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21 Agosto 2025


Liberazione anticipata e LPU sostitutivo: un’altra sentenza della Cassazione

Cass. pen., Sez. I, Sent., 21 maggio 2025 (ud. 20 marzo 2025), n. 18955, Pres. Casa, Rel. Poscia



Oltre alla sentenza n. 22662/2025 – già commentata in questa Rivista con una scheda di D. Bianchi – segnaliamo ai lettori anche la sentenza n. 18955/2025 con cui la Cassazione ha ribadito che la liberazione anticipata si applica al condannato al lavoro di pubblica utilità sostitutivo (LPU) e che la relativa competenza appartiene al magistrato di sorveglianza (non invece al giudice dell’esecuzione), confermando l’indirizzo espresso con la pronuncia n. 10302 del 2025. Tale decisione non aveva peraltro posto fine al contrasto giurisprudenziale sorto in sede di merito (sul quale si rinvia a una precedente scheda).

Quanto alla prima questione, la Corte ha fugato ogni incertezza circa l’applicabilità della liberazione anticipata al LPU, secondo lo schema argomentativo adottato nella richiamata pronuncia. Rilevano anzitutto gli indici testuali: la misura è equiparata, ai sensi dell’art. 57, c. 1, l. n. 689/1981, alla pena detentiva; inoltre, i rinvii di cui al successivo art. 76 rendono applicabile alle pene sostitutive, «in quanto compatibile», la liberazione anticipata. D’altronde, ad avviso del Supremo collegio, non possono ravvisarsi nell’ordinamento profili di incompatibilità. Da un lato, infatti, la natura detentiva della misura in espiazione non è più un presupposto essenziale per la concessione del beneficio; dall’altro, ciò che più rileva è il carattere risocializzante della pena, del quale il LPU – concepito come “pena-programma” – è certamente provvisto.

Anche con riguardo alla competenza, la Corte ha confermato l’indirizzo espresso in precedenza. È pur vero che l’impianto della l. n. 689/1981 attribuisce al giudice che ha applicato il LPU la competenza in ordine a ogni questione relativa all’esecuzione della pena, circostanza in virtù della quale una parte della giurisprudenza di merito ha individuato in tale giudice l’organo chiamato a riconoscere la liberazione anticipata. Tuttavia, sottolinea la Corte, le previsioni che disciplinano l’applicazione del beneficio attribuiscono in modo inequivoco la relativa competenza al magistrato di sorveglianza. Si è così ribadito, in conclusione, che «[e]ventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco».

 

(Luigi Parodi)