Nota a Cass., Sez. II, sent. 6 novembre 2020 (dep. 23 dicembre 2020), n. 37407, Pres. Rago, Rel. Pellegrino
Abstract. Ai fini della utilizzabilità di intercettazioni in procedimenti diversi, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., risalta la connessione (“forte”) di cui all’art. 12, lett. b) e c), c.p.p. e non già quella (“debole”) di cui alla lettera a) della medesima previsione. Questo è quanto evincibile dalla sentenza delle “Sezioni unite Cavallo”. Diversamente, la Seconda sezione penale della Cassazione ha ritenuto “sufficiente”, ai fini della utilizzabilità a strascico delle intercettazioni, anche il concorso di persone del reato ovvero la cooperazione di condotte indipendenti. Tale presa di posizione – peraltro distonica rispetto ad altra pronuncia del Giudice di legittimità adottata in seno alla medesima vicenda processuale – impone adeguate riflessioni rispetto ad una possibile nuova investitura delle Sezioni unite. Per vero, rebus sic stantibus, è quantomai doveroso chiarire quale legame tra i “fatti” di reato ipostatizza la medesimezza procedimentale che consente la impiegabilità extraprocedimentale del materiale intercettivo.
SOMMARIO: 1. Genesi e ratio dell’art. 270 c.p.p. – 2. I “procedimenti diversi” nella esegesi della dottrina e della giurisprudenza. – 3. L’avvento delle “Sezioni unite Cavallo” … – 4. Il novum giurisprudenziale e la crisi delle categorie connettive. – 5. Una problematica dalle inevitabili ricadute applicative. – 6. Il ribaltamento di prospettiva rispetto alle incompatibilità dichiarative.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.