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  Notizie  
26 Maggio 2023


Per le Sezioni unite l'art. 573 co. 1 bis c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili nelle quali la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30 dicembre 2022 (informazione provvisoria)

Cass. Sez. un., u.p. 25 maggio 2023, Pres. Cassano, rel. Andreazza (informazione provvisoria)



Con ord. n. 8149/2023 - consultabile in allegato - la V Sezione della Corte di cassazione aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero la seguente questione:

«se l’art. 573, comma 1-bis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile, sia norma di immediata applicazione a tutte le impugnazioni pendenti al 30 dicembre 2022 o sia applicabile solo alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesso a partire dal 30 dicembre 2022».

 

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 25 maggio 2023, le Sezioni unite – su conclusioni conformi del Procuratore generale – hanno dato al quesito la seguente soluzione.

«L’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022».

In attesa del deposito della motivazione, possono leggersi in questa Rivista due commenti alla complessa questione rimessa alle Sezioni unite, uno a firma del prof. M. Bontempelli e l’altro a firma del dott. G. Biondi.