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01 Maggio 2020


Prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, confisca e poteri del giudice dell'impugnazione: depositata la sentenza delle Sezioni unite

Cass., Sez. un., sent. 30 gennaio 2020 (dep. 30 aprile 2020), n. 13539, Pres. Carcano, Est. Andreazza, ric. Perroni



Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se, nel caso in cui nel giudizio di cassazione intervenga la prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, sia consentito alla Corte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata di condanna limitatamente alla statuizione sulla confisca ai fini della valutazione, da parte del giudice di rinvio, della proporzionalità della misura, secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri contro Italia».

Per un ampio quadro della questione può leggersi in questa Rivista la nota all'ordinanza di rimessione a firma di Alessandra Galluccio.

In attesa di ospitare prossimamente contributi di illustrazione e commento, riportiamo di seguito i principi di diritto formulati dalle Sezioni unite (più ampi della risposta al quesito anticipata dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 30 gennaio 2020).

«La confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva determinata dalla prescrizione del reato, purché sia stata accertata la sussistenza della lottizzazione abusiva sotto il profilo oggettivo e soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio non può, in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.

In caso di declaratoria, all’esito del giudizio di impugnazione, di estinzione del reato di lottizzazione abusiva per prescrizione, il giudice di appello e la Corte di cassazione sono tenuti, in applicazione dell’art. 578-bis cod. proc. pen., a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca di cui all’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001».

(Francesco Lazzeri)