Cass., Sez. III, ord. 16 marzo 2022 (dep. 20 aprile 2022), n. 15229, Pres. Marini, est. Corbo, ric. Esposito
In attesa di ospitare contributi di commento, segnaliamo subito ai lettori, per la rilevanza, il deposito dell’ordinanza con cui la III Sezione, all’esito dell’udienza pubblica del 16 marzo scorso (come segnalato dall’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte), ha deliberato la rimessione del ricorso alle Sezioni unite affinché risolvano il contrasto relativo alla questione «Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto, previo accertamento della responsabilità dell'imputato, e il fatto sia anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019 n. 3 che ha inserito nell'art. 578-bis c.p.p. le parole 'o la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p.».
L'udienza per la discussione davanti alle Sezioni unite è fissata per il 29 settembre 2022.
(F.L.)