Spunti dalla sentenza n. 741 del 2020 delle Sezioni unite civili
Abstract. Nel susseguirsi di modifiche e rinvii dell’acquisto di efficacia del decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 103 del 2017, ha riformato la disciplina delle intercettazioni, è venuta in rilievo la questione se l’uso del trojan su dispositivo portatile per l’intercettazione tra presenti nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione sia stato ammesso, senza limiti e quindi senza necessità che ricorra la condizione dello svolgimento in atto in quei luoghi di attività criminosa, sin dall’entrata in vigore della legge cd. spazzacorrotti. Ciò, potrebbe essere affermato in ragione dell’abrogazione del comma 2 dell’articolo 6 del d. lgs. n. 216 del 2017 che quel limite poneva, seppure la previsione codicistica di eguale contenuto sia ancora non operativa. La questione non è di facile soluzione e sono possibili conclusioni diverse. In tema sono però intervenute le sezioni unite civili nell’ambito di un giudizio disciplinare nei confronti di un magistrato e hanno pronunciato un principio di diritto in assenza di un’elaborazione da parte delle sezioni penali della Corte. È di un qualche interesse allora interrogarsi sull’esistenza della forza vincolante del principio di diritto espresso delle sezioni unite civili sulla giurisprudenza penale secondo il modello normativo delineato dall’art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., seppure questo sia stato costruito pensando al rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite penali.
SOMMARIO: 1. Un preliminare chiarimento. – 2. Le ragioni del riferimento esclusivo ai dispositivi portatili. – 3. Il rinvio nel tempo della disciplina. – 4. Procedimenti per delitti dei cd. colletti bianchi: l’abrogazione della norma circa l’uso del trojan in dispositivi portatili per intercettazioni tra presenti. – 5. L’innovazione codicistica sull’uso del trojan nei procedimenti per delitti dei cd. colletti bianchi. – 6. Il senso della disposizione abrogata. – 7. Il problema interpretativo tra abrogazione immediata e innovazione postergata. – 8. Le ragioni contrarie allo sfasamento temporale tra abrogazione e disposizione codicistica innovatrice. – 9. Qualche altra considerazione concorrente. – 10. Una possibile conclusione. – 11. Le Sezioni unite civili e il principio di diritto espresso in sede disciplinare. – 12. L’incidenza della soluzione delle sezioni unite civili sulla giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione. – 13. La forza di precedente delle decisioni delle Sezioni unite (penali). – 14. La rimessione alle sezioni unite della questione di speciale importanza. – 15. Considerazioni finali.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.