?

[4] Diversi i quesiti aperti su questo punto: si potrà stabilire per legge una lista di sorteggiabili, per i due CSM, (come invece taluni escludono: F. Caprioli, M. Daniele, P. Ferrua, Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura, in questa Rivista, 20 febbraio 2026), visto che la norma prevede che l’estrazione a sorte avvenga “nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”. Questo consentirebbe quantomeno di escludere coloro che non desiderassero ricoprire l’incarico e quelli con minima esperienza giudiziaria. Se fosse possibile, come potrà essere determinata la lista dei togati sorteggiabili per i due CSM? Sulla base di determinati requisiti legislativamente previsti (per es. anzianità di servizio, esperienza dirigenziale)? O sarà persino possibile che una tale lista sia il risultato di una previa elezione ad opera dei medesimi magistrati (giudici o pubblici ministeri) che sia ad ampio raggio (per es. con una pluralità di candidati indicati per ciascun circondario di tribunale), così da reintrodurre comunque un elemento di rappresentatività ma senza rimettere il gioco in mano alle sole correnti? Ancora: come si garantirà l’equilibrio di genere? Alcune di queste domande, potrebbero porsi anche per la lista di sorteggiabili dell’Alta Corte disciplinare (ove pure si prevede che la selezione avvenga solo fra magistrati con almeno venti anni di esercizio di funzioni giudiziarie o con funzioni di legittimità).

[5] Il quesito principale è in questo caso quello della lunghezza della lista: quanto ampia sarà la lista dei sorteggiabili votata dal Parlamento per i membri laici? Sarà ridotta, come è inevitabile che sia se la maggioranza governativa intende mantenere una prevalenza nei Consigli dei membri da essa indicati? O sarà molto ampia, potendosi così alterare le attuali logiche di equilibrio fra forza politiche –  e inducendo il Parlamento a designare preferibilmente candidati autorevoli super partes?

[6] Questa radicalizzazione è già stata argutamente segnalata da M. Daniele, La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park, in questa Rivista, 22 dicembre 2025.

[7] Come scrive un documento ufficiale, la mobilità interna è favorita “afin d’éviter qu’un magistrat se fixe durablement dans une même juridiction, au risque, comme l’a relevé le Conseil supérieur de la magistrature «de s’exposer au risque de la routine, ou de compromettre son indépendance et son impartialité par une insertion devenue trop confortable dans l’environnement» alors que les magistrats sont «plus impliqués qu’ils ne l’étaient auparavant dans la vie locale» ”: Guide d’application des dispositions statutaires et des lignes directrices de gestion relatives aux mobilités : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-04/Guide-mobilit%C3%A9-magistrats_0.pdf.

[8] V. https://www.cps.gov.uk/about-cps/what-we-do.

[9] Nel senso che i testi moderni di logica “restrict the ad verecundiam to arguments that draw on authorities for specific kinds of knowledge that it is not possible to provide in any other way”, C. W. Tindale, Fallacies and Argument Appraisal, Cambridge University Press, 2012, p. 129. V. pure C. Dahlman and L. Wahlberg, Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation, Springer, 2015, p. 3 ss..

[10] Invocando l’art. 656 c.p., sulla pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico: https://www.ildubbio.news/news/giustizia/48632/separazione-carriere-denuncia-spangher-no.html.

[11] Tramite un documento firmato dal capo di Gabinetto del ministero della Giustizia ed inviato al presidente dell’Associazione Magistrati Nazionali (ANM) circa un potenziale conflitto di interessi fra magistrati aderenti al Comitato “Giusto Dire No”, con l’ “invito” a valutare l’opportunità rendere noti i finanziatori di quel Comitato: https://www.iltempo.it/politica/2026/02/16/news/referendum-giustizia-polemica-finanziamenti-anm-trasparenza-fondi-comitato-no-46373983/.

[12] Safeguarding the independence of judicial systems in the face of contemporary challenges to democracy. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Margaret Satterthwaite (https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/062/77/pdf/g2406277.pdf). La Rapporteur scrive: “In 2023, in most countries in the world, the rule of law has weakened and the ability of the judicial system to effectively check excesses by other government branches has fallen in 56 per cent of countries.”

[13] Ibid., punto 19.

[15] Il testo è rinvenibile in lingua originale qui: https://www.rechtspraak.nl/organisatie-en-contact/organisatie/raad-voor-de-rechtspraak/jaardocumenten/jaarverslag-rechtspraak-2024/jaarbericht .

[16] Almeno stando al survey sull’indipendenza condotto nel 2025 dallo European network of Councils for the Judiciary (ENCJ), ENCJ Survey among judges on the Independence of the Judiciary, rinvenibile sul sito https://www.encj.eu/node/250. La maggior parte dei giudici europei ritiene che l’indipendenza sia ancora adeguatamente protetta, ma qualche crepa si nota. Tanto che nel report si legge che, per la prima volta dal 2015, gli indicatori dell’indipendenza non sono più in crescita e qualcuno è addirittura in calo: “Since 2015, when the first survey took place, independence has gradually improved on average for all judiciaries together. However, this trend comes to a halt in this survey, where depending on the yardstick the average score across countries remained the same or declined somewhat since the previous survey” (ibid., p. 62).

[17] V. https://www.euronews.com/my-europe/2025/05/23/nine-eu-countries-seek-european-human-rights-conventions-rethink-on-migration. Qui invece la risposta del segretario generale del Consiglio d’Europa: https://www.coe.int/en/web/portal/-/alain-berset-on-the-joint-letter-challenging-the-european-court-of-human-rights.

[18] Ad es., in Belgio l’Istituto Nazionale per i diritti umani (Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens) scrive quanto segue: “the separation of powers in Belgium has increasingly been under pressure in the last few years, mostly to the detriment of the judiciary” (https://www.foderalesinstitutmenschenrechte.be/sites/default/files/2025-05/Report-Rule-of-Law-2025-ENNHRI_Belgium.pdf).

[19] Nel ENCJ Survey among judges on the Independence of the Judiciary (supra, nota 12, pp. 41-47) spicca il dato italiano sulla indipendenza percepita dalla magistratura ordinaria rispetto al Governo: il 62 % non considera quell’indipendenza rispettata dal governo, uno dei dati più alti d’Europa. Con riferimento all’Italia, vi è un secondo dato in quel survey che risalta: è il fatto che, per quasi la metà dei rispondenti, le decisioni di promozione sono basate su criteri diversi da quelli della competenza ed esperienza (p. 33): il dato più alto dopo l’Ungheria.