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22 Giugno 2026


Rimessa alle Sezioni Unite la questione se lo “specifico mandato a impugnare” sia necessario anche nel caso di ricorso per cassazione che contesti la legittimità della dichiarazione di assenza

Cass., Sez. I, ud. 29 maggio 2026 (dep. 5 giugno 2026), n. 20709, Pres. De Marzo, Est. Natalini



Segnaliamo ai lettori un’ordinanza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, che ha rimesso alle Sezioni Unite una questione riguardante l’onere, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., di depositare, a pena di inammissibilità, uno specifico mandato a impugnare, qualora l’impugnazione sia proposta dal difensore d’ufficio, nei casi in cui si sia proceduto in assenza.

In particolare, viene chiesto al Supremo organo nomofilattico di chiarire «se, in tema di impugnazioni, l’onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto – a pena di inammissibilità – a carico del difensore d’ufficio dell’imputato dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza».

Vi è, sul punto, un contrasto nella giurisprudenza della Suprema Corte.

L’orientamento maggioritariorisposta affermativa al quesito.

Si premette, innanzitutto, l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. anche al ricorso per cassazione, tenuto conto che la disposizione fa generico riferimento all’“impugnazione” e che, anche nel giudizio di legittimità, è ravvisabile la ratio di garantire all’imputato la conoscenza dell’incedere della progressione processuale, per evitare la celebrazione di attività assoggettate al rischio di venire travolte dai rimedi restitutori.

Il principio non potrebbe essere derogato quando oggetto di contestazione sia la dichiarazione di assenza, considerate la lettera dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. e la lettura sistematica delle disposizioni codicistiche. Non indurrebbe a diverse conclusioni la considerazione che oggetto di impugnazione, in questo caso, sia un’ordinanza, pur unitamente alla sentenza: l’ordinamento, infatti, non riconosce autonomia al ricorso avverso la prima, così che devono ritenersi «pienamente operanti tutte le norme che disciplinano l’impugnazione» della seconda. A rilevare, infine, sarebbe «lo stato di assenza in sé», potendosi valutare la ritualità del procedere, in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata.

L’indirizzo minoritario, invece, nega che l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applichi ai casi in cui il ricorso per cassazione contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza.

Si richiamano, a riguardo, le pronunce che hanno raggiunto la stessa conclusione nelle ipotesi di impugnazione contro i provvedimenti cautelari o in materia di esecuzione, nonché il principio secondo cui, nella disciplina delle impugnazioni, vale un criterio di stretta interpretazione. Dunque, la norma, riferita alle sentenze, non sarebbe applicabile alle ordinanze (come quelle che dichiarano l’assenza dell’imputato). L’art. 586 c.p.p., che consente l’impugnazione di queste ultime solo unitamente alle sentenze, escluderebbe così l’operatività degli oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

Non sarebbe sufficiente, infine, la possibilità di esperire la rescissione del giudicato, che resta un rimedio straordinario e postumo, inadeguato alla luce della centralità costituzionale dei mezzi di impugnazione.

In allegato può leggersi il testo dell’ordinanza.

 

(Francesco Lazzarini)