Cass. pen., Sez. VI, ord. 23 maggio 2024 (dep. 9 luglio 2024), n. 27104, Pres. Fidelbo, rel. Tripiccione
1. Il quesito intorno all’impugnabilità dei provvedimenti reiettivi di una richiesta di incidente probatorio ha sollevato, fin dai primi anni di vigenza del codice di procedura penale del 1989, un vivace dibattito. L’assenza di alcuna disposizione dedicata esplicitamente al tema ha, in un primo momento, indotto la Suprema Corte ad accogliere la soluzione negativa, argomentando a partire dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, di cui all’art. 568 c.p.p.[1]. Tesi, quest’ultima, fatta propria anche dalla dottrina[2], che, nondimeno, non ha nascosto le perplessità suscitate da tale assetto normativo sul piano del diritto alla prova dei contendenti processuali[3]. Di qui la proposta, in una prospettiva de lege ferenda, di introdurre uno strumento di controllo ad hoc[4].
Il quadro in tal modo delineato è stato, da un quinquennio a questa parte, oggetto di un rinnovato interesse per effetto di alcune pronunce della Corte di cassazione, che, facendo perno sulla categoria pretoria dell’abnormità, hanno ritenuto di poter superare l’orientamento tradizionale. Al riguardo vale la pena anticipare come tale innovativa prospettazione abbia, tuttavia, incontrato subito una forte resistenza all’interno della stessa giurisprudenza di legittimità, con conseguente nascita di un palese e sinora non ricomposto contrasto. Il terreno di scontro è coinciso, in particolare, con la fattispecie di assunzione anticipata della prova di cui all’art. 392, comma 1-bis c.p.p. [5], vale a dire all’acquisizione della testimonianza del minore (vittima o mero testimone) e della persona offesa dei delitti ivi elencati, ovvero dell’offeso che versi in condizione di particolare vulnerabilità, a prescindere dal titolo di reato per il quale si procede[6].
2. In tale contesto, si inserisce l’ordinanza in epigrafe, per la cui miglior comprensione si rende opportuno un richiamo ai termini in cui si declina la contrapposizione dialettica appena accennata.
Orbene, secondo il filone giurisprudenziale più innovativo[7], ma minoritario, si potrebbe ritenere impugnabile l’ordinanza reiettiva la richiesta di incidente probatorio, ex art. 392, comma 1-bis c.p.p., in base a due argomenti.
Anzitutto, questo schema di pensiero fa valere le peculiari caratteristiche di funzione e struttura dell’ipotesi c.d. “speciale” di incidente probatorio, di cui all’articolo da ultimo citato. Nel primo senso, si ricorda come la fattispecie in parola sia stata inserita nell’ordinamento – e modificata nel corso degli anni – al fine di dare attuazione alle pertinenti fonti sovranazionali in materia, individuate nella Direttiva 2012/29/UE[8], in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; nella Convenzione di Istanbul, relativa alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica[9]; nonché, nella Convenzione di Lanzarote[10], dedicata alla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali. Si sostiene, al riguardo, che queste ultime – ponendo l’accento sulla necessità che gli Stati si dotino di strumenti predisposti all’audizione delle vittime senza ritardo, al contenimento delle audizioni e alla loro integrale registrazione audiovisiva – imporrebbero l’ammissione all’incidente probatorio in via pressoché automatica al solo riscontro dei presupposti previsti dalla legge, in modo tale da salvaguardare l’integrità psico-fisica della persona offesa vulnerabile e prevenire la c.d. vittimizzazione secondaria[11] per effetto della reiterazione dell’atto istruttorio[12].
In secondo luogo, volgendo l’attenzione al dato strutturale, si fa valere la natura vincolata dell’operazione di delibazione della richiesta di incidente probatorio “speciale”. In questa prospettiva, si rileva che il combinato disposto degli artt. 392, comma 1-bis e 393 c.p.p. elenca in modo tassativo i casi e i modi in cui è consentito l’accesso alla parentesi istruttoria dedicata all’assunzione anticipata della testimonianza dell’offeso: pertanto, l’unica valutazione consentita al giudice dovrebbe riguardare, oltre che l’accertamento dei requisiti formali dell’istanza a norma dell’art. 393 commi 1 e 2 c.p.p., l’apprezzamento della sussistenza dei presupposti sostanziali, «vale a dire: che l’istanza provenga da soggetto processuale legittimato (pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, ovvero la persona sottoposta alle indagini); il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari ovvero in udienza preliminare […]; si stia procedendo per [uno dei reati indicati nell’art. 392, comma 1-bis c.p.p.]; la testimonianza di cui si richiede l’assunzione riguardi un minore di età (anche se non trattasi di persona offesa) ovvero la persona offesa maggiorenne»[13]. I princìpi generali in materia probatoria pretendono, inoltre, la conduzione di un vaglio in termini di legalità, non manifesta superfluità o irrilevanza della prova da acquisire[14], che, tuttavia, secondo questo schema di pensiero, avrebbe, nella fattispecie di cui all’art. 392, comma 1-bis c.p.p., un campo di applicazione assai limitato[15].
Il secondo argomento ruota attorno alla nozione di abnormità, la cui definizione da parte della giurisprudenza si deve proprio alla volontà di approntare uno strumento in grado di bypassare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, individuato nel ricorso diretto per cassazione extra ordinem, là dove sia necessario espungere provvedimenti giurisdizionali talmente anomali da apparire incompatibili con il sistema processuale, ovvero che, pur manifestazione di un potere legittimo, siano adottati fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite[16]. Più nel dettaglio, plurime pronunce delle Sezioni Unite hanno permesso di identificare due profili della invalidità in parola: l’uno strutturale, l’altro funzionale. Il primo colpisce l’atto che, in ragione del carattere singolare della sua parte dispositiva, si pone al di fuori del complesso della legge processuale; mentre il secondo attiene ad un provvedimento che, pur non estraneo al complesso organico delle norme processuali, determina una stasi del procedimento e l’impossibilità di proseguirlo, o una sua indebita regressione[17].
Poste queste premesse, si conclude per l’abnormità strutturale dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di incidente probatorio speciale, fondata su motivi diversi da quelli enucleabili dall’art. 392, comma 1-bis c.p.p., dal momento che essa, da un lato, verrebbe adottata nell’esercizio di un potere astrattamente conferito dalla legge, ma utilizzato fuori dai casi consentiti oltre ogni ragionevole limite, e, dall’altro, sarebbe in grado di innescare «quella vittimizzazione secondaria della persona offesa che lo Stato si è impegnato ad evitare, così, da un lato recando pregiudizio insanabile alla vittima vulnerabile, e, dall’altro lato, esponendo lo Stato a possibile responsabilità per violazione di norme internazionali pattizie e dell’Unione Europea»[18].
2.1. Come già accennato all’inizio, l’orientamento a tutt’oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità continua a negare l’impugnabilità del provvedimento emesso ex art. 398 c.p.p., opponendosi alla possibilità di fare ricorso alla categoria dell’abnormità sulla base di argomenti speculari a quelli spesi dall’indirizzo più innovativo appena analizzato.
In primo luogo, si ritiene che dal complesso delle fonti sovranazionali sopra ricordate non emerga un obbligo di procedere all’assunzione anticipata della testimonianza della persona offesa, giacché queste ultime mettono, in realtà, l’accento solo sulla necessità che siano adottate misure tali da tutelare la salute psico-fisica e la dignità del dichiarante[19].
Secondariamente, si esclude che possa venire in rilievo il profilo funzionale dell’abnormità, in quanto il provvedimento reiettivo non determina la stasi del procedimento. Parimenti, si respinge la tesi dell’abnormità strutturale, poiché l’eventualità del rigetto dell’istanza di accesso alla parentesi istruttoria non può ritenersi estranea al sistema, essendo contemplata espressamente dalla legge, accanto all’accoglimento e alla declaratoria di inammissibilità (art. 398 c.p.p.), quale manifestazione del potere discrezionale concesso al giudice di saggiare la fondatezza della richiesta, operazione da compiersi bilanciando, in concreto, gli opposti interessi anche nella prospettiva della rilevanza dibattimentale della prova[20].
3. In questo dibattito si inserisce l’ordinanza in commento, senza, peraltro, appiattirsi sulle considerazioni espresse dagli orientamenti testé ricostruiti, ma introducendo profili di maggiore specificità in ragione delle peculiarità del caso concreto. Conviene, pertanto, muovere da un richiamo alla vicenda sottoposta allo scrutinio della Suprema Corte.
In un procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), il pubblico ministero formulava istanza di assunzione anticipata della testimonianza della vittima maggiorenne, ai sensi dell’art. 392, comma 1-bis, primo periodo c.p.p. Il giudice per le indagini preliminari rigettava, tuttavia, la richiesta, escludendo la vulnerabilità dell’offeso in ragione della sua maggiore età e del fatto che tale soggetto aveva presentato in passato altre denunce a carico della persona sottoposta alle indagini. Da quanto risulta dal provvedimento in rassegna, inoltre, il giudicante non avrebbe indicato le ragioni che lo hanno condotto a ritenere soccombenti le esigenze di tutela del soggetto passivo del reato e di anticipazione della prova, né preso in considerazione quanto rappresentato nella richiesta di incidente probatorio in ordine alla condizione di dipendenza psicologica della vittima (anche in conseguenza del recente parto) e alla circostanza relativa alla precedente rimessione della querela da parte della stessa, che era tornata a vivere con l’indagato e a subire comportamenti maltrattanti.
A tal punto, la parte pubblica impugnava l’ordinanza reiettiva con ricorso per cassazione, lamentandone l’abnormità. La VI Sezione, originariamente assegnataria del ricorso, rilevando un contrasto interpretativo sul punto oggetto della doglianza, decide di rimettere la decisione alle Sezioni Unite, formulando il seguente quesito: «se, e a quali condizioni, può ritenersi abnorme, e pertanto impugnabile con ricorso per cassazione, il provvedimento di rigetto della richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa del reato di maltrattamenti, o di altro dei reati compresi nell’elenco contenuto nel primo periodo del comma 1-bis dell’art. 392 cod. proc. pen.».
4. Alla base della scelta di formulare l’interrogativo in termini tanto stringenti non si collocano solo ragioni legate alle contingenze dettate dalla natura dei fatti per i quali si procede, ma altresì più meditate argomentazioni di ordine sistematico. Nella ricostruzione operata dal Collegio rimettente, infatti, l’evoluzione normativa dell’istituto dell’incidente probatorio “speciale”[21], consentirebbe di distinguere, in parte qua, le due fattispecie previste, rispettivamente, nel primo e nel secondo periodo dell’art. 392, comma 1-bis c.p.p. Mentre quest’ultima conferirebbe al giudicante il potere discrezionale di ritenere sussistente o meno la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, seguendo i canoni scolpiti nell’art. 90-quater c.p.p., la prima riposerebbe su di una doppia presunzione tanto di vulnerabilità della persona offesa dai reati espressamente indicati o del minore, quanto di non differibilità della prova, escludendo, in tal modo, la necessità di un vaglio in concreto sia sotto il profilo della fragilità del dichiarante, che sotto l’aspetto della sussistenza di ragioni tali da giustificare l’anticipazione della raccolta della testimonianza durante la fase delle indagini preliminari[22].
Secondo questa impostazione, pertanto, l’alternativa tra impugnabilità o meno del provvedimento viene a dipendere, più che da una riflessione sul concetto di abnormità, dalla natura vincolata o meno dell’operazione di delibazione delle condizioni di accesso alla parentesi istruttoria di modo che, solamente nell’ipotesi contemplata nel primo periodo dell’art. 392, comma 1-bis c.p.p., la scelta giudiziale di rigettare l’istanza, motivata a partire da ragioni diverse dal mancato riscontro dei presupposti ivi stabiliti, potrebbe considerarsi abnorme, perché eccedente i limiti posti dalla legge[23].
5. La pronuncia in rivista merita senz’altro apprezzamento non foss’altro perché l’intervento delle Sezioni Unite, da essa sollecitato, potrà portare benefici sul terreno della certezza del diritto. A ben guardare, infatti, i dubbi venutisi a creare – da quasi un quinquennio – in ordine alla possibilità o meno di sottoporre a critica il provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso all’incidente probatorio “speciale” si ripercuotono, a loro volta, sul sistema processuale di protezione della vittima vulnerabile, con possibili frizioni con le fonti sovranazionali in materia e, cosa ancor più grave, esponendo le persone offese a fenomeni di vittimizzazione secondaria. In questo senso, non si può, quindi, che plaudire all’iniziativa della VI Sezione che, raccogliendo gli auspici da più parti formulati in dottrina[24], ha deciso di porsi in posizione di discontinuità rispetto a quanto fatto da altri collegi nel corso degli anni e, anziché accogliere o rigettare il ricorso, ha rimesso la risoluzione del problema al massimo consesso nomofilattico.
Detto ciò, passando a considerare il merito della questione dedotta, occorre osservare come dalla lettura della ordinanza nasca più di un dubbio in ordine alla condivisibilità dell’impostazione ivi trasfusa.
Anzitutto, non pare risolutivo il riferimento alla natura vincolata o discrezionale della fattispecie quale perno per la decisione sull’abnormità o meno del provvedimento reiettivo della richiesta di incidente probatorio. Invero, la dottrina che più si è occupata del tema ha, da tempo, messo in luce come tale dicotomia possa, al più, influire sul procedimento diagnostico della patologia, che diviene più complesso nel caso dell’atto discrezionale, comportando «una duplice verifica: da un lato, accertare, attraverso il passaggio da un’analisi astratta del potere alla sua concreta esplicazione in un provvedimento, se quest’ultimo si mantiene nell’ambito della sfera di attribuzione giurisdizionale; dall’altro lato, valutare in termini diacronici se il medesimo atto, superando i limiti relativi al modo, la misura e la direzione dell’uso della potestà risulta compatibile o meno con il sistema»[25].
In prospettiva più ampia, l’uso stesso dell’espediente dell’abnormità non convince appieno. In effetti, una volta escluso – come pare inconfutabile – che l’ordinanza reiettiva ex art. 398 c.p.p. possa comportare la stasi del procedimento, l’eventuale risposta positiva al quesito sottoposto alle Sezioni Unite non potrebbe che passare per una dilatazione dell’area dell’invalidità in parola fino al punto di considerare sufficiente, per procedere alla relativa diagnosi, la mera contrarietà «dell’atto ai principi generali del sistema – improntato alla cristallizzazione del contributo del dichiarante fragile nella sede incidentale – o [de]l pregiudizio insanabile all’interesse protetto, rappresentato dal contrasto alla vittimizzazione secondaria e dalla garanzia di genuinità della prova»[26]. Operazione, quest’ultima, che, oltre a contraddire l’elaborazione giurisprudenziale fino a oggi sedimentatasi, potrebbe determinare degli squilibri sistematici, consegnando nelle mani della Suprema Corte uno strumento censorio, non solo assai penetrante, ma anche orientabile a piacimento contro atti ritenuti semplicemente non condivisibili, in aperto contrasto, in ipotesi, con scelte consapevoli del legislatore in ordine all’impugnabilità degli atti.
Parimenti, anche qualora – superando i limiti appena esposti – il responso del massimo consesso nomofilattico fosse di segno positivo, non v’è chi non veda come il ricorso diretto per cassazione rappresenterebbe un rimedio inefficiente, perché implicherebbe un aumento del carico di lavoro dei giudici di Piazza Cavour, e scarsamente accessibile per le parti private, che, per potersene valere, dovrebbero di necessità rivolgersi a un difensore iscritto nell’apposito albo[27].
Ma vi è di più. L’ordinanza in commento induce a riflessioni che vanno necessariamente oltre i confini della specifica quaestio e che attingono a un orizzonte più vasto. In questa prospettiva – a prescindere da quale sarà la risposta fornita dalla Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione – viene da domandarsi se il quesito posto non sia solo uno schermo dietro al quale si celi un vizio di fondo della disciplina dell’incidente probatorio “speciale”, di cui all’art. 392, comma 1-bis, primo periodo c.p.p., consistente, in particolare, nella precarietà degli equilibri ivi realizzati fra la tutela del dichiarante debole, da un lato, e del diritto dell’imputato a escutere le fonti di prova dinanzi al giudice della decisione, dall’altro. Invero, il congegno protettivo basato sulla doppia presunzione assoluta di vulnerabilità e di non rinviabilità mal si giustifica, salvo che con riferimento alla posizione del minore (vittima o mero testimone)[28], dinanzi alle prerogative defensionali dell’accusato, ex artt. 111, commi 3 e 4 Cost., e 6, par. 3, lett. d Cedu, perché la generalizzazione alla base del meccanismo presuntivo si presta a essere contraddetta agevolmente[29]. Cosa che, insieme all’ormai elevato numero di incombenti rimessi alla competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari ha, probabilmente, indotto la giurisprudenza di merito a sfruttare le ambiguità del testo normativo al fine di arrogarsi il potere di escludere la necessità dell’anticipazione dell’atto istruttorio[30].
Si è consapevoli del fatto che, se l’interrogativo travalica i confini della questione sollevata con l’ordinanza in commento, allo stesso modo anche l’eventuale soluzione non possa che venire (non dalla decisione delle Sezioni Unite, ma) da una rivisitazione, ad opera del legislatore, della normativa de qua. In questa diversa ottica una coerente linea di sviluppo potrebbe essere quella di ragionare sulla sostituzione delle attuali fattispecie di incidente probatorio “speciale” con un’unica ipotesi fondata, sulla falsariga di quella di cui all’art. 392, comma 1-bis, secondo periodo c.p.p., su di una «maggiore discrezionalità giudiziale e con la flessibilità della valutazione case by case»[31]. A quel punto anche la problematica della sindacabilità della ordinanza reiettiva potrebbe trovare, in tale differente contesto, una giusta via d’uscita attraverso la forgiatura di uno strumento di controllo ad hoc, anche in punto di fatto e non solo di diritto, così da consentire l’espunzione degli eventuali atti arbitrari[32].
[1] Cass. Pen., sez. V, 17 luglio 2017, n. 49030, Palmieri e a., Rv. 271776; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2013, n. 21930, P.M. in proc. Bertolini, Rv. 25548301; Cass. Pen., sez. Un., 6 novembre 1992, n. 17, Bernini, in Cass. pen., 1993, n. 3, p. 520 ss.
[2] V., tra gli altri, C. Morselli, L’incidente probatorio, UTET, Torino, 2000, p. 230; P. Renon, L’incidente probatorio nel procedimento penale. Tra riforma ordinarie e riforme costituzionali, CEDAM, Padova, 2000, p. 221; S. Sau, L’incidente probatorio, CEDAM, Padova, 2001, p. 239; L. Suraci, L’incidente probatorio. Tra tutela della prova e protezione della persona, Pacini, Pisa, 2017, p. 199.
[3] Ci si riferisce, in particolare, alla fatto che, in relazione alle ipotesi di incidente probatorio legate ad un pericolo di dispersione della prova, l’insindacabilità del provvedimento che abbia, illegittimamente o ingiustamente, negato l’accesso alla parentesi istruttoria ex art 392 c.p.p. potrebbe pregiudicare, laddove detto periculum si verifichi, la possibilità tanto della formazione dialettica del materiale istruttorio, quanto la completezza dell’accertamento. Si vedano, in proposito, le considerazioni di A. Antuofermo, Sull’amministrazione della giustizia nel periodo 1° luglio 1989 – 30 giugno 1990, in Giust. pen., 1991, III, c. 5, per il quale: ‹‹desta, poi, preoccupazione l’inoppugnabilità del provvedimento del giudice che respinge la richiesta di incidente probatorio: se si considerano gli effetti che ne possono derivare sul piano dell’accertamento della verità››.
Perplessità, queste, che risultano perfino acuite a seguito della revisione costituzionale a opera della l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 se, come si è autorevolmente affermato, l’attuazione, in ogni caso, del contraddittorio nel rispetto dei princìpi di oralità e immediatezza appare irrealizzabile, tanto da lasciare presagire una rivitalizzazione dei meccanismi di raccolta anticipata della prova per salvaguardare, quantomeno, il metodo dialogico nell’elaborazione istruttoria: in tal senso, V. Grevi, Processo penale, «giusto processo» e revisione costituzionale, in Cass. pen., 1999, p. 3322.
[4] Così, con diverse sfumature, M. Bargis, Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso: ipotesi tipiche e modi di utilizzabilità, Giuffrè, Milano, 1994, p. 87; N.E. La Rocca, voce Incidente probatorio, in Dig. pen., Agg. VI, UTET, Torino, 2011, p. 302; E. Lorenzetto, Il diritto di difendersi indagando nel sistema processuale penale, ESI, Napoli, 2013, p. 468; S. Sau, L’incidente probatorio, cit., p. 242
[5] Per vero, almeno in una pronuncia, la Corte di cassazione ha ritenuto affetto da abnormità funzionale il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza di assunzione, attraverso le forme dell’incidente istruttorio, di una perizia volta ad accertare la capacità dell’indagata di partecipare coscientemente al procedimento ex art. 70 c.p.p. Ci si riferisce, in particolare, a Cass. Pen., sez. VI, 10 luglio 2019, n. 51134, P.M. in proc. P., Rv. 277445.
[6] In particolare, l’art. 392, comma 1-bis c.p.p. prevede due fattispecie di assunzione anticipata della testimonianza: la prima, attivabile solo nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater 1 c.p., 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis c.p., consente la raccolta del sapere del minore della persona minorenne, o della vittima maggiorenne; la seconda, invece, permette di ottenere il contributo narrativo della persona offesa che versi in condizione di particolare vulnerabilità. In argomento, v., da ultimo, B. Romanelli, La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale, Wolters Kluwer, Milano, 2023, p. 286 ss.
[7] Vale la pena ricordare come, nel corso degli anni, la tesi dell’abnormità dell’ordinanza di rigetto di un’istanza di incidente probatorio sia stata, più volte, sottoposta allo scrutinio della Suprema Corte, che, tuttavia, prima del 2019, non l’aveva mai fatta propria: v., in tal senso, Cass. Pen., sez. I, 28 aprile 2014, n. 37212, Liuzzi e a., Rv. 260590; Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 2013, n. 21930, P.M. in proc. Bertolini, cit.; Cass. Pen., sez. II, 7 aprile 2004, n. 18047, Gennai, in Cass. pen., 2005, n. 9, p. 2636.
Una parte minoritaria della dottrina, invece, facendo perno sulle caratteristiche speciali dell’incidente probatorio di cui all’art. 391-bis, comma 11 c.p.p., ritiene possibile considerare abnorme l’ordinanza reiettiva dell’istanza volta all’escussione anticipata dei soggetti che si siano avvalsi, nel corso delle investigazioni difensive, della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni ex art. 391-bis, comma 3, lett. d c.p.p.: così C. Bortolin, È rigettabile la richiesta di incidente probatorio avanzata nell’ambito di un’investigazione difensiva, ex art. 391-bis, comma 11 c.p.p.?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2003, n. 3, p. 1036 ss.
[8] Adottata in data 25 ottobre 2012.
[9] Ratificata dall’Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77.
[10] Ratificata dallo Stato italiano con la l. 1° ottobre 2012, n. 172.
[11] Come ricordato anche dalla Corte costituzionale, si parla di vittimizzazione secondaria con riferimento a quel fenomeno che, per quanto qui interessa, porta la persona offesa a «rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto» (così Corte cost., sent., 21 febbraio 2018, n. 92, in Giur. cost., 2018, n. 2, p. 812 ss., con osservazioni di C. Gabrielli, Costituzionalmente legittima la disciplina dell’ascolto protetto del minore: un approdo condivisibile, al di là di qualche ambiguità argomentativa) quale conseguenza della necessità di rievocare quest’ultimo in sede di deposizione nel procedimento penale. Più di recente, nello stesso senso, Corte cost., sent., 14 gennaio 2021, n. 14, in questa Rivista, 22 febbraio 2021, con commento di V. Tondi, L’incidente probatorio «speciale» torna al vaglio della Corte costituzionale; e in Giur. cost., 2021, n. 1, p. 84 ss. con nota di C. Gabrielli, Una censura respinta piuttosto agevolmente, una disciplina che resta da meditare.
[12] Cass. Pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, P.M. in proc. V., in questa Rivista, 2020, fasc. n. 6, p. 209 ss., con commento di C. Ardigò, Verso una liberalizzazione dell’incidente probatorio, tra tutela della vittima vulnerabile e salvaguardia delle garanzie difensive; e, volendo, in Cass. Pen., 2020, n. 12, p. 4633 ss., con nota di F. Marchetti, Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell’abnormità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di incidente probatorio; Cass. Pen., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, P.M. in proc. S., in questa Rivista, 8 gennaio 2020, con nota di C. Ardigò, L’incidente probatorio per l’ascolto della vittima vulnerabile: automatismi ed eccessi di tutela; nonché, in Giur. it., 2020, c. 201 ss., con commento di L. Suraci, L’atto “assiologicamente” abnorme: riflessi di una nuova nozione di abnormità.
[13] Cass. Pen., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, P.M. in proc. S., cit., Considerato in diritto § 2.
[14] Così Cass. Pen., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091, P.M. in proc. S., cit., Considerato in diritto § 2. In tal senso, in dottrina, M. Bargis, voce Incidente probatorio, in Dig. pen., VI, UTET, Torino, 1992, p. 353; V. Grevi, Funzioni di garanzia e funzioni di controllo del giudice nel corso delle indagini preliminari, in Aa. Vv., Il nuovo processo penale dalle indagini preliminari al dibattimento, Giuffrè, Milano, 1989, p. 38.
[15] Secondo tale orientamento, inoltre, la natura vincolata della fattispecie non verrebbe meno per il fatto che la legge, e segnatamente l’art. 392, comma 1 c.p.p., preveda la possibilità, e non l’obbligo, di richiedere l’incidente probatorio. Al riguardo, si sostiene che la scelta legislativa risponde alla finalità di disciplinare «una particolare ipotesi di richiesta di ammissione di prove» conformandosi “sul punto” «al lessico di regola seguito da consimili disposizioni, le quali evidenziano il diritto potestativo delle parti processuali»: così Cass. Pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, P.M. in proc. V., cit., Considerato in diritto § 2.
[16] Sul punto v., da ultimo, Cass. Pen., sez. Un., 13 luglio 2023, n. 42603, El Karti, Rv. 285213. In argomento, in precedenza, Cass. Pen., sez. Un., 22 marzo 2018, n. 40984, Gianforte, in Dir. pen. cont., 3 ottobre 2018, con nota di D. Albanese, Imputazione coatta per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di archiviazione: per le Sezioni Unite l’atto è abnorme e anche l’indagato può proporre ricorso per cassazione; Cass. Pen., sez. Un., 18 gennaio 2018, n. 20569, P.M. in proc. Ksouri, in Dir. pen. proc., 2018, n. 9, p. 1165 ss., con commento di M. Cecchi, Non è abnorme il provvedimento che invita il P.M. a (ri)valutare l’archiviazione per particolare tenuità del fatto; Cass. Pen., sez. Un., 26 marzo 2009, n. 25957, Toni, in Cass. pen., 2009, n. 12, p. 4551 ss., con nota di G. Todaro, Erronea declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio conseguente regressione del procedimento: spunti per una riflessione sull’abnormità dell’atto processuale penale; Cass. Pen., sez. Un., 20 dicembre 2007, n. 5307, P.M. in proc. Battistella, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2010, n. 1, p. 409 ss., con osservazioni di G. Lozzi, Enunciazione in forma non chiara e precisa del fatto imputato nella richiesta di rinvio a giudizio: conseguenze.
[17] La bipartizione operata nel testo, utile dal punto di vista classificatorio, non consente, ad ogni modo, di sostenere che sussistano due tipologie distinte di abnormità, la quale mantiene il proprio carattere unitario e legato a ‹‹uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento››: Cass. Pen., sez. Un., 26 marzo 2009, n. 25957, Toni, cit., p. 4551 ss.
Per approfondimenti, si rinvia, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, agli studi di A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, UTET, Torino, 2011, passim; A. Capone, Per una dogmatica dell’abnormità, in Riv. dir. proc., 2016, n. 1, p. 68 ss.; E.M. Catalano, L’abnormità tra crisi della legalità e crisi della Cassazione, in Ind. pen., 2016, n. 1, p. 113 ss.; C. Iasevoli, Il sistema delle impugnazioni e il provvedimento abnorme, in G. Canzio – R. Bricchetti (a cura di), Le impugnazioni penali. Fra legislatore e giudici, Giuffrè, Milano, 2019, p. 23 ss.; G. Santalucia, L’abnormità dell’atto processuale penale, CEDAM, Padova, 2003, passim.
[18] Cass. Pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572, P.M. in proc. V., cit., Considerato in diritto § 5.2. Cfr. anche Cass. Pen., sez. III, 27 maggio 2020, n. 17825, P.M. in proc. B., in Dir. & Giust., 28 agosto 2020.
All’interno dell’orientamento ricordato nel testo, si potrebbe ricondurre anche una recente pronuncia che, pur giungendo alla medesima conclusione (la diagnosi di abnormità dell’atto), ha seguito un percorso ermeneutico parzialmente differente. In essa, si sottolinea, in particolare, come la delibazione del giudice in ordine alla richiesta di incidente probatorio, formulata ex art. 392, comma 1-bis, primo periodo c.p.p., non si estenda al profilo della vulnerabilità del teste, che deve considerarsi presunta ex lege, ma sia limitata alla verifica della necessità di anticipazione dell’assunzione del mezzo di prova in funzione di tutela della vittima. Di conseguenza, il provvedimento reiettivo giudiziale contraddistinto per una motivazione apparente, apodittica o espressiva di un uso di tale facoltà in senso diametralmente opposto alla ratio legis, dovrebbe considerarsi arbitrario, ovverosia adottato in una situazione di carenza di potere in concreto, e come tale abnorme: così, Cass. Pen., sez. II, 24 marzo 2023, n. 29363, P.M. in proc. B., Rv. 284962. Cfr., successivamente, Cass. Pen., sez. I, 8 giugno 2023, n. 46821, P.M. in proc. F., Rv. 285455.
Per alcuni approfondimenti dottrinali sul tema dei poteri del giudice nella valutazione dell’istanza di incidente probatorio c.d. “speciale”, si vedano i contributi di A. Capone, Incidente probatorio e tutela della vittima del reato, in Riv. dir. proc., 2012, n. 2, p. 360; P. Renon, L’incidente probatorio vent’anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, n. 3, p. 1021; B. Romanelli, Incidente probatorio atipico e abnormità: oscillazioni ed equivoci giurisprudenziali, Arch. pen. (web), 2021, n. 2, p. 7.
[19] Cass. Pen., sez. VI, 6 marzo 2024, n. 17521, in Arch. pen. (web), 2024, n. 2, p. 1 ss., con commento di R. Rocco, L’incidente probatorio atipico e l’inarrestabile querelle in ordine al provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari; Cass. Pen., sez. V, 11 dicembre 2020, n. 2554, P.M. in proc. C., Rv. 280337; Cass. Pen., sez. VI, 15 luglio 2020, n. 24996, P.M. in proc. S., Rv. 279604.
Per una più dettagliata ricostruzione degli argomenti portati a sostegno dell’orientamento in parola, si rinvia a C. Congestri, I controlli giurisdizionali sulla richiesta di incidente probatorio “speciale”, in L. Marafioti – G. Fiorelli – F. Centorame (a cura di), Procedura penale in action. Materiali per una critica della giurisprudenza, Giappichelli, Torino, 2022, p. 98 ss.; P. Di Geronimo, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2023, n. 11, p. 3528 ss.; nonché, volendo, a F. Marchetti, L’impugnabilità dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di incidente probatorio: una storia solo apparentemente semplice, in questa Rivista, 2021, n. 5, p. 19 ss.
[20] Così, in particolare, Cass. Pen., sez. III, 28 maggio 2021, n. 29594, P.M. in proc. P., Rv. 281718, Considerato in diritto § 3.
[21] Sul punto, si rinvia, fra gli altri, a L. Algeri, Il testimone vulnerabile, Giuffrè, Milano, 2017, p. 59 ss.; M.G. Coppetta, Il contributo dichiarativo del minorenne nell’incidente probatorio, in C. Cesari (a cura di), Il minorenne fonte di prova nel processo penale, II ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 155 ss.; G. Giostra, Profili giuridici della testimonianza del minore: tutela del dichiarante e tutela della verità, in L. De Cataldo Neuburger (a cura di), Testimoni e testimonianze “deboli”, CEDAM, Padova, 2006, p. 142 ss.; F. Tribisonna, L’ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale, CEDAM, Padova, 2017, p. 255 ss.
[22] Secondo la VI Sezione, peraltro, la scelta di anticipare la raccolta della testimonianza durante le indagini preliminari troverebbe fondamento in «ragioni di carattere metagiuridico, correlate alla particolare esposizione della persona offesa vulnerabile alla incidenza di molteplici fattori di carattere temporale, psicologico […], o relazionale […], che possono determinare forme di distorsione cognitiva»: così l’ordinanza in commento, Considerato in diritto § 4.3.
[23] En passant, la Corte coglie l’occasione per ribadire come l’anticipazione, in via pressoché automatica, della testimonianza della persona offesa vulnerabile ex art. 392, comma 1-bis c.p.p. non sia incompatibile con i princìpi del giusto processo, rappresentando una deroga ragionevole al canone dell’immediatezza, che, come è noto, impone l’assunzione delle prove da parte del giudice investito della decisione sul merito delle accuse. In questo senso, si ricorda come l’istanza di accesso alla parentesi istruttoria possa essere formulata anche dall’accusato, rispondendo – in questo caso – a una strategia difensiva; in secondo luogo, si afferma che la raccolta della prova avviene nel rispetto delle forme previste per il dibattimento, vale a dire con il rispetto del contraddittorio fra le parti; infine, si rammenta come, qualora risulti necessario, sia consentita la rinnovazione dell’escussione del teste sentito in incidente probatorio, seppur nei limiti di cui all’art. 190-bis c.p.p. In questi termini, l’ordinanza in commento, Considerato in diritto § 4.4.
Ritiene che l’anticipazione della raccolta delle dichiarazioni del dichiarante vulnerabile rappresenti una legittima deviazione dal pieno rispetto del principio di immediatezza R. Orlandi, Immediatezza ed efficienza nel processo penale, in Riv. dir. proc., 2021, n. 3, p. 823. Più in generale, sul tema, V. Aiuti, Contributo allo studio dell’appello penale, Giappichelli, Torino, 2023, p. 49 ss.; D. Chinnici, L’immediatezza nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2005, passim; P. Renon, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento, Giappichelli, Torino, 2008, p. 32 ss.
[24] In questa prospettiva, A. Ciavola, Incidente probatorio e processo di parti, in Cass. pen., 2020, n. 9, p. 3297; R. Rocco, L’incidente probatorio atipico e l’inarrestabile querelle in ordine al provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari, cit., p. 9; B. Romanelli, Incidente probatorio atipico e abnormità, cit., p. 12; nonché, volendo, F. Marchetti, Impugnabilità dell’ordinanza reiettiva della domanda di incidente probatorio tra conferme e nuovi sviluppi, in questa Rivista, 14 ottobre 2021.
[25] A. Bellocchi, L’atto abnorme nel processo penale, cit., p. 32.
[26] In tal senso, B. Romanelli, Incidente probatorio atipico e abnormità, cit., p. 11.
[27] Per ulteriori considerazioni al riguardo, sia consentito rinviare a F. Marchetti, Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell’abnormità, cit., p. 4656.
[28] Cfr. Corte cost., sent., 14 gennaio 2021, n. 14, cit.
[29] Essa, inoltre, non corrisponde alle best practices cristallizzate nelle fonti europee (il riferimento è, in particolare, all’art. 22 della Direttiva 2012/29UE), che – come è noto – ruotano attorno al c.d. individual assessment, vale a dire su di una valutazione individuale dei bisogni di protezione da condursi in concreto.
In argomento, per tutti, H. Belluta, Eppur si muove: la tutela delle vittime particolarmente vulnerabili nel processo penale italiano, in L. Lupária (a cura di), Lo statuto europeo delle vittime di reato, Wolters Kluwer, Milano, 2015, p. 263; S. Quattrocolo, Vulnerabilità e individual assessment: l’evoluzione dei parametri di identificazione, in M. Bargis – H. Belluta (a cura di), Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri, Giappichelli, Torino, 2017, p. 297 ss.
[30] Sul punto, R. Crepaldi, La discrezionalità del giudice nell’ammissione dell’incidente probatorio atipico: riflessioni alla luce della recente giurisprudenza di legittimità, in Quest. giust., 5 febbraio 2021.
[31] H. Belluta, Eppur si muove, cit., 265.
In favore di un allentamento dei criteri di ammissibilità dell’incidente probatorio si è espresso, in termini più generali, anche P. Renon, L’incidente probatorio vent’anni dopo, cit., p. 1029.
[32] Sulle proposte dottrinali formulate sul punto sia permesso il rinvio a F. Marchetti, Nuovi itinerari (e nuovi orizzonti) dell’abnormità, cit., p. 4656, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici.