Cass., Sez. un., 3 ottobre 2024 (ud. 18 aprile 2024), n. 36764, Pres. Cassano, Rel. Silvestri
Con ordinanza n. 46832 del 14 novembre 2023 (consultabile in allegato), la Quinta sezione della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite la seguente questione controversa: «Se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270 c. 1 c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data».
Al riguardo, si erano, infatti, andati delineando due orientamenti giurisprudenziali contrapposti, aventi ad oggetto la corretta identificazione dell’ambito applicativo temporale dell’art. 270, comma 1, c.p.p., così come modificato dal d.l. n. 161 del 2019. Tale disposizione, la cui entrata in vigore è stata più volte differita, deve ritenersi operante, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del predetto decreto, con riguardo ai «procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020». Stando ad una prima lettura, tale locuzione avrebbe dovuto riferirsi a quei procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni disposte aliunde (cfr., ad es., Cass. pen., Sez. V, 20 luglio 2022, n. 37169). Una differente interpretazione, invece, riteneva che il novum non fosse applicabile alle captazioni che, sebbene autorizzate successivamente al 31 agosto 2020, si riferivano a procedimenti penali iscritti in epoca antecedente (cfr., ad es., Cass. pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43235).
Nel dirimere il contrasto, le Sezioni Unite - con sentenza n. 36764/2024 qui allegata - hanno affermato il seguente principio di diritto: «La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020».
(A.M.)