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13 Aprile 2026


La Corte EDU condanna l’Italia per la detenzione di un minore non accompagnato in un centro per stranieri adulti e per il ritardo del rimedio ex art. 700 c.p.c.

Corte Europea dei Diritto dell’Uomo, Sezione I, 9 aprile 2026, H.D. c. Italia



1. Con la sentenza H.D. c. Italia, che può leggersi in allegato, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per la detenzione illegittima nel C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto di un migrante minore non accompagnato. I fatti risalgono al 2023, allorché un diciasettenne proveniente dal Burkina Faso, subito dopo aver raggiunto l’Italia, viene portato dalle autorità nel predetto centro per adulti, in una sezione destinata ai minori (si noti: all’epoca la detenzione di minori in centri per adulti era senz’altro vietata non essendo ancora stata consentita, seppure in casi eccezionali, dalla modifica dell’art. 19 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 operata dal decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133).

A distanza di poco più di un mese dall’ingresso nel nostro Paese, il minore ottiene il rilascio di un permesso di soggiorno, legato alle sue condizioni. Nonostante ciò, la detenzione nel centro di Isola di Capo Rizzuto si protrae per cinque mesi, senza titolo legittimo, in una situazione di sovraffollamento (641 posti e 830 persone ristrette, delle quali 200 minorenni), in condizioni materiali e igieniche estremamente carenti, in assenza di adeguate strutture di accoglienza destinate a minori e di una effettiva separazione dagli ospiti adulti, testimoniata tra l’altro da molestie subite da giovani minorenni, riferite in un report del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale. Di vera e propria detenzione si trattava, essendo impedito al minore di allontanarsi dal centro (una ex caserma con cancelli e sbarre alle finestre) e finanche di incontrarsi con i suoi avvocati. Nessuna spiegazione, scritta o orale, sulle ragioni della detenzione risulta essergli stata mai fornita.

Per rimediare alla detenzione illegittima del minore, e tutelarne la libertà personale e gli altri diritti individuali connessi alla detenzione, viene per conto dello stesso presentata un’istanza al Tribunale di Catanzaro volta a ottenere un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. L’udienza veniva calendarizzata due mesi dopo, rinviata e infine svolta a quattro mesi di distanza.

Il Tribunale ha peraltro preso atto, in quell’occasione, dell’intervenuto trasferimento del minore in un centro per minori non accompagnati, ordinato nel frattempo dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo come misura cautelare, ai sensi dell’art. 39 del suo Regolamento.

 

2. A seguito di ricorso presentato nell’interesse del minore, la Corte EDU ha accertato tre diversi profili di violazione di diritti fondamentali.

 

2.1. In primo luogo, la violazione del diritto alla libertà personale (art. 5, co. 1, lett. f CEDU), a fronte di una detenzione priva di base legale, nei confronti di straniero con permesso di soggiorno collocato per di più in un centro per adulti, protratta per cinque mesi fino alla misura urgente della Corte EDU. Sotto il profilo delle garanzie, la condanna riguarda anche la mancata informazione sulle ragioni della privazione della libertà personale (art. 5, co. 2 CEDU) e la mancata decisione “entro un breve termine” sull’istanza ex art. 700 c.p.c. (art. 5, co. 4 CEDU), ritenuta non sanata dal tempestivo intervento della stessa Corte EDU (in soli 5 giorni).

 

2.2. In secondo luogo, ad essere stato accertato è un trattamento inumano e degradante durante il trattenimento nel centro (art. 3 CEDU). Ciò non solo per l’estrema inadeguatezza delle condizioni igieniche e materiali ma, anche e soprattutto, per le condizioni di detenzione inadatte rispetto all’età e alla vulnerabilità di un minore straniero non accompagnato: assenza di divisione tra adulti e minori, assenza di strutture e servizi educativi, ricreativi e psicologici per minori.  

 

2.3. In terzo luogo, infine, la Corte di Strasburgo ha riscontrato la violazione del diritto a un ricorso effettivo davanti al giudice nazionale (art. 13 CEDU), volto a far cessare, in particolare, la violazione del diritto a non subire un trattamento inumano e degradante. La Corte EDU riconosce in via generale che nell’ordinamento italiano tale rimedio è rappresentato, in tema di detenzione amministrativa degli stranieri, dal ricorso al giudice civile volto a ottenere un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c. A tal proposito, i giudici di Strasburgo richiamano e salutano con favore la recente sentenza n.  96/2025 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto al ricorso alla tutela preventiva cautelare assicurata dall’art. 700 c.p.c. il ruolo di rimedio contro le violazioni o le limitazioni dei diritti fondamentali, subite da chi sia trattenuto presso un centro per migranti, non oggetto di puntuale disciplina legislativa (in argomento v., su Questione Giustizia, il commento di P. Biavati). Senonché nel caso di specie il ritardo nella trattazione del ricorso ha reso il rimedio interno ineffettivo: “the delay in the domestic court’s handling of the applicant’s complaint rendered the remedy ineffective”.

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3. I profili di interesse della sentenza annotata sono molteplici e, al di là della sintesi che se ne è qui offerta, possono essere colti appieno dalla lettura dell’articolata motivazione. La Corte EDU ricorda che con i diritti fondamentali bisogna fare sul serio, tanto più quando si tratta di persone vulnerabili come i minori non accompagnati che arrivano nel nostro Paese dopo lunghi e spesso tragici viaggi della speranza. La condanna espone il nostro Paese ad imbarazzo, nel contesto internazionale, anche e proprio perché riguarda la violazione di diritti di un minore, detenuto senza titolo per mesi nella struttura e nelle condizioni di cui si è detto. Vi è però, forse, un aspetto di sistema che merita di essere sottolineato e che è suggerito dalla vicenda in esame.

 

3.1. Fare sul serio con i diritti umani, ancor più in una temperie culturale in cui, a livello globale, i principi dello stato di diritto sono sottoposti a stress e tensioni, implica non solo una giurisdizione (in questo caso) sovranazionale attenta ad accertare e sanzionare le violazioni (la buona notizia è che “c’è un giudice a Berlino”, come conferma la sentenza annotata), ma anche un’organizzazione dei servizi pubblici correlati alla giurisdizione che sia efficiente e compatibile con i diritti umani stessi.

In questo senso, la sentenza annotata rappresenta anzitutto un monito per il Governo nell’organizzazione e nella gestione dei centri per i migranti: tanto più dopo che nel 2023, come si è detto, è stata resa possibile, seppur in via di eccezione, la destinazione di minori in sezioni di centri per adulti. Le strutture che ospitano minori non accompagnati devono garantire standard compatibili con l’art. 3 CEDU: non solo, verso il basso, evitando condizioni di degrado purtroppo ben note e diffuse nei luoghi di detenzione, ma anche, verso l’alto, assicurando servizi e strutture a misura di minore.

 

3.2. In secondo luogo, per una effettiva tutela dei diritti e delle garanzie delle persone private della libertà personale in via amministrativa, in un quadro normativo per lo più complesso, multilivello e non di rado lacunoso, è fondamentale garantire l’effettività dei rimedi giurisdizionali.

Deve farci pensare la circostanza che l’interim measure ex art. 39 è stata adottata a Strasburgo in soli cinque giorni, mentre in Italia, a Catanzaro, ci sono voluti quattro mesi per celebrare un’udienza per il rimedio dell’art. 700 c.p.c., ormai inutile. Ci deve fare riflettere sulle cause di una simile assenza di “speediness, con le parole dei giudici di Strasburgo.

Chi pensa che la ricerca di efficienza del sistema processuale sacrifichi le garanzie – è un luogo comune ripetuto con insistenza nell’ambito delle critiche alla c.d. riforma Cartabia – trova nella sentenza in commento una formidabile inversione dell’argomento: nel caso di specie le garanzie difensive sono state sterilizzate, nell’ordinamento interno, da un sistema inefficiente. E solo la giurisdizione sovranazionale, dando prova di efficienza, ha consentito la tutela effettiva dei diritti del minore. Ed è il caso di riflettere anche su questo, in una stagione in cui la forza e la credibilità del diritto internazionale dei diritti umani, purtroppo, vacillano.

Non eludiamo, poi, una domanda sorge spontanea: perché il rimedio ex art. 700 c.p.c. è risultato ineffettivo? Perché ci sono voluti quattro mesi per celebrare un’udienza? Non si tratta, assecondando un dibattito pubblico polarizzato, di cercare le colpe (dei magistrati? del Governo?), ma di individuare le possibili cause, per cercare poi possibili soluzioni, evitando nuove sentenze H.D.

Utili spunti di riflessione e dati interessanti sono offerti dalla relazione presentata dalla Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026. Vi si trova conferma di un problema strutturale di dimensione nazionale, legato alla carenza di organico del personale - magistrati e amministrativi – con gravi scoperture che, in alcuni uffici, arrivano al 50%. Tanto più in una sede gravata da un numero considerevole di procedimenti complessi per reati di criminalità organizzata e in una terra di destinazione dei flussi migratori del Mediterraneo. Colmare quelle lacune di organico – rendere la giustizia più efficienteserve allora anche e proprio, come mostra la sentenza annotata, a poter trovare un giudice anche a Catanzaro – o a Milano, a Trento o a Palermo – in grado di attivarsi tempestivamente (questo è il punto) per la difesa dei diritti, come non è stato possibile, purtroppo, in questo specifico caso (il che non toglie, naturalmente, che lo sia e lo possa essere stato in molti altri). Ecco allora, dalla condanna della Corte di Strasburgo, l’occasione per un intervento urgente e mirato volto a risolvere una situazione di grave mancanza di organico, che risulta segnalata con preoccupazione in anni recenti anche dall’Associazione Nazionale Magistrati (Giunta esecutiva sezionale del Distretto di Catanzaro), indicando possibili soluzioni (vedi allegato).

Sarebbe davvero utile, infatti, un approccio politico, culturale e metodologico ai problemi della giustizia che, attraverso interventi di amministrazione attiva, miri a risolvere i problemi organizzativi e di sistema, man mano che si manifestano, come in questo caso. 

 

3.3. Vi è infine un’ultima possibile riflessione suscitata da H.D. c. Italia e riguarda, allargando lo sguardo, la situazione del carcere, più volte notoriamente oggetto di condanne da parte della Corte EDU. Il rimedio giurisdizionale ex art. 35 bis ord. penit., introdotto dopo la sentenza Torreggiani, sconta talora limiti di effettività, nella prassi, in ragione di diffuse condizioni di detenzione in contrasto con l’art. 27, co. 3 Cost. e con l’art. 3 Cedu. E’ recente un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, pubblicata anche su questa Rivista, con la quale è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale volta a introdurre nel sistema come ulteriore rimedio “estremo” il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

Anche in quel diverso caso il rimedio giurisdizionale approntato dall’ordinamento si è rivelato ineffettivo: non per ritardi dell’autorità giudiziaria, ma per l’impossibilità di rimuovere le condizioni strutturali e diffuse di incompatibilità del sistema carcerario col principio di umanità della pena. La via del ricorso alla Corte EDU, nel caso fiorentino, relativo al carcere di Solliciano, porterebbe verosimilmente a una condanna dell’Italia. Prima ancora che alle corti dei diritti spetta tuttavia al Governo (art. 110 Cost) e al Parlamento confrontarsi con un arduo e impellente problema di tutela dei diritti dei detenuti. Anche in questo caso si tratterebbe, inevitabilmente, di investire risorse del bilancio pubblico per sistemare strutture e colmare vuoti di organico (negli uffici di sorveglianza).

Il “cantiere della giustizia” – evocato ancora di recente nel post referendum - non va insomma pensato sempre e solo in chiave di riforme normative – dalla Costituzione in giù – ma anche e, forse, prioritariamente, in termini di opportuni investimenti e mirati interventi organizzativi sollecitati, come nel caso di Catanzaro, da pronunce che non possono e non devono essere archiviate sulle pagine delle riviste giuridiche ma devono far riflettere e agire chi ha la responsabilità dell’amministrazione della giustizia, della sicurezza e dei servizi correlati.

Se il caso H.D. si dovesse concludere solo con l’intervenuta condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell'allora minore, pari a 6.500 euro, sarebbe un’occasione persa, per il sistema, per i diritti e per le garanzie.