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10 Aprile 2025


Durata delle intercettazioni (45 gg): pubblicata in G.U. la l. 31.3.2025, n. 47 (legge Zanettin)

Legge 31 marzo 2025, n. 47 ("Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione")



Segnaliamo ai lettori che nella G.U. n. 83 del 9.4.2025 è stata pubblicata la legge 31 marzo 2025, n. 47 recante "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione" (c.d. legge Zanettin). Il testo può leggersi in allegato.

La legge, non essendo diversamente previsto, entrerà in vigore il 24 aprile 2025 dopo l'ordinario periodo di vacatio

Ricordiamo che la nuova legge inserisce questo periodo finale nell'art. 267, co. 3 c.p.p. :  «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilita' delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione». La legge, inoltre, interviene sul testo dell'art. 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 per introdurre una deroga in rapporto ai reati ai quali si applica il regime speciale delle intercettazioni ivi disciplinato. Per un primo commento, pubblicato sulla nostra Rivista, clicca qui

Tra le diverse questioni interpretative che potrebbero porsi già in sede di prima applicazione segnaliamo: il regime intertemporale, con riferimento alle operazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova legge e all'operatività del principio tempus regit actum (quanto al computo del limite complessivo dei 45 giorni e al momento di emersione degli elementi che giustificano la prosecuzione delle operazioni stesse); la portata del limite complessivo di 45 giorni: se riferito all'intera fase delle indagini o alle intercettazioni in corso; se, cioè, specifici elementi che consentano le intercettazioni oltre il limite complessivo possano emergere anche al di fuori delle operazioni di intercettazione che già si sono svolte per 45 giorni; la portata della motivazione che autorizzi le operazioni oltre i 45 giorni e la natura degli elementi valorizzabili a tal fine; l'operatività della nuova regola in caso di pluralità di reati contestati e/o di concorso di persone nel reato, anche in relazione a/per effetto di eventuali aggiornamenti delle iscrizioni nel corso delle indagini. 

(Gian Luigi Gatta)