Cass. Sez. un, u.p. 26 settembre 2024, Pres. Cassano, Est. Silvestri
Con l’ordinanza n. 22935, depositata lo scorso 6 giugno 2024 (e consultabile in allegato), la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione, ravvisando la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale «aspro e annoso, su un tema complesso e su un istituto dalle ricadute incisive sui diritti del cittadino», aveva investito le Sezioni unite della seguente questione controversa: «se, in caso di concorso di persone nel reato, la confisca per equivalente del relativo profitto possa essere disposta per l'intero nei confronti di ciascuno dei concorrenti, indipendentemente da quanto da ognuno percepito, ovvero se ciò possa disporsi soltanto quando non sia possibile stabilire con certezza la porzione di profitto attribuibile a ognuno oppure ancora se la confisca debba essere comunque ripartita tra i concorrenti, in base al grado di responsabilità di ciascuno o in parti eguali, secondo la disciplina civilistica delle obbligazioni solidali»
Con l’informazione provvisoria n. 12/2024, le Sezioni unite hanno comunicato che – all’esito dell’udienza dello scorso 26 settembre – sono pervenute all’enunciazione del seguente principio di diritto: «La confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale. In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti».
In attesa di conoscere le motivazioni delle Sezioni unite, che verranno pubblicate su questa Rivista non appena disponibili, può leggersi in allegato il testo dell’ordinanza di rimessione.
(Gabriele Ponteprino)