Cass., Sez. un., u.p. 28 ottobre 2021, Pres. Cassano, Rel. Sarno
Con ord. 25334/2021 la III Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la seguente questione, oggetto: «se, e in quali eventuali limiti, la condotta di produzione di materiale pornografico, realizzata con il consenso del minore ultraquattordicenne nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configuri il reato di cui all’art. 600-ter, primo comma, cod. pen.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 28 ottobre scorso, le Sezioni unite – su conclusioni conforme del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione.
«Nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenne o maggiorenne, ai sensi dell’art. 609 quater cod. pen., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all’uso esclusivo dei partecipi all’atto.
Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all’art. 600 ter, primo comma, cod. pen., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico.
Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell’art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista una nota all’ordinanza di rimessione a firma di Domenico Rosani.
(F.L.)