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04 Novembre 2021


Applicabilità alla confisca per equivalente dei limiti al pignoramento di somme di denaro previsti dall’art. 545 c.p.c.: la questione alle Sezioni unite

Cass., Sez. III, ord. 7 settembre 2021 (dep. 22 ottobre 2021), n. 38068, Pres. Rosi, est. Aceto



Pubblichiamo in allegato l’ordinanza con cui la Sezione III della Cassazione, rilevato un contrasto interpretativo sulla questione, ha deliberato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite perché chiariscano «se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato».

L’udienza davanti alle Sezioni unite è fissata per il 24 febbraio 2022.