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16 Luglio 2025


Confisca per equivalente senza condanna: la Cassazione apre all’applicazione retroattiva dell’art. 578-bis c.p.p., con il limite dell’overruling sfavorevole

Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2025 (ud. 18 giugno 2025), n. 25200, Pres. Aprile, Rel. D’Arcangelo



Segnaliamo ai lettori la decisione della Sesta Sezione della Corte di cassazione, consultabile in allegato, in tema di applicabilità retroattiva della confisca c.d. senza condanna, ex art. 578-bis c.p.p.

Il caso di specie riguardava una serie di reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, per i quali il Tribunale di Roma aveva condannato l’imputato disponendo nei suoi confronti una duplice confisca: a) la confisca, ai sensi dell'art. 322-ter, comma 1, c.p., della somma di 30.000 euro in contanti rinvenuta nella cassaforte dell’uomo e ritenuta prezzo dei reati di corruzione accertati; b) ai sensi dell'art. 240-bis c.p., la confisca c.d. allargata della somma di euro 294.207 euro, rinvenuta nella sua disponibilità, in quanto ritenuta sproporzionata rispetto al reddito dell’uomo e di provenienza non giustificata.

In seguito, la Corte d’appello di Roma rilevava l’avvenuta prescrizione dei reati, revocando le pene e confermando le due confische, in applicazione della disciplina di cui all’art. 578-bis c.p.p.

La difesa ricorreva allora in Cassazione censurando l'erronea applicazione dell'art. 578-bis c.p.p., in violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché i reati di corruzione ai quali la misura ablativa si riferiva erano stati commessi nel 2013, e, dunque, in un momento antecedente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., la cui natura sanzionatoria ne avrebbe precluso al giudice l’applicabilità per il passato.

 

La decisione della Cassazione muove da una dettagliata ricostruzione dell’istituto di cui all’art. 578-bis c.p.p., introdotto nel 2018 recependo gli approdi della giurisprudenza, tanto europea quanto nazionale, in merito alla possibilità di mantenere l’effetto ablativo di talune forme di confisca in ipotesi di avvenuta prescrizione del reato, e presto riformato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, al fine di ricomprendervi anche forme di confisca per equivalente, ai sensi dell’art. 322-ter c.p.

Svolte tali premesse, la decisione della Corte si sofferma in primo luogo sulla confisca disposta sulla somma di 30000 euro, ritenuta prezzo dei reati di corruzione. A tal proposito, viene anzitutto richiamata la posizione, fatta recentemente propria anche dalle Sezioni unite[1], secondo cui alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria sia da riconoscere natura anche sostanziale, con conseguente applicabilità del principio di irretroattività della legge penale. Il principio viene, tuttavia, precisato alla luce delle statuizioni della sentenza Massini[2], con cui le Sezioni unite, oltre ad escludere l'ammissibilità del regime della solidarietà in materia di confisca tra concorrenti di un reato plurisoggettivo, hanno dettato «innovativi principi di diritto in ordine al discrimine tra confisca diretta e per equivalente del danaro e in ordine alla natura punitiva della confisca per equivalente».

 

Quanto al primo profilo, la Corte rileva che l’ablazione di somme di denaro, a lungo qualificata come confisca diretta in virtù della fungibilità del bene su cui insiste l’ablazione patrimoniale[3], è stata intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità come forma di ablazione diretta solo laddove sussista la prova del nesso di derivazione causale del bene rispetto al reato; qualora, viceversa, tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto[4]. Di qui l’annullamento con rinvio della decisione, «al fine di accertare, nel giudizio di rinvio, sulla base delle risultanze probatorie dei giudizi di merito, se sussista o meno un nesso di derivazione causale del bene rispetto al reato».

 

Al contempo, però, la Cassazione evidenzia come le Sezioni unite Massini abbiano messo in discussione l’ulteriore assunto, tradizionalmente sostenuto dalla giurisprudenza[5], relativamente al carattere eminentemente sanzionatorio della confisca per equivalente. In linea con la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui la confisca per equivalente prevista dall'ordinamento italiano sarebbe «caratterizzata da alcuni elementi che la rendono più paragonabile alla restituzione di un arricchimento ingiustificato ai sensi del diritto civile, che a una multa ai sensi del diritto penale»[6], le Sezioni unite hanno affermato che la confisca per equivalente assumerebbe «funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito».

 

In termini generali, perciò, «il superamento, pur non integrale, dell'affermazione del carattere sanzionatorio della confisca per equivalente, operato dalle Sezioni unite Massini, schiude […] la prospettiva dell'applicazione retroattiva anche di tale forma di ablazione, ove, come nella specie, non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato».

Nondimeno, la praticabilità di un’applicazione retroattività del disposto dell'art. 578-bis c.p.p. a una confisca per equivalente a carattere ripristinatorio viene esclusa nel caso di specie «in quanto concreterebbe un overruling sfavorevole e, dunque, violerebbe il principio di prevedibilità del diritto». Pur nella consapevolezza della complessità del tema, su cui la giurisprudenza di legittimità avrebbe per ora raggiunto approdi solo parziali, la Corte ritiene che tale soluzione, necessaria a garantire la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie per l’imputato a fronte del mutamento giurisprudenziale sfavorevole e ragionevolmente imprevedibile[7], si imponga in virtù di un’interpretazione dell’art. 578-bis c.p.p. conforme agli artt. 7 CEDU e 1. Prot. 1 CEDU.

Di qui l’affermazione secondo cui «l’interpretazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del mutamento giurisprudenziale intervenuto con riferimento alla natura della confisca per equivalente, ove, come nella specie, la stessa non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha tratto dal reato. Il superamento del pregresso consolidato assetto giurisprudenziale era, infatti, obiettivamente imprevedibile quando i reati di corruzione sono stati commessi (e, dunque, nel 2013), in ragione delle numerose pronunce della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, e della Corte costituzionale, che in quell'epoca hanno affermato la natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente».

 

Quanto, invece, alla confisca per sproporzione, la Corte disattende le censure della difesa secondo cui anche la confisca disposta sulla somma di 294.207 euro, incontrerebbe il limite del principio di irretroattività, stante la natura diretta riconosciuta dalla Corte al provvedimento ablatorio in questione: dopo aver evidenziato che la confisca per equivalente è qui disposta in relazione a fatti di corruzione, contemplati quali delitti presupposto della confisca allargata ex art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «e, dunque, da epoca ampiamente antecedente alle condotte di reato accertate dalle sentenze di merito», la Cassazione conclude ribadendo il principio di diritto secondo cui «l'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha previsto la possibilità di disporre la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. con sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, può essere applicata retroattivamente a tale confisca, che, avendo natura di misura di sicurezza atipica, è sottratta all'operatività del divieto di retroattività delle norme di sfavore»[8].

 

 

 

 

 

[1] Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2023 (ud. 29 settembre 2022), n. 4145, Esposito.

[2] Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2025 (ud. 26 settembre 2024), n. 13783, Massini.

[3] Cass. Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561; Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci; Sez. U, 18 novembre 2021, n. 42415.

[4] Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2025 (ud. 26 settembre 2024), n. 13783, Massini.

[5] Cass., Sez. Un., 22 novembre 2005, n. 41936, Muci; Sen. Un., 23 aprile 2013, n. 18374, Adami; Cass. Sez. Un., 5 marzo 2014, n. 10561; Sez. Un., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci; Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2023 (ud. 29 settembre 2022), n. 4145, Esposito.

[6] Corte EDU, 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani contro Italia, § 74.

[7] Corte EDU, 10 ottobre 2006, Pessino c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Rio Prada c. Spagna.

[8] Cass. pen., Sez. 2, 14 gennaio 2025 (ud. 11, luglio 2024), n. 1729, Ronca.