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01 Luglio 2026


Revisione della condanna per conflitto teorico di giudicati: la Suprema Corte sui confini applicativi dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p.

Cass., Sez. V, sent. 29 gennaio 2026 (dep. 5 maggio 2026), n. 16159, Pres. Pistorelli, Rel. Brancaccio



1. È fondato il ricorso esperito contro l’ordinanza della corte d’appello che – illegittimamente – ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di una condanna a quattro mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all’art. 2636 c.c.

La sentenza in epigrafe, il cui decisum è asetticamente riassumibile ut supra, si segnala perché l’annullamento con rinvio dell’ordinanza gravata e la correlata reviviscenza della richiesta di revisione si fondano su un costrutto motivazionale non privo di originalità, con il quale la Cassazione, intrattenendosi sui presupposti del rimedio straordinario de quo, ove afferenti alla casistica compendiata sub art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., si candida ad alimentare il dibattito in materia, giusta un apprezzabile approccio esegetico alla norma da ultimo citata, suscettibile di ampliare i valichi di accesso alla rimozione postuma del giudicato di condanna, in virtù di un’interpretazione della formula «fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna» condotta secondo criteri normativi.

Per verificare la fondatezza di tale prognosi, converrà muovere dai tratti essenziali della vicenda giudiziaria che, in ultima istanza, è approdata in Cassazione.

 

2. Il processo di merito, celebrato nelle forme dell’abbreviato, si era concluso, in primo e in secondo grado, con l’affermazione della responsabilità del (futuro) ricorrente: egli, in concorso con due soggetti, giudicati in altra sede con rito ordinario, avrebbe commesso il delitto d’«illecita influenza sull’assemblea» di una società cooperativa a responsabilità limitata. In particolare, sarebbe stato falsificato il libro-soci mediante atti fraudolenti, determinando così un’artificiosa maggioranza qualificata che, nel corso di una specifica adunanza assembleare, avrebbe deliberato l’esclusione di altri soci, al fine di procurare ai responsabili un profitto, consistente nel pieno controllo della società.

L’ubi consistam della richiesta di revisione giaceva sul lamentato contrasto fra il giudicato di condanna, formatosi nell’evocato rito a prova contratta, e quello che aveva suggellato la fine della parallela vicenda giudiziaria, celebrata nelle forme ordinarie e relativa agli asseriti concorrenti, colà, tuttavia, assolti con la più ampia tra le formule, id estperché il fatto non sussiste”.

Sennonché, l’iniziativa veniva fermata sul nascere dalla corte d’appello, che la dichiarava inammissibile: determinazione contro la quale il condannato insorgeva, lamentando sia una violazione di legge, sia la manifesta illogicità della motivazione.

Sul primo versante, il condannato rimarcava come l’assoluzione dei soci “perché il fatto non sussiste” palesasse un’incompatibilità oggettiva tra accadimenti storici, per come accertati nelle diverse sedi meritali; talché, la declaratoria d’inammissibilità sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p.

Sul secondo fronte, lamentava la manifesta illogicità della motivazione, poiché l’ordinanza gravata assumeva che l’eterogeneità degli esiti dipendesse anche dalla differente “piattaforma probatoria” utilizzata nei due processi, con particolare riguardo a una consulenza tecnica del pubblico ministero, che sarebbe stata valutata solo nel giudizio abbreviato. Considerazione fermamente avversata dal ricorrente, secondo cui anche la decisione assolutoria che chiudeva il processo di primo grado celebrato nelle forme ordinarie avrebbe fatto, di quella consulenza, esplicita menzione in motivazione.

All’interno di questa cornice dialettica, si collocava, poi, la suggestiva posizione del Sostituto Procuratore Generale, il quale, con requisitoria scritta, prendeva le parti del condannato e concludeva per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

 

3. Dell’esito della vicenda si è detto in apertura; in questa sede, preme, invece, soffermarsi sul complesso itinerario logico-argomentativo percorso dalla Cassazione, dal quale sembra lecito estrapolare spunti esegetici d’interesse e portata generali.

Se la prima movenza dell’apparato motivazionale, intesa a ribadire il solido ancoraggio metaprimario dell’istituto della revisione, non brilla per originalità[1], essa, al contempo, lascia fin da subito trapelare l’intenzione della Corte di propugnare un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’istituto, d’inequivocabile (considerate le norme evocate) ispirazione garantista.

Facendo leva su noti precedenti delle Sezioni Unite[2], i cardini vengono individuati nell’art. 24 comma 4° Cost.[3], nell’art. 27 comma 3° Cost.[4], nell’art. 4 par. 2 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u.[5], nell’art. 14 par. 6 P.i.d.c.p., nonché, in termini solennemente declamatori, nella «garanzia […] accordata ai diritti inviolabili della personalità».

 

4. Siffatte premesse assiologiche preludono al secondo movimento dell’apparato motivazionale, ove la Suprema Corte modifica il registro dell’analisi, per focalizzarla sull’esegesi minuta dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. e riprenderne il Leitmotiv[6]: l’inconciliabilità fra decisioni irrevocabili deve intendersi come «oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze»; non, dunque, come «contraddittorietà logica tra le valutazioni operate, in base alla stessa piattaforma di prova, nelle due decisioni», dato che tali «valutazioni […] costituiscono l’essenza stessa della giurisdizione».

Con specifico riguardo all’ipotesi del concorso di persone nel medesimo reato, la Cassazione, ai fini della revisione, richiede «che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti», poiché, ai fini che qui interessano, d’inconciliabilità potrebbe discutersi soltanto ove emergesse «una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui [le sentenze] si fondano»[7]. Esempio classico, la condanna di un imputato per associazione per delinquere e l’assoluzione, in altro processo, degli asseriti compartecipi[8], con l’effetto di far venir meno il numero legale stabilito dall’art. 416 c.p. («tre o più persone»): tale affresco non immortalerebbe un mero contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei diversi imputati, bensì ritrarrebbe il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato per cui è stata emessa condanna[9].

Per converso, se un medesimo fatto storico, seppure ricostruito in modo identico, fosse ritenuto utile a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti di uno dei correi, mentre, in separato giudizio, quello stesso fatto storico venisse giudicato privo di rilevanza penale, così da portare all’assoluzione del coimputato, il contrasto tra le due decisioni, costituendo il prodotto di difformi valutazioni della medesima vicenda storica, non si presterebbe, secondo la Suprema Corte, ad essere superato attraverso l’istituto della revisione. Infatti, il vaglio di logicità delle sentenze passate in giudicato non potrebbe riproporsi attraverso il rimedio straordinario de quo, il quale, altrimenti, si trasformerebbe, surrettiziamente e indebitamente, in un duplicato del ricorso per cassazione[10].

Del pari, non sarebbe ammissibile l’istanza di revisione con la quale si adducesse che il medesimo compendio probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannarne un altro, concorrente nello stesso reato, in due diversi procedimenti[11].

Quanto al tema[12] della sopravvenuta individuazione di un diverso responsabile per il reato oggetto di precedente condanna, la Cassazione[13] ha reiteratamente affermato che il rimedio straordinario ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. è inammissibile fino a che la responsabilità del terzo non sia accertata con sentenza irrevocabile, salvo che l’accertamento non sia precluso da una declaratoria di estinzione del reato o da improcedibilità dell’azione penale[14].

 

5. In questa materia, il tasso di complessità aumenta quando la vicenda concreta - come quella scrutinata dalla Corte con la sentenza in epigrafe – si caratterizzi, sia per mettere a confronto giudicati derivanti, l’uno, da un rito speciale a prova contratta, l’altro, da un processo ordinario[15]; sia per la presenza d’imputazioni incentrate su norme incriminatrici compendianti elementi normativi della fattispecie.

Invero, l’impatto degli elementi in discorso nel perimetro operativo della revisione ha alimentato almeno due filoni interpretativi dissonanti: consapevole di ciò, la Cassazione, con la decisione che qui si segnala, ha tentato di armonizzarli.

 

6. Procedendo con ordine, gioverà ricordare che, in subiecta materia, l’approccio più stringente afferma che, se il concetto d’inconciliabilità deve essere polarizzato sui «fatti», allora non possono valorizzarsi in questa sede eventuali valutazioni divergenti in ordine agli elementi normativi della fattispecie, ove fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatto[16].

Non manca, tuttavia, un’esegesi propensa ad ammettere che i «fatti», posti alla base del giudizio d’inconciliabilità, non s’identifichino, necessariamente, con i meri accadimenti storici, intesi nella loro dimensione prettamente naturalistica, potendosi, al contrario, valorizzare in parte qua gli elementi normativi della fattispecie[17]. Detto altrimenti, nel giudizio di revisione ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., l’individuazione della species facti forgiata dal legislatore e, quindi, dei «fatti» rilevanti ai fini della valutazione d’inconciliabilità implica, non solo la verifica degli accadimenti storici, apprezzati nella loro connotazione naturalistica ed empirica, ma anche l’accertamento degli elementi normativi che concorrano a integrare la condotta tipica.

 

7. Come anticipato, distinguishing feature della sentenza in epigrafe è il tentativo di ridurre il divario fra i due filoni ermeneutici appena evocati, muovendo dall’assunto che entrambi condividerebbero l’esigenza di tenere ben distinte l’inconciliabilità dei fatti, da un lato, e la divergenza delle valutazioni giuridiche, dall’altro, escludendo la seconda dal perimetro operativo della revisione[18].

Soccorrerebbe, in proposito, la Corte costituzionale, la quale, con un noto arresto in materia di ne bis in idem[19], ha mostrato d’intendere il «medesimo fatto» ex art. 649 c.p.p. quale «accadimento materiale frutto di un’addizione di elementi, la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»: ad avviso della Cassazione, ne deriverebbe che, adottando la visuale prospettica del Giudice delle leggi, «gli elementi normativi della fattispecie [dovrebbero] comunque individua[rsi] come concorrenti a delineare la nozione di ‘fatto storico’».

Da qui, il pittoresco spunto secondo cui (parole della Corte di legittimità) «quando gli elementi normativi “colorano” significativamente il fatto, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua sussistenza oggettiva, allora in gioco vi è la stessa compiuta dimensione storica del fatto».

Altrimenti detto: «i fatti da porre a base del giudizio di inconciliabilità di cui all’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p. non si identificano con i meri fatti storici intesi nella loro dimensione naturalistica, ma includono gli aspetti normativi […] quando questi concorrono a definirne la materialità»[20].

A tali condizioni, «la revisione può trovare spazio applicativo», fermo restando, com’è ovvio, che l’ammissibilità della relativa richiesta non equivale ancora all’accoglimento nel merito della stessa[21].

 

8. Si palesano, così, i presupposti teorici che, nella vicenda giudiziaria che qui interessa, hanno fatto da retroscena all’annullamento dell’ordinanza gravata, la quale – lo si è detto – aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna.

Come accennato in apertura, agli imputati era stato contestato il reato di cui all’art. 2636 c.c., che contempla una fattispecie incentrata su «atti simulati e fraudolenti», funzionali a esercitare un’illecita influenza sulle determinazioni assembleari e necessitanti, per essere identificati, di un’integrazione tra condotta materiale ed elementi normativi che concorrono a tratteggiare il profilo dell’illecito nel caso concreto: segnatamente, per ascrivere una capacità decettiva all’iscrizione e all’ammissione dei nuovi soci, è necessario procedere a un’analisi dei comportamenti materiali tenuti dagli imputati alla luce delle disposizioni del codice civile e dello statuto societario.

Ciò premesso, i soggetti giudicati con rito ordinario venivano assolti “perché il fatto non sussiste”: esito liberatorio che non dipendeva da un giudizio sulla loro condotta intesa in senso prettamente naturalistico (di per sé, coerente con quella ascritta al soggetto condannato), quanto dalla collocazione del comportamento nel prisma della disciplina normativa primaria e statutaria di riferimento, la quale attestava l’assenza di qualsivoglia attitudine decettiva, perché conforme alle disposizioni del codice civile e dello statuto.

In ragione di quanto premesso, la Cassazione ha ritenuto siffatto approdo giurisdizionale rilevante e decisivo ai fini dell’ammissibilità della domanda di revisione, esperita dal condannato ex art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., e, per l’effetto, ha annullato con rinvio l’ordinanza gravata. La declaratoria d’inammissibilità, infatti, si rivelava irrispettosa della corretta interpretazione della locuzione «fatti stabiliti a fondamento della sentenza», ove vengano in gioco elementi normativi della fattispecie.

 

9. In epoca coeva, i rimedi straordinari, operanti pro reo e in bonam partem, godono di particolare fortuna. Da questo punto di vista, la sentenza in epigrafe è in sintonia con il contesto storico-giuridico che la ospita e si dimostra finalmente coerente con un’assiologia che ricovera la revisione sotto un affollato firmamento metaprimario composto dagli artt. 24 comma 4° e art. 27 comma 3° Cost., dall’art. 4 par. 2 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., dall’art. 14 par. 6 P.i.d.c.p., nonché dalla «garanzia […] accordata ai diritti inviolabili della personalità».

Sebbene a tutte lettere «ribad[isca] che ciò che è emendabile con revisione è l’inconciliabile accertamento sul fatto, derivato da due diversi processi, e non la diversa valutazione giuridica di tale fatto», l’ermeneutica della Cassazione merita apprezzamento, poiché «complet[a] tale affermazione con una constatazione, ispirata ai semi di riflessione che è possibile cogliere dalla sentenza n. 200 del 2016 della Corte costituzionale: quando gli elementi normativi ‘colorano’ significativamente il fatto, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua sussistenza oggettiva, allora in gioco vi è la stessa compiuta dimensione storica del fatto»[22]. Così facendo, la Suprema Corte dimostra di ascrivere al nomen «fatti», su cui s’impernia l’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p., il significato corretto in subiecta materia: «‘fatto’, per l’universo giuridico-penale, è un accadimento materiale che assume rilevanza sempre e solo attraverso una ‘scelta normativa’, ossia attraverso uno schema legale — la ‘fattispecie’ — che appunto trasceglie e ritaglia, dall’universo fenomenico-materiale, un ‘fatto’ sub specie iuris»[23].

Residua, invece, qualche perplessità rispetto al criterio discretivo enunciato dalla Suprema Corte, sub specie di «elementi normativi [che] ‘color[i]no’ significativamente il fatto». Trattasi, invero, di una criteriologia opaca, perché, in realtà, «ogni elemento che contribuisce a descrivere il ‘tipo legale’ – tanto gli elementi descrittivo-naturalistici quanto gli elementi normativi […] – e che scolpisce le note di tipicità e di offensività del fatto […] è tale da determinare, se negato in una successiva pronuncia definitiva, una ‘crisi’ nella tenuta della precedente decisione di condanna»[24].

In conclusione, l’auspicio è che la rotta impressa dal giudice di legittimità con la sentenza in epigrafe vanga fermamente mantenuta, ma conosca un progressivo affinamento, poiché la pericope «‘color[i]no’ significativamente il fatto» non sembra funzionale a cogliere il quid proprium del «deplorevole inconveniente»[25] del conflitto teorico di giudicati, quanto, piuttosto, ad alimentare incertezze sui presupposti di accesso alla revisione a mente dell’art. 630 comma 1 lett. a) c.p.p.

 

 

 

[1] In dottrina, con diversità di vedute e di accenti, il tema è affrontato, tra gli altri, da D. Bellantoni, La revisione dei giudicati penali, Milano, 2000, p. 15; F. Callari, La revisione. La giustizia penale tra forma e sostanza, Torino, 2012, p. 60; R. Casiraghi, La revisione, Milano, 2020, p. 17; G. Dean, La revisione, in Le impugnazioni penali, a cura di A. Gaito, vol. II, Torino, 1998, p. 19; M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, Padova, 2003, p. 188; M. Gialuz, Il giudizio di revisione, in L’errore giudiziario, a cura di L. Lupária Donati, Milano, 2021, p. 568; Id., Il ricorso straordinario per cassazione, Milano, 2005, p. 82; E. Jannelli, La revisione, in Le impugnazioni, coordinato da M.G. Aimonetto, Torino, 2005, p. 663; P. Moscarini, L’omessa valutazione della prova favorevole all’imputato, Padova, 2005, p. 86; A. Presutti, Revisione del processo penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XXVII, Roma, 1991, p. 3; A. Scalfati, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, Padova, 1995, p. 34; P. Troisi, L’errore giudiziario tra garanzie costituzionali e sistema processuale, Padova, 2011, p. 101; R. Vanni, Revisione del giudicato penale, in Enc. dir., vol. XL, Milano, 1989, p. 161.

[2] Cass., Sez. Un., 7 febbraio 2019, n. 6141, Milanesi, in C.E.D. Cass., n. 274627; Cass., Sez. Un., 9 gennaio 2002, n. 624, Pisano, in Foro it., 2002, II, c. 475.

[3] Art. 24 comma 4° Cost. che (si cita testualmente) «nell’«impo[rre] al legislatore ordinario di determinare ‘le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari’, […] ineludibilmente, costituzionalizz[erebbe] anche lo strumento processuale finalizzato alla revoca delle sentenze di condanna frutto dei predetti errori».

[4] L’argomentazione, al limite del tautologico, è la seguente: «la ‘rieducazione del condannato’, cui le pene devono tendere, non deve aver luogo nei confronti di un soggetto invece ‘innocente’».

[5] In tema, cfr., quantomeno, M.R. Marchetti, Commento all’art. 4 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., in Leg. pen., 1991, p. 250; G. Spangher, Commento all’art. 4 Protocollo n. 7 alla C.e.d.u., in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, a cura di S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Milano, 2012, p. 960, cui adde A.H. Robertson-J.G. Merrills, Human Rights in Europe. A Study of the European Convention on Human Rights, Manchester e New York, 1993, p. 243.

[6] Elaborato da Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, Frisullo, in C.E.D. Cass., n. 283317; Cass., Sez. II, 26 febbraio 2020, n. 18209, Popescu, ivi, n. 279446; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 633, Boschetti, ivi, n. 271928; Cass., Sez. I, 14 ottobre 2016, n. 8419, Mortola, ivi, n. 269757.

[7] Cass., Sez. VI, 27 febbraio 2014, n. 20029, Corrado, in C.E.D. Cass., n. 259449. In tema di corruzione, cfr. Cass., Sez. VI, 3 giugno 2015, R.G., ivi, n. 263842. Per una valorizzazione di profili afferenti all’elemento psicologico del reato, v. Cass., Sez. V, 6 maggio 2020, S.P., ivi, n. 278989

[8] Cass., Sez. II, 26 aprile 2022, n. 24324, De Matteis, in C.E.D. Cass., n. 283536; Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 43516, Cavallari, ivi, n. 260702; Cass., Sez. II, 15 ottobre 2009, n. 48613, Platania, ivi, n. 246043; Cass., Sez. V, 27 febbraio 2006, p.m. in c. Iosano, ivi, n. 233635. Per una valorizzazione della sentenza di patteggiamento, v. Cass., Sez. I, 14 ottobre 2010, n. 40815, Ferorelli, ivi, n. 248464.

[9] Cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 2014, n. 43516, cit.

[10] Cfr. Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, cit.

[11] Cfr. Cass., Sez. II, 6 maggio 2008, n. 21556, Carafasso, in C.E.D. Cass., n. 240111, nonché, Cass., Sez. IV, 7 novembre 2019, n. 46885, Lapadula, ivi, n. 277902 (fattispecie in tema di reati urbanistici, in cui il contrasto tra giudicati non dipendeva da una incompatibilità della ricostruzione dei fatti storici, ma da una diversa interpretazione della normativa urbanistica).

[12] Rispetto al quale si profila una possibile sovrapposizione tra la lettera a) e la lettera c) dell’art. 630 c.p.p. In argomento, per un’efficace sintesi, M. Gialuz, Il giudizio di revisione, cit., p. 587.

[13] Cfr. Cass., Sez. I, 9 settembre 2004, Tabellini, in C.E.D. Cass., n. 229583; Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, Bova, in Giur. it., 2005, c. 802; Cass., Sez. I, 15 settembre 1995, Pace, in C.E.D. Cass., n. 202411; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 1993, Santolla, ivi, n. 196027; Cass., Sez. I, 27 luglio 1992, Modeo, ivi, n. 191481.

[14] Anche per il corredo bibliografico, si rinvia a R. Casiraghi, La revisione, cit., p. 165.

[15] Cfr., ex multis, Cass., Sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 16477, cit., in tema di turbata libertà degli incanti, con istigatore condannato e istigati assolti, ove si è esclusa la revisione, assumendo, fra l’altro, che la diversità del rito prescelto nei separati giudizi avrebbe determinato un diverso regime di utilizzabilità delle prove. Per un quadro di sintesi dei contrasti interpretativi in tema di revisione per inconciliabilità tra giudicati e sentenze di patteggiamento, si veda la sintesi di A. Corbo, Questioni controverse nella giurisprudenza di legittimità, in Cass. pen., 2024, p. 416.

[16] In tema di abuso di ufficio, cfr. Cass., Sez. VI, 17 aprile 2018, n. 34927, Delbono, in C.E.D. Cass., n. 273749.

[17] Ancora in tema di abuso di ufficio, v. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 22283, Zappini, in C.E.D. Cass., n. 28661, che ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di patteggiamento, cui era seguita una sentenza assolutoria, emessa nei confronti dei coimputati per il medesimo fatto, fondata sul presupposto dell’assenza della violazione di legge e dell’obbligo di astensione. Cfr. anche Cass., Sez. VI, 17 aprile 2024, n. 26627, in C.E.D. Cass., n. 286842, secondo cui «è suscettibile di revisione ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del concorrente morale nel delitto di concussione, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, all’esito di giudizio ordinario, del pubblico ufficiale imputato della condotta concussiva, posta l’inconciliabilità tra i fatti accertati nelle due pronunce».

[18] Si legge in motivazione: «entrambe le opzioni ritenute in contrasto […] ribadiscono l’esigenza di distinguere tra l’inconciliabilità di fatti e la divergenza di valutazioni giuridiche, riaffermando che quest’ultima manifestazione di ‘inconciliabilità’ resta fuori dal perimetro censurabile attraverso la revisione. Ed è tale concetto che si intende porre come presupposto insuperabile di ogni riflessione sull’ampiezza dell’indagine ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., pena altrimenti lo snaturarsi dell’istituto della revisione: da rimedio processuale straordinario si risolverebbe in un’operazione di riallineamento delle valutazioni giuridiche operate da diversi giudici in differenti processi, a prescindere dall’accertamento di verità del fatto sottostante, non coerente con il sistema di valori costituzionali posti a fondamento del sacrificio del giudicato. La divergenza di valutazioni giuridiche si rivela, dunque, una sorta di ‘pseudoinconciliabilità’ tra i precipitati delle prove, che solo apparentemente riguarda il ‘fatto’, viceversa essendo relativa alla visione che di quel fatto ha voluto dare il giudice attraverso la propria lettura logica».

[19] Corte cost. n. 200 del 2016.

[20] Concetto, quest’ultimo, che la Cassazione identifica con l’ipotesi in cui essi «color[i]no significativamente il fatto, unitariamente inteso alla stregua del dettato normativo e della fattispecie, disegnando il cono d’ombra entro il quale esso viene definito nella sua dimensione storico-naturalistica, ferma restando l’irrilevanza della sola divergenza tra valutazioni giuridiche».

[21] È, invero, pacifico che l’esistenza di una sentenza che affermi fatti inconciliabili con quelli posti a fondamento della sentenza di condanna di cui si chieda la revisione costituisce condizione necessaria e sufficiente per l’ammissibilità del giudizio di revisione, mentre, ai fini dell’accoglimento della richiesta, è necessario accertare che, sulla base della diversa realtà fattuale, irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato, il compendio probatorio sul quale si è basata la condanna impugnata sia irrimediabilmente compromesso. Tra le altre, cfr. Cass., Sez. I, 16 luglio 2014, Broccoli e altri, in C.E.D. Cass., n. 260238. In dottrina, anche per l’apparato bibliografico e giurisprudenziale, R. Casiraghi, La revisione, cit., p. 326.

[22] Le citazioni testuali sono tratte dal corpo motivazionale della sentenza in epigrafe.

[23] V. Manes, Revisione per inconciliabilità tra “fatti” e tutela dell’innocente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2025, p. 90.

[24] V. Manes, Revisione per inconciliabilità tra “fatti” e tutela dell’innocente, cit., p. 94.

[25] G. De Luca, voce Giudicato. II) Diritto processuale penale, in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1989, p. 2.