Cass. Sez. V, ord. 7 febbraio 2023 (dep. 23 febbraio 2023), n. 8149, Pres. Guardiano, Rel. De Marzo
In attesa di ospitare contributi a commento, segnaliamo ai lettori, in allegato, l’ordinanza con cui la V Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite alla luce della necessità di risolvere la seguente questione controversa: «se l’art. 573, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano, per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022».
Per la trattazione del ricorso che pone questo quesito è stata fissata l’udienza pubblica del 25 maggio 2023.
(Giulia Mentasti)