Sez. un. 21 settembre 2023 (ud. 25 maggio 2023), n. 38481, Pres. Cassano , Rel. Andreazza
Segnaliamo ai lettori il deposito in data odierna della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione di diritto «se l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., si applichi a tutte le impugnazioni per i soli interessi civili pendenti alla data del 30 dicembre 2022 o, invece, alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciatea decorrere dalla suddetta data».
Possono leggersi in questa Rivista due commenti alla ordinanza di rimessione Sezioni unite, uno a firma del prof. M. Bontempelli e l’altro a firma del dott. G. Biondi.
In attesa di ospitare prossimamente contributi di approfondimento, pubblichiamo in allegato la sentenza e riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite già anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della pubblica udienza del 25 maggio 2023.
«L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022»