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  Recensione  
06 Marzo 2026


Whistleblowing: Commento sistematico alla disciplina del d.lgs. n. 24/2023

Recensione al volume curato da Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi e Domenico Tambasco



Facendo seguito al complesso percorso di recepimento della Direttiva UE 2019/1937 da parte dell’Italia, la pubblicazione del volume Whistleblowing: Commento Sistematico alla disciplina del d.lgs. n. 24/2023, curato da Raffaele Cantone, Nicoletta Parisi e Domenico Tambasco, si impone come autorevole strumento di analisi e “bussola” volta ad orientare tutti gli attori coinvolti in un territorio vasto e, a tutt’oggi, non compiutamente esplorato. L’opera disseziona con acume una normativa che, pur delineando una disciplina organica, fatica a diventare “diritto vivente”, scontrandosi ancora con profonde resistenze culturali. Il volume si inserisce in questo solco, proponendosi non solo come Commentario sistematico, ma come catalizzatore di quel cambiamento per l’appunto culturale senza il quale la legge rischia di rimanere lettera morta.

Il lavoro offre una ricostruzione ampia e argomentata della normativa di riferimento, non limitandosi all’esposizione puntuale dei principali istituti coinvolti, ma proponendone una lettura diacronica e criticamente orientata, attenta alle matrici sovranazionali e alle implicazioni applicative. L’opera affianca, invero, all’analisi della disciplina positiva un costante sforzo ermeneutico, volto a mettere in luce le ragioni sottese alle scelte del legislatore e le tensioni che attraversano l’assetto complessivo della materia.

Dal punto di vista strutturale, la trattazione si articola attorno a quattro assi portanti della disciplina del whistleblowing. La prima parte dell’opera riguarda la delimitazione dell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della normativa; la seconda è dedicata alle modalità di comunicazione delle segnalazioni di illeciti; la terza attiene ai profili di governance degli enti coinvolti a vario titolo nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni; la quarta parte, infine, è riservata allo statuto delle misure di protezione a tutela del whistleblower. All’interno di ciascuna di tali macro-aree, l’opera individua e approfondisce i singoli snodi tematici rilevanti, offrendo una disamina puntuale e, al contempo, strumenti interpretativi di sicura utilità per scandagliare le complessità della disciplina indagata.

Il volume mette in luce, sul piano metodologico, come l’istituto del whistleblowing debba essere inteso secondo una duplice chiave di lettura, valorizzando tanto l’approccio government oriented quanto quello, più recente, di impronta human rights oriented. Sotto il primo profilo, il whistleblowing viene inquadrato quale strumento di governance, funzionale alla conservazione e al ripristino dell’integrità degli ambienti pubblici e privati in quanto idoneo a far emergere quella rete latente di illeciti che talora può annidarsi all’interno delle organizzazioni e che, per sua stessa natura, tende a sottrarsi ai tradizionali meccanismi di controllo. In questa prospettiva, la segnalazione assume una funzione essenziale in punto di emersione delle condotte deviate, colmando le lacune fisiologiche dei sistemi di vigilanza e contribuendo al rafforzamento dei presìdi di legalità organizzativa.

Quanto poi al progressivo consolidarsi di un approccio human rights oriented, in linea con gli approdi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo, il whistleblowing viene concepito come uno strumento di rafforzamento della rule of law nelle sue molteplici declinazioni, nonché come fattore di consolidamento dei sistemi democratici. In tale ottica, la segnalazione non si esaurisce in un mero strumento procedurale, ma assurge a luogo di concretizzazione di diritti fondamentali della persona, primo fra tutti la libertà di pensiero e di espressione, nonché del correlato diritto all’informazione quale declinazione funzionale di tali libertà all’interno delle strutture organizzative.

In questa prospettiva emerge con chiarezza la necessità di un mutamento di paradigma: la segnalazione non può più essere relegata a gesto di sacrificio individuale o di coraggio isolato, ma deve essere qualificata come esercizio di un diritto pienamente garantito dall’ordinamento. Un diritto che rafforza la posizione del cittadino-lavoratore, consentendogli di agire nell’interesse generale senza esporsi a conseguenze indebite sul piano professionale o personale. Tale impostazione, che per i Curatori dell’opera trova un solido fondamento nell’art. 46 della Costituzione, consente di ricondurre il whistleblowing a una dimensione fisiologica del rapporto di lavoro e della cittadinanza attiva, sottraendolo definitivamente a una logica emergenziale e inscrivendolo nel tessuto delle garanzie democratiche.

Il volume muove dalla consapevolezza che l’effettività del whistleblowing non possa essere affidata esclusivamente alla solidità formale dell’impianto normativo, ma richieda, in misura ben più significativa, la capacità delle organizzazioni di interiorizzarne la ratio e di integrare stabilmente le segnalazioni nei propri processi interni. In questa cornice, l’opera persegue un duplice obiettivo : da un lato, contribuire a una ridefinizione della figura del segnalante, sottraendola a una persistente area di ambiguità e restituendole una collocazione coerente con i principi di legalità e responsabilità che permeano l’ordinamento; dall’altro, valorizzare il ruolo centrale delle organizzazioni pubbliche e private quali luoghi di concreta attuazione della disciplina e garanti della sua effettività.

L’analisi verticale dei diversi profili di disciplina è preceduta da una ricostruzione, operata in premessa, del percorso normativo che ha condotto all’attuale assetto della disciplina. Si muove dal primo riconoscimento del whistleblowing nella legge n. 190 del 2012 – che, come noto, introducendo l’art. 54-bis nel d.lgs. n. 165 del 2001, ha disciplinato la segnalazione protetta nel pubblico impiego – per dare conto dei successivi interventi legislativi. In particolare, la legge n. 90 del 2014 viene richiamata per aver rafforzato il ruolo delle autorità amministrative indipendenti, individuando nell’ANAC il perno del sistema di ricezione delle segnalazioni esterne, mentre la legge n. 179 del 2017 rappresenta il passaggio attraverso il quale il legislatore ha esteso l’operatività dell’istituto anche al settore privato, rappresentando un passo significativo nell’evoluzione complessiva della normativa.

È tuttavia con il d.lgs. n. 24 del 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, che l’ordinamento perviene a una compiuta sistematizzazione della materia. Il decreto realizza infatti un riordino organico della disciplina, superando la tradizionale separazione tra pubblico e privato e approdando a un testo unitario e armonizzato, destinato a fungere da riferimento generale per l’intero sistema delle segnalazioni protette. Proprio questa operazione di consolidamento normativo costituisce il fulcro dell’indagine sviluppata nel volume.

Coerentemente con l’impostazione tematica adottata dai Curatori, nella prima Parte il volume prende in esame l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 24 del 2023, passaggio imprescindibile per delineare i confini della disciplina, individuare le condotte suscettibili di segnalazione e definire la platea dei soggetti legittimati e degli enti obbligati, così da cogliere la reale estensione e l’incidenza sistemica del regime giuridico predisposto dal legislatore.

Sul piano oggettivo, la disciplina in oggetto si caratterizza per una copertura delle violazioni più ampia rispetto ai requisiti minimi della direttiva UE/2019/1937: rientrano nell’ambito di segnalazione non solo le violazioni del diritto dell’Unione in settori strategici come appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti, trasporti, ambiente, salute pubblica, privacy, concorrenza e misure antiriciclaggio, ma anche le violazioni del diritto nazionale, comprese quelle di natura amministrativa, contabile, civile o penale, nonché quelle rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Per contro, il legislatore del 2023 ha operato un ridimensionamento del perimetro applicativo del whistleblowing rispetto alla disciplina previgente, escludendo che possano essere oggetto di segnalazione fatti riconducibili unicamente a interessi personali del segnalante o di chi ha già presentato denuncia alle autorità giudiziarie o contabili, nonché quelli già disciplinati da atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella Parte II dell’allegato al decreto.

Sul piano soggettivo, il d.lgs. n. 24 del 2023 si distingue per l’estensione significativa della platea dei soggetti coinvolti. Quanto al settore pubblico, l’obbligo di adeguamento ricade su una varietà di enti – dalle amministrazioni pubbliche alle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici agli enti di diritto privato in controllo pubblico, dalle società in house agli organismi di diritto pubblico fino ai concessionari di servizi pubblici. Diversamente, nel settore privato l’obbligo di conformità alla nuova disciplina si fonda sui criteri alternativi di dimensione, settore strategico e adozione di modelli organizzativi ex d.lgs. n. 231 del 2001, valorizzando la rilevanza organizzativa e funzionale dell’ente più che la mera dimensione numerica del personale. Una caratteristica di particolare rilievo messa in evidenza dall’opera riguarda l’ampiezza della platea dei potenziali segnalanti: possono assumere la qualifica di whistleblower non soltanto i lavoratori subordinati, ma anche collaboratori, consulenti, fornitori, volontari, tirocinanti e azionisti, nonché i soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

Nella seconda Parte, il Commentario affronta compiutamente il composito sistema di canali di segnalazione a disposizione del whistleblower, un’architettura tripartita che comprende il canale interno all’organizzazione, il canale esterno gestito da ANAC nonché la divulgazione pubblica.

Al centro della disciplina delineata dal d.lgs. n. 24 del 2023 si colloca il citato canale interno all’organizzazione, obbligatorio tanto per gli enti del settore pubblico quanto per i soggetti del settore privato, e designato quale principale via di trasmissione delle segnalazioni. Il volume dedica a quest’ultimo un’analisi approfondita, evidenziando come l’adozione dello stesso non possa esaurirsi in un mero adempimento formale ma debba tradursi in procedure operative solide, affidabili sotto il profilo tecnico e capaci di apprestare un’adeguata protezione del segnalante.

Sebbene la normativa contempli modalità scritte e orali, in linea con le indicazioni dell’ANAC si osserva come strumenti semplici, quali una casella di posta elettronica tradizionale, risultino del tutto inadeguati allo scopo. La protezione della riservatezza, unita alla sicurezza dei metadati, impone l’adozione di piattaforme dedicate e crittografate, capaci di assicurare un dialogo confidenziale e sicuro con il segnalante. Analogamente, le segnalazioni orali possono essere trasmesse tramite linee telefoniche dedicate, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta, attraverso incontri diretti in luoghi idonei a garantire la riservatezza. La gestione dei canali, inoltre, deve essere affidata a soggetti autonomi, indipendenti e imparziali, interni o esterni, dotati di competenze specifiche e sottoposti a formazione periodica sia sulla normativa in materia di whistleblowing sia sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Accanto al canale interno si colloca il canale esterno gestito dall’ANAC, concepito quale presidio di garanzia quando la segnalazione interna non sia prevista, sia inefficace ovvero percepita come rischiosa. Il volume analizza con rigore questa articolazione, evidenziando come la normativa italiana circoscriva l’accesso al canale esterno. Il ricorso a quest’ultimo è ammesso, in particolare, nei casi in cui non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale interno, quando lo stesso sia inattivo o non conforme ai requisiti di legge, qualora una segnalazione interna già effettuata non abbia avuto seguito, ovvero nel caso in cui il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che la comunicazione interna non riceverebbe un riscontro efficace o potrebbe comportare un rischio di ritorsione. Il canale esterno può essere attivato, infine, qualora la violazione denunciata presenti un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.

L’ultimo canale previsto è la divulgazione pubblica, una misura residuale e straordinaria, consentita solo quando il segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna senza ricevere riscontro nei termini previsti, quando sussista un pericolo imminente o evidente per l’interesse pubblico, ovvero quando vi siano fondati timori di inefficacia o rischio di ritorsione.

Il Commentario dedica sul punto particolare attenzione al ruolo centrale e polifunzionale dell’ANAC, che non si limita ad assurgere a ente regolatore, ma assume una posizione chiave nell’intero ecosistema del whistleblowing. L’Autorità elabora linee guida interpretative e operative, gestisce direttamente il canale esterno, esercita poteri sanzionatori nei confronti di chi ostacola le segnalazioni o viola gli obblighi dei canali interni e coordina il supporto fornito da organizzazioni del Terzo Settore qualificate ad assistere i whistleblowers. Una concentrazione di competenze, quest’ultima, che risponde a una scelta strategica volta a superare la diffidenza culturale verso i canali interni e a costruire la fiducia indispensabile affinché la normativa si traduca in prassi effettiva.

Di particolare interesse è l’analisi condotta in merito alle asimmetrie che emergono nella protezione offerta al segnalante a seconda del canale prescelto. Sorprendentemente, chi denuncia un illecito di rilevanza penale direttamente all’autorità giudiziaria si trova a beneficiare di un livello di riservatezza inferiore rispetto a chi utilizza i canali di whistleblowing per segnalare violazioni di natura amministrativa. Tale configurazione genera una evidente incoerenza sistemica: lo statuto di protezione appare indebolito proprio nei casi in cui la gravità dei fatti richiederebbe la massima tutela, facendo sì che la protezione dipenda più dal canale impiegato che dalla qualifica dell’illecito.

Analogo spazio è dedicato alla disciplina dei procedimenti innanzi alla Corte dei Conti, dove la riservatezza dell’identità del segnalante è assicurata esclusivamente fino alla conclusione della fase istruttoria, lasciando irrisolta la questione della sua estensione alle fasi successive.

Nella terza Parte, segue l’illustrazione del complesso macro-tema della governance interna agli enti. In proposito, il d.lgs. n. 24 del 2023 prevede che i soggetti appartenenti al settore pubblico e a quello privato, previa consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, adottino uno specifico atto organizzativo volto a disciplinare le procedure di ricezione e gestione delle segnalazioni, al fine di attivare canali interni dedicati.

Con riferimento al settore pubblico, si evidenza come spetti alle amministrazioni e agli enti obbligati all’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione triennale (PIAO), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ovvero delle misure integrative dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. n. 231/2001, o ancora del documento che sostituisce il PTPCT, di indicare all’interno dei menzionati strumenti – adottati dall’organo di indirizzo competente, cui compete anche la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) – le modalità attraverso le quali intendano dare attuazione alla disciplina in esame. I medesimi piani possono, inoltre, rinviare per gli aspetti di maggior dettaglio a un apposito atto organizzativo, anch’esso adottato dall’organo di indirizzo.

Al riguardo, l’atto organizzativo adottato dagli organi di indirizzo deve disciplinare in modo puntuale le modalità di ricezione delle segnalazioni, i ruoli e i compiti dei soggetti incaricati della loro gestione, i casi di ricezione da parte di un soggetto non competente, nonché le modalità e i termini di conservazione dei dati personali contenuti nelle segnalazioni; esso deve inoltre definire le fasi del procedimento di gestione delle segnalazioni, le relative tempistiche e le ipotesi di possibile conflitto di interessi in capo al soggetto gestore.

L’opera si sofferma altresì sull’adeguamento al d.lgs. n. 24 del 2023 da parte degli enti privati, che avviene mediante l’adozione di uno specifico atto organizzativo, generalmente sotto forma di delibera dell’organo amministrativo. Tale atto deve definire il modello di governance adottato dall’ente in materia di whistleblowing e individuare gli interventi necessari per conformarsi alla nuova disciplina, interventi che possono variare in funzione dell’eventuale previa adozione di un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e dell’esistenza di canali di segnalazione già attivi.

Qualora l’ente non sia dotato di un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231 del 2001, l’atto organizzativo può limitarsi all’adozione di una “procedura whistleblowing”. In presenza di un modello organizzativo, diversamente, si rende necessario l’aggiornamento della parte generale dello stesso e l’inserimento di una sezione dedicata al canale di segnalazione, in cui siano definiti l’ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, le tipologie di segnalazioni ammesse, il soggetto incaricato della gestione e le modalità di segnalazione, sia in forma scritta che orale.

Si rileva, poi, come nel settore privato non esista un destinatario predeterminato delle segnalazioni, come invece avviene nelle pubbliche amministrazioni con il RPCT. La normativa richiede soltanto che siano istituiti canali interni, lasciando agli enti ampia discrezionalità nella scelta del soggetto incaricato, interno o esterno, purché autonomo e adeguatamente formato. Spesso tale funzione è affidata all’Organismo di Vigilanza (OdV), già titolare di compiti di monitoraggio e controllo. Qualora sia individuato un gestore diverso, il modello organizzativo deve prevedere meccanismi chiari di coordinamento con l’OdV, soprattutto per le segnalazioni rilevanti per entrambi. Le Linee Guida ANAC 2024 precisano che la scelta del gestore deve tener conto delle dimensioni, della natura dell’attività e della struttura dell’ente, indicando come possibili opzioni l’OdV, la funzione di internal audit o i comitati etici.

L’ultimo ambito affrontato nella Parte finale del Commentario concerne lo statuto di protezione del segnalante, del divulgatore pubblico e del denunciante. Il sistema di tutele delineato dal d.lgs. n. 24 del 2023 deve misurarsi con un autentico mutamento di paradigma che rappresenta, come anticipato, il fil rouge dell’intero volume: la segnalazione non va più concepita come atto di eroismo o di sacrificio personale, ma come esercizio di un diritto pienamente riconosciuto, da rendere effettivo attraverso un apparato di garanzie capace di neutralizzare il rischio di conseguenze personali e professionali sproporzionate.

L’architettura normativa delineata dal decreto appare sotto questo profilo solida e articolata. L’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante sancito dall’art. 12 rappresenta un presidio essenziale dell’intero sistema, così come la definizione estremamente ampia di “ritorsione”, intesa come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”. Particolarmente significativa risulta l’inversione dell’onere della prova che grava sul datore di lavoro e segna una netta discontinuità rispetto ai tradizionali assetti del diritto del lavoro. A ciò si aggiungono le misure di sostegno previste dall’art. 18 del decreto, tra cui le consulenze gratuite offerte da enti del Terzo settore accreditati presso l’ANAC, nonché la rilevante limitazione della responsabilità del segnalante per la rivelazione di informazioni coperte da segreto qualora egli avesse fondati motivi per ritenerla necessaria ai fini della segnalazione.

Il volume si sofferma sulle condizioni di accesso al suddetto statuto di protezione, chiarendo come lo stesso non operi in modo automatico. La tutela è subordinata al rispetto di requisiti sostanziali che delimitano l’area della segnalazione meritevole di protezione. In particolare, viene valorizzato il criterio della pertinenza, che esclude le denunce relative a interessi meramente personali, e quello della veridicità, da intendersi non in senso assoluto ma come presenza al momento della segnalazione di fondati motivi per ritenere vere le informazioni trasmesse. Il terzo presupposto che deve sussistere si sostanzia nella necessità di rispettare le modalità procedimentali previste dal capo II del decreto, un’indicazione, quest’ultima, che non brilla per chiarezza, in quanto rinvia genericamente a tutte le disposizioni contenute nel capo, omettendo di enucleare quelle specificatamente di interesse.

Al solido sistema di tutele riconosciute al segnalante non corrisponde un analogo apparato di protezione per il soggetto segnalato. Nel volume si sottolinea come il legislatore abbia circoscritto la disciplina a favore dell’accusato a un embrionale obbligo di riservatezza, lasciando irrisolti aspetti fondamentali della sua tutela. Tale asimmetria solleva interrogativi non marginali rispetto a principi fondamentali dell’ordinamento, primo fra tutti quello della presunzione di innocenza. Il rischio di un danno reputazionale difficilmente reversibile, soprattutto in ipotesi di divulgazione pubblica di accuse poi rivelatesi infondate, appare tutt’altro che teorico, così come il potenziale conflitto tra la riservatezza del segnalante e il diritto di difesa del segnalato quando la segnalazione costituisca l’innesco di un procedimento penale.

Particolare rilievo assume la gestione delle indagini interne successive a una segnalazione. Tali procedure, spesso affidate a personale non sempre dotato di specifica formazione, possono comportare effetti significativi sul lavoratore segnalato mediante l’adozione di provvedimenti disciplinari. Un aspetto critico riguarda l’assenza di garanzie procedurali pienamente efficaci e di un contraddittorio sostanziale con la persona interessata durante la fase investigativa interna. Tali profili, più che integrare meri vizi procedurali, appaiono sintomatici di una più profonda difficoltà delle organizzazioni nell’interiorizzare la cultura dell’integrità, con il rischio che le indagini assumano talvolta un carattere più punitivo che correttivo.

L’analisi non manca di porre in risalto ulteriori aspetti della disciplina nazionale che appaiono suscettibili di rilievi. Un primo elemento di frizione concerne l’ambito soggettivo di applicazione della normativa, che esclude i segnalanti operanti all’interno di enti con meno di cinquanta dipendenti sottratti all’obbligo di istituire canali interni di segnalazione. Tale esclusione finisce per comprimere significativamente le opzioni a disposizione del whistleblower, il quale, in assenza di strumenti interni, resta confinato alla scelta tra la denuncia all’autorità competente e la divulgazione pubblica delle informazioni.

Ulteriori criticità emergono sul versante delle tutele riconosciute al segnalante. In particolare, il principio dell’inversione dell’onere della prova sancito dalla direttiva europea trova nell’ordinamento nazionale un’applicazione circoscritta alla sola figura del whistleblower, senza estendersi agli altri soggetti coinvolti in procedimenti connessi alla segnalazione. Ne deriva una significativa asimmetria di trattamento, che si riflette anche nella disciplina della presunzione di ritorsività degli atti adottati dall’ente successivamente alla segnalazione. In aggiunta, mentre il diritto europeo fa riferimento al “danno subito dalla persona del segnalante” quale presupposto per l’accesso alla tutela risarcitoria, il legislatore italiano introduce la nozione più restrittiva di “danno ingiusto”, riducendo in modo sensibile l’area delle pretese risarcibili.

Rappresenta un aspetto problematico anche quello delle sanzioni irrogabili nei confronti delle persone responsabili di violazioni delle disposizioni sulla gestione e ricevimento delle segnalazioni, in quanto si prevedono cornici edittali di pari entità, omettendosi di calibrare le stesse in relazione al tipo di violazione riscontrata in concreto e dando luogo ad una possibile lesione del principio di proporzionalità. Sanzioni, queste ultime, che se raffrontate con quelle previste dalla disciplina europea appaiono assai modeste, rischiando pertanto di compromettere l’effettività del sistema posto a presidio del rispetto della disciplina relativa alla segnalazione.

Oltre a rilevare tanto i progressi compiuti dalla normativa vigente in materia di whistleblowing rispetto ai precedenti interventi normativi, quanto i diversi profili di criticità ad oggi esistenti, l’opera mantiene saldo il contatto con la realtà applicativa, mettendo in luce le persistenti difficoltà di tradurre la norma in prassi diffusa ed effettiva. I primi dati di monitoraggio dell’ANAC risalenti al dicembre 2023 restituiscono un quadro iniziale che merita attenzione: solo una minoranza degli enti privati ha ricevuto segnalazioni, a conferma del permanere del timore di ritorsioni e dell’assenza di meccanismi incentivanti realmente percepiti come tali. Si tratta di un riscontro empirico che rafforza l’idea, più volte richiamata nel volume, secondo cui la sola predisposizione di tutele formali non è sufficiente a innescare un cambiamento comportamentale.

Il Commento sistematico alla disciplina del D.Lgs. n. 24/2023 offre un importante contributo chiarificatore e di taglio critico in relazione a un quadro normativo  complesso, imponendosi quale sicuro punto di riferimento per gli operatori del diritto, le imprese e le pubbliche amministrazioni chiamate a vario titolo a confrontarsi con l’istituto del whistleblowing. Il tratto distintivo e l’ulteriore valore aggiunto dell’opera risiedono nella capacità di tenere costantemente insieme analisi tecnico-giuridica degli istituti e riflessioni che si inscrivono in un più ampio sfondo culturale, ponendo in evidenza come l’effettività della disciplina non dipenda esclusivamente dalla solidità dell’apparato normativo, bensì dalla sua attitudine a promuovere un autentico mutamento di paradigma. In questa prospettiva, il riconoscimento del ruolo del whistleblower quale interlocutore leale e “alleato” dell’organizzazione assume un significato che travalica il piano strettamente positivo, contribuendo alla creazione di una cultura della legalità fondata sulla responsabilità condivisa.