Cass., Sez. un., c.c. 24 febbraio 2022, Pres. Cassano, rel. Andreazza, ric. Cinaglia
Con ord. 38068/2021, la III Sezione della Cassazione, rilevato un contrasto interpretativo sulla questione, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché chiarissero «se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego – comprese quelle dovute a titolo di licenziamento – nonché a titolo di pensione, di indennità, che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.».
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 – sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti – attesa la riconducibilità degli stessi all’area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione».
In attesa del deposito della motivazione, può leggersi in questa Rivista l'ordinanza di rimessione.