Cass., Sez. un., c.c. 25 febbraio 2021, Pres. Cassano, rel. Boni
Con ordinanza 31209/2020, la I Sezione della Corte di cassazione, rilevato un contrasto interpretativo sul punto, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché si pronunciassero sulla questione «se la confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il c.d. reato “spia”, ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della camera di consiglio del 25 febbraio le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «Il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis cod. pen., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato “spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima».
In attesa delle motivazioni, che pubblicheremo non appena depositate, sulla questione può leggersi in questa Rivista una nota di Antonio Gatto.
(F.L.)