Nota a Cass., Sez. un., sent. 26 settembre 2019 (dep. 19 novembre 2019), n. 46898, Pres. Carcano, est. Vessichelli
Abstract. L’autore, nel ripercorrere le dense considerazioni effettuate dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite, sul nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende di cui all’art. 34 bis, si sofferma sui controversi aspetti sostanziali e processuali dell’istituto, non senza approfondirne le implicazioni sistematiche e le ricadute della pronunzia sui principi del diritto processuale.
SOMMARIO: 1. La pronunzia della Corte di cassazione, Sezioni Unite 26.09.2019, n. 48876: premessa. – 2. Il caso affrontato dalla Cassazione e i problemi afferenti l’impugnazione. – 3. Gli orientamenti giurisprudenziali a confronto e la decisione delle Sezioni Unite: profili introduttivi. – 4. La ratio della misura e “il percorso accertativo” del giudice: il controllo richiesto dalla parte pubblica o diposto d’ufficio e quello richiesto dalla parte privata. – 5. Il rigetto per mancanza dei presupposti oggettivi: “al di sotto” e “al di sopra” dell’occasionalità dell’agevolazione. – 6. Al di sopra dell’occasionalità: la possibilità di accogliere la domanda per l’applicazione di una misura di prevenzione più incisiva? – 7. Il prerequisito oggettivo e quello “focale” della concreta possibilità per l’azienda di essere recuperata. – 8. La duplice valenza retrospettiva e prognostica dell’accertamento. – 9. Gli aspetti processuali: i mezzi di impugnazione esperibili avverso i provvedimenti emessi in tema di controllo giudiziario. – 10. I due orientamenti della Cassazione. – 11. I limiti degli orientamenti e la soluzione del contrasto. – 11.1. (segue) I limiti del primo. – 11.2. (segue) I limiti del secondo. – 11.3. La soluzione del contrasto. – 12. Qualche spunto di riflessione intorno al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. – 13. Il superamento dell’orientamento che nega l’interesse della parte a ottenere giustizia (avverso l’interdittiva) dinanzi al Tribunale della prevenzione. – 14. Osservazioni finali.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.