Sez. un. c.c. 26 ottobre 2023, Pres. Cassano, rel. Silvestri (informazione provvisoria)
Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all’esito della camera di consiglio del 26 ottobre 2023, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione controversa: «Se per il soggetto destinatario di un provvedimento di confisca c.d. allargata o di sequestro finalizzato a tale tipo di confisca il divieto - già stabilito dall'art. 12-sexies, co. 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, come sostituito dall'art. 31 della l. 17 ottobre 2017, n. 161 e oggi previsto dall'art. 240-bis, co. 1 c.p. - di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, valga anche per i cespiti acquistati prima del 19/11/2017, ossia prima del giorno di entrata in vigore dell'art. 31 della legge n. 161 del 2017».
Secondo l’informazione provvisoria n. 14/2023 diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione: «Affermativa, fatta eccezione per i beni oggetto della confisca o del sequestro ad essa finalizzato acquistati con entrate di denaro ricomprese nel lasso temporale tra il 29 maggio 2014, data della pronuncia delle Sezioni Unite n. 33451/2014 rie. Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161/2017».
La decisione è stata assunta sulle conclusioni difformi del Procuratore generale.
L’ordinanza di rimessione della III Sezione penale (n. 24335 del 30 marzo 2023, dep. 6 giugno 2023) può leggersi in allegato.