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16 Giugno 2022


La decisione delle Sezioni unite sull'impugnazione esperibile avverso la sentenza di condanna in abbreviato che non applichi la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero (informazione provvisoria)

Cass., Sez. un., u.p. 26 maggio - 13 giugno 2022, Pres. Cassano, rel. Di Salvo, proc. Banadin



Con ordinanza n. 4332/2021, la III Sezione della Corte di cassazione ha devoluto alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto:

«Se l’impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, la misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell’appello al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 579, comma 2, c.p.p.»;

«Se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p.».

Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della udienza pubblica del 13 giugno 2022, le Sezioni unite hanno dato ai quesiti le seguenti soluzioni:  

«prima questione: la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione (ai sensi dell'art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990) non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608 stesso codice»;

«seconda questione: se, in relazione alla omessa disposizione della misura di sicurezza della espulsione, è annullata la sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell'art. 623, comma l, lett. d), c.p.p.».

In attesa del deposito delle motivazioni, può leggersi in allegato l’ordinanza di rimessione (Cass., sez. III, 8 ottobre 2021 - dep. 8 febbraio 2022, n. 4332, Ramacci, Pres. Gentili, Rel. Manuali)

 

(Giulia Mentasti)