ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Documenti  
13 Ottobre 2025


MAP minorile e decreto Caivano: l’amicus curiae dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) nel giudizio pendente dinnanzi alla Corte costituzionale


Si segnala ai lettori l’opinione scritta presentata dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP) alla Corte costituzionale, in qualità di amicus curiae, a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Bari con ordinanza del 24 marzo scorso, che riguardano la nuova disciplina della sospensione del processo per messa alla prova del minore, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 123 del 2023 (“decreto Caivano”).

L'udienza presso si è svolta lo scorso 23 settembre e si attende ora il deposito della decisione. 

Il giudice rimettente, in particolare, ha denunciato il contrasto del comma 5-bis dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 (Dppm), inserito dalla legge n. 159/2023, con gli artt. 31, secondo comma, 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui la norma esclude l’accesso alla messa alla prova per i minori imputati di determinati delitti, tra cui la violenza sessuale aggravata ex art. 609 ter c.p.

Sulla fondatezza delle questioni di legittimità sollevate, l’Associazione evidenzia come le limitazioni all’applicazione della Messa alla Prova introdotte dalla legge n. 159/2023 snaturano la funzione originaria dell’istituto nel sistema di giustizia minorile, rendendolo più simile a quello previsto per gli adulti. Ciò comporta, come evidenziato dal giudice rimettente, una violazione degli artt. 31, comma 2, 3 e 27, comma 3, della Costituzione, nonché dell’art. 117, comma 1, in relazione agli obblighi derivanti dai trattati internazionali. Infatti, le norme internazionali e sovranazionali, fondate sul principio del «preminente interesse del minore», impongono la differenziazione del sistema penale minorile rispetto a quello degli adulti. In tale prospettiva, appare condivisibile il richiamo del giudice a quo all’art. 40 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che esprime chiaramente il duplice obiettivo del trattamento del minore autore di reato: favorire la crescita della sua personalità e promuoverne il reinserimento sociale, affinché possa assumere un ruolo attivo e costruttivo nella comunità.

L’AIPDP evidenzia come la MAP minorile, istituto fondato sulla personalizzazione dell’intervento e sulla finalità educativa del processo, sia stata concepita dal legislatore del 1988 come applicabile senza limiti di reato, affidando al giudice minorile la valutazione dell’idoneità del percorso rieducativo per il minore autore di reato. Ciò è testimoniato dalla possibilità, ai sensi dell’art. 28, comma 1, Dppm, di estendere l’istituto anche in relazione ai più gravi delitti, puniti con la pena dell’ergastolo. Le preclusioni introdotte dalla legge n. 159/2023, che escludono la MAP per talune categorie di delitti, si pongono, quindi, in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, rieducazione e tutela del minore (artt. 3, 27 e 31 Cost.), poiché introducono automatismi e presunzioni di pericolosità incompatibili con l’esigenza di prognosi individualizzate, che devono essere rimesse esclusivamente al giudice.

Inoltre, evidenzia l’Associazione come l’istituto, lungi dal costituire una misura dal carattere indulgenziale, rappresenti uno strumento efficace di responsabilizzazione e prevenzione della recidiva, come attestano i dati del Dipartimento per la giustizia minorile, che evidenziano come il tasso di recidiva stimata per i giovani che hanno sperimentato altre misure diverse dalla MAP sia più alto di circa 10 punti percentuali rispetto a quello di coloro che sono stati “messi in prova” e che l’esito negativo della prova non è in diretta relazione con il tipo di reato perpetrato.

La scelta legislativa di escludere la MAP per la violenza sessuale aggravata, si rivela, poi, incoerente e contraria al principio di minima offensività del diritto penale minorile, oltre a favorire una pericolosa “adultizzazione” del sistema, testimoniata dal crescente affollamento degli istituti minorili.

A ciò si aggiunge l’irragionevolezza del catalogo dei reati ostativi, privo di criteri sistematici e di proporzionalità, che compromette la funzione rieducativa della giustizia minorile e viola l’art. 3 Cost., privilegiando in modo automatico esigenze di sicurezza pubblica a scapito della protezione e del recupero del minore.

L’AIPDP auspica, pertanto, un intervento della Corte costituzionale volto a dichiarare l’illegittimità dell’art. 28, comma 5-bis, D.P.R. 448/1988, nella parte in cui esclude la MAP per i reati di violenza sessuale aggravata, in quanto disposizione lesiva dei principi costituzionali e sovranazionali in materia di giustizia minorile.

 

In allegato può leggersi il testo del documento.

(Patrizia Brambilla)