A distanza di un anno dalla scomparsa del Prof. Giuseppe De Luca, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Roma Tre”, in collaborazione con la Camera Penale di Roma e con la Rivista “Centoundici”, il 1° ottobre 2025 si è tenuto il Convegno “Tecniche delle garanzie e umanità del processo penale”.
Dopo i rituali indirizzi di saluto del Direttore del Dipartimento, Prof. Antonio Carratta, ha preso la parola il Prof. Giovanni Paolozzi, chiamato a presiedere la prima sessione del Convegno. Dopo aver ricordato alcuni dei giuristi più rappresentativi del secolo scorso, si è soffermato sulla figura di Giuseppe De Luca, sottolineando come il suo pensiero ruotasse attorno ad una precisa convinzione: il processo è garanzia e la garanzia si fonda sulla prova.
Prima di entrare nel vivo dei lavori, “l’ultimo ricordo” del Prof. De Luca è stato tracciato dall’Avvocato Ambra Giovene e dalla Presidente Mirella Cervadoro, entrambe onorate dall’averne potuto condividere l’ultimo percorso di vita e di riflessione. L’Avv. Giovene ha messo in risalto la dimensione di intensa analisi della realtà che ne ha caratterizzato il pensiero negli ultimi anni, spinto dalla convinzione che soltanto “la cultura ci allontana dalla idea della morte”. La Pres. Cervadoro, invece, ha evidenziato la costante attenzione di De Luca alla divulgazione del sapere scientifico, tradottasi, in tempi recenti, nella pubblicazione sulla rivista “Diritto e Costituzione”, di uno sei suoi ultimi scritti, l’articolo “Gioco (e processo)”.
La Relazione introduttiva è stata svolta dal Prof. Giulio Illuminati, il quale, prendendo le mosse dal titolo del Convegno, ha, immediatamente, sottolineato la profonda sensibilità del Prof. De Luca nei confronti della tecnica, quale elemento imprescindibile nell’ottica della progressione e del rispetto dei valori umani.
Inevitabile il confronto con Carnelutti, maestro di De Luca, da cui l’allievo ha sicuramente tratto l’esigenza di mettere al centro dello studio del processo l’uomo, anche attraverso l’opera di immedesimazione da parte del giudice e dell’avvocato. La forza di tale pensiero è passata per un mezzo privilegiato di trasmissione, prerogativa di pochi, ovvero il carisma.
Il Prof. Illuminati si è, poi, concentrato sull’importanza scientifica degli studi di Giuseppe De Luca, figura chiave nella legittimazione scientifica della procedura penale.
In questa prospettiva, sono state ricordate la prima opera monografica del 1953, intitolata “Lineamenti della tutela cautelare penale”, e la seconda su “I limiti soggettivi della cosa giudicata penale”, con la quale si demolisce il mito della sentenza irrevocabile come accertamento efficace erga omnes, contestando aspramente il principio secondo cui la sentenza irrevocabile sarebbe suscettibile di rappresentare la verità dei fatti in essa attestati. Così anticipando, di diversi anni, le pronunce con cui la Corte Costituzionale ha escluso la vincolatività del giudicato nei confronti delle parti non messe in condizione di partecipare al processo. Principio successivamente ratificato anche dal codice di procedura penale.
Il Relatore ha, infine, posto la sua attenzione sugli studi di De Luca in materia di prova. Da qui, la posizione argomentativa della prova, tale per cui la formazione della stessa richiede necessariamente il confronto dialettico delle parti. In questo senso, la legalità della prova appare strettamente connessa con il principio del libero convincimento. Teorie che trovano conferma anche nell’ultimo scritto “Gioco (e processo)”, laddove l’Autore chiarisce che nella logica del contraddittorio assume fondamentale importanza l’accettazione delle regole del gioco.
Sul tema “Radici cattolico-liberali, etica del processo e ideali di riforma” sono, poi, intervenuti i Professori Loredana Garlati e Marco Nicola Miletti, coordinati dal Prof. Oliviero Mazza.
Nell’introdurre il tema, il Prof. Mazza si è soffermato sull’evidente connessione tra l’etica del processo e gli ideali di riforma, emergente, in maniera chiara, nella premessa di De Luca ai lavori del Convegno “La riforma del processo penale”, tenutosi presso l’isola di San Giorgio nel 1961.
Una connessione che appare riconducibile alla preoccupazione di mettere l’uomo al centro della vicenda processuale, in chiave di garanzia dei suoi diritti fondamentali.
Ne segue il riferimento a una verità processuale, necessariamente guidata da solide regole di acquisizione di valutazione della prova, affinché non si perda di vista la dignità delle persone coinvolte e si garantisca il contraddittorio come valore democratico.
Da mettere in luce, infine, il riformismo etico che ha condotto De Luca a dolersi del mancato sviluppo dell’auspicato codice accusatorio a causa di un difetto culturale. Perché persino la migliore riforma non riuscirà mai ad attecchire se non è accompagnata da un cambiamento della cultura.
Proprio tale convinzione accusatoria, pur senza rinunciare ad una visione critica e profetica col senno di poi, condusse De Luca, già nel lontano 1961, ad elaborare una serrata critica all’archetipo inquisitorio.
In quest’ottica, la Prof.ssa Garlati ha ribadito il concetto più volte espresso da De Luca, secondo cui la tecnica inquisitoria sarebbe pura analisi rivolta a far rivivere il passato. Ora, come allora, l’opinione pubblica tende a confondere la giustizia con il giustizialismo.
Ha, poi, rilevato quanto la lezione sulla breve stagione del “garantismo accusatorio” rappresenti un monito di straordinaria attualità. Altrettanto attuale è la regola per cui ogni cambiamento del processo penale deve, necessariamente, essere sorretto dal mutamento della cultura che ruota attorno ad esso. È stata, infatti, l’esperienza a dimostrare, con amaro disincanto, che la perdurante vitalità di un codice dipende dal modo in cui sarà vissuto.
Simile consapevolezza ha condotto De Luca a porre sempre particolare attenzione, non tanto al tecnicismo, quanto, piuttosto, alla difficile arte del giudicare, nutrendo passione e rispetto sia per chi quell’arte la esercita, sia per chi la subisce.
Ciò significa, ribadendo un’ulteriore lezione, che bisogna travalicare gli angusti confini dell’esegesi della norma, frutto di un legislatore per un verso dormiente e, per altro verso, assolutamente febbrile, per aprirsi a più ampi orizzonti, alla filosofia, alla storia e alla letteratura.
Impossibile, poi, non rilevare nel pensiero di De Luca quella vena mistico-religiosa che lo condusse ad immaginare il processo quale luogo di garanzia, contraltare di quella parte di sofferenza ineliminabile. Non appare, allora, un paradosso quell’idea del processo come gioco. Ovvero un processo in cui la sofferenza subita passivamente nella tecnica inquisitoria cede il passo al riconoscimento in capo all’imputato del diritto di partecipare alla contesa, da garantire attraverso il rispetto della sua dignità e, soprattutto, la previsione di una serie di regole, in grado di delineare una sfida ad armi pari.
Il Prof. Miletti, dopo essersi soffermato sulla grande sensibilità storica e sull’antiformalismo inquieto di matrice carneluttiana quali elementi caratteristici della riflessione di De Luca, si è ricollegato al tema della casualità del gioco processuale. Il convincimento del giudice, quale obiettivo finale, è potenzialmente idoneo a rendere illusorio l’onere della prova.
In tempi non sospetti, De Luca spiegava che la configurazione quale parte del ruolo del P.M., oltre a rispondere ad un’esigenza di meccanica processuale, si ispira anche ad un principio di etica giudiziaria, ammonendo ad abbandonare ogni freddo ed esasperato tecnicismo capace di offuscare la realtà del giudizio.
Significativo, poi, il richiamo agli scritti della metà degli anni ’60, in cui esprimeva le proprie perplessità circa il formalismo imperante nella processualistica, quale fonte della disumanizzazione della figura del giudice. Per tale via, progressivamente svaniva il carattere dilemmatico della conoscenza, a vantaggio del sillogismo.
Di talché, la decisione del giudice sembrava destinata a rappresentare l’accertamento di un fatto esterno, certo ed oggettivo. E De Luca era assai critico nei confronti di tale visione statistica e quantitativa del diritto meramente fattuale, fondata sulla convinzione che i fatti si possano conoscere nella loro effettiva oggettività.
Il Prof. Miletti ha, infine, concluso richiamando le parole, secondo cui “l'oblio del passato e la perdita della memoria, di cui soffre l'epoca attuale, si risolve in fondo in un atto di violenza. La violenza della cancellazione ha una carica di effrazione più forte di quella della frattura”.
Nella seconda sessione del Convegno, presieduta dall’Avv. Lorenzo Zilletti, i Professori Rosita Del Coco, Francesco Nicola Morelli e Giulia Fiorelli, coordinati dal Prof. Daniele Negri, hanno trattato il tema “Dogmatica processuale, garanzie individuali e controllo sociale”.
Nell’introdurre la sessione, Zilletti si è soffermato su un concetto, apparentemente provocatorio, più volte espresso da De Luca: “ciò che distingue la violenza del bandito o del giustiziere da quella del poliziotto è la divisa”. Vale a dire, è la divisa che distingue l’arresto da un sequestro di persona, la violazione di domicilio da una perquisizione domiciliare e così via. Si tratta di metafora assai incisiva, idonea a definire l’idea del processo come strumento di controllo sociale.
L’introduzione dell’argomento è stata, invece, affidata al Coordinatore Prof. Negri, che, nel rappresentare il tema oggetto della sessione, ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcune linee e, in particolare, sulla dogmatica processuale, sulle garanzie individuali e sul controllo sociale.
In tale ottica, è stata messa in evidenza la capacità di De Luca di elevare la dogmatica processuale a strumento di emancipazione del diritto dalla forza della violenza, ovvero dalla coercitio. In questo senso, il meccanismo che porta all’applicazione di misure cautelari viene descritto come un processo nel processo.
Punto cardine del ragionamento è l’art. 27 della Costituzione, da cui discende il principio del favor libertatis e per il cui tramite il rischio dell’errore si sposta dall’imputato allo Stato, gravando, quindi, sull’autorità.
In tale prospettiva, le garanzie individuali diventano tecnica delle garanzie e lo strumento di cui ci si serve dogmaticamente per perseguire il risultato di tutela è, a ben vedere, rappresentato dal criterio di proporzionalità.
Simili ragionamenti condussero De Luca ad enunciare chiaramente il criterio del minimo sacrificio necessario, anticipando di decenni le pronunce della Corte Costituzionale sul punto. Toccherà al legislatore e, in effetti, sarebbe dovuto toccare al legislatore, il compito di colmare le lacune che si riscontrano sul piano normativo in questo settore, in modo da offrire al giudice parametri di valutazione idonei a orientare l’esercizio del suo potere discrezionale nel più assoluto rispetto della presunzione di non colpevolezza.
Tutto ciò nella consapevolezza che il presupposto di partenza sia, inevitabilmente, rappresentato dall’assimilazione dell’imputato al colpevole e che le scelte compiute dal giudice risentano, quindi, dei persistenti influssi culturali di tradizioni inquisitoria, degli orientamenti di impronta autoritaria e persino dei retroscena psicologici.
De Luca, guardando al mondo che lo circondava, denunciava così la distorsione del sistema, censurando la cattura disposta per fini di esemplarità e di prevenzione sociale e, quindi, la prevalenza dell’interesse pubblico sulla considerazione del valore della libertà individuale. Inaccettabile, insomma, un processo concepito come una specie di liturgia della giustizia cui partecipa il popolo intero, attraverso la figura complessa e ambigua del Pubblico Ministero, percepito dal sentire comune quale astratta personificazione degli interessi della società intera di fronte alla persecuzione del delitto. Ancora una volta, una riflessione dotata di sconcertante attualità.
Sul problematico aspetto culturale, idoneo ad incidere sul potere cautelare si è, poi, soffermata la Prof.ssa Del Coco, rilevando che, nella riflessione di De Luca, la presunzione rappresenta l’antitesi della discrezionalità del giudice.
Costante l’attenzione mostrata da De Luca nei confronti dell’attività del giudicare, definita e delineata attraverso la profonda capacità di cogliere, per un verso, la tragicità del momento del giudizio e, per altro verso, la dimensione dinamica, progressiva della decisione, frutto di una sequenza di accertamenti “allo stato” e non definitivi.
Dopo essersi soffermata sulla evidente lungimiranza del pensiero di De Luca, ha richiamato il lavoro sull’autopoiesi, nell’ambito del quale la legalità rappresenta un mezzo, un derivato della legittimazione. Ciò significa che se l’elemento derivato, vale a dire la legalità, prende il sopravvento su quello originario, ovvero la legittimazione, simile inversione concettuale non può che risolversi in una palese anomalia istituzionale in grado di condurre all’autocrazia. E oggi, con il diritto giurisprudenziale, si va persino oltre alla legalità.
L’intervento del Prof. Morelli ha, invece, preso le mosse dal presupposto, emerso nel corso del Convegno, della perdita della dimensione dogmatica da parte della dottrina.
Da qui, viene dipinta l’immagine di un De Luca che decostruisce, con le sue opere e le sue riflessioni, la dogmatica tradizionale, attraverso una diversa chiave di lettura dei fenomeni, a partire dal concetto di verità materiale. Si tratta di un’opera di decostruzione di fondazione chiaramente etica, che, per De Luca, nasce da un’istanza fortemente democratica, volta a considerare più interessi, nell’ottica dell’accertamento.
Con l’intento di attualizzare simili concetti, il Relatore ha, poi, evidenziato quanto la dissimulazione sia diventata ostinata e manifesta anche a livello internazionale. D’altro canto, lo stesso De Luca diceva: “il processualista vede nello specchio del processo riflettersi la crisi del mondo che lo circonda”.
In questa prospettiva, l’attenzione per gli interessi di tutti ha portato ad una serie di degenerazioni. Si pensi, per esempio, al prepotente ruolo della vittima che, ormai, si impone nelle norme e nella giurisprudenza in maniera assolutamente palese. La necessità di far dialogare le prove nell’ambito europeo, poi, ha completamente fatto perdere l’identità della prova nell’ambito nazionale.
Si assiste, insomma, al primato della tecnica quale manifestazione dell’odierna autorità. Ciò significa, ha spiegato il Relatore, che l’interprete è oggi al servizio della tecnica, nella prospettiva della pretesa di un processo che soddisfi esigenze di efficienza di tipo organizzativo, piuttosto che di tipo cognitivo e di garanzia della libertà.
L’antidoto a tale deriva deve consistere nell’adozione di un atteggiamento epistemico, perché la verità si pone in contrapposizione rispetto all’autorità, intesa quale volontà: volontà e verità rappresentano, invero, due poli opposti.
Secondo De Luca, l’arbitrio dell’inquisitorio discende dal mancato contatto del giudice con la materia cognitiva, con il fatto probatorio. In seguito, però, il perseguimento dell’obiettivo della verità materiale – verità ipostatizzata – ha intaccato il rapporto tra il giudice e la regola processuale, per mezzo di una sorta di ribellione del giudicante. Di qui, il doppio arbitrio, nell’applicazione e nell’interpretazione della legge processuale e, più in generale, nell’accertamento del fatto poiché, accantonate le voci delle parti, subentra una ricostruzione autonoma ad opera del giudice, secondo un’idea di verità materiale unica.
Un concetto che, ribadisce il Relatore, ben si comprende attraverso le parole di De Luca secondo cui “il codice non è più schiavo di un modello utopistico di sapienza che contempla verità astratte, ma ha finito per essere schiavo del giudice e delle sue verità narrative, scelte in quanto coerenti con la sua narrazione preferita”.
E, allora, poiché l’arbitrio si può manifestare in ogni modello processuale, in quanto rappresentazione del potere, diviene fondamentale costruire un concetto di verità che pretenda di essere logicamente esclusiva alla fine del dibattimento. Tutto ciò nella consapevolezza di dover prediligere una nozione funzionale di verità, giacché, come sostenuto da De Luca, non esiste una nozione di verità universale, monista e ipostatizzata.
Il significato del rifiuto di un’idea monista di verità ipostatizzata, conclude Morelli, significa che dobbiamo teorizzare un concetto di verità necessaria esclusiva, senza rinunciare alla ricerca della verità. Non possiamo affidare al giudice una verità probabilistica, per quanto contraddistinta da probabilità logica, perché, in tal modo, verrebbe autorizzato al massimo arbitrio possibile, consentendo la preordinazione della prova, per sua natura facilmente manipolabile in sede valutativa, alla verità prescelta.
Sulla concezione “mitologica” del giudicato come verità assoluta ed erga omnes, frutto di un fraintendimento logico-formale che ne esalta la funzione di stabilizzazione a scapito delle garanzie, si è soffermata anche la Prof.ssa Fiorelli.
Emblematico è il tema della dichiarazione di falsità documentale: apparentemente settoriale, ma in realtà rivelatore delle tensioni tra la stabilità dei traffici giuridici e l’inviolabilità del diritto di difesa, nonché del rischio di introdurre un “giudicato parziale” e, sotto mentite spoglie, la vecchia pregiudiziale penale, come già paventato a proposito dell’art. 238-bis c.p.p.
Con grande lungimiranza, De Luca ha anticipato i problemi connessi all’efficacia ultra partes e alle derive pregiudiziali, recepiti poi dal legislatore del 1988 che ha scelto di confinare il giudicato entro limiti rigorosi.
Questa insofferenza verso la forza “espansiva” della sentenza che trascende i confini del processo, e, da regola del caso concreto, tende a trasformarsi in regola per altri casi, rivela in controluce una tensione che non si esaurisce sul terreno dell’accertamento del fatto, coperto da giudicato, ma investe anche il momento dell’applicazione del diritto, riproponendosi oggi nel dibattito sulla storicità delle fonti della certezza giudiziale e sul ruolo del precedente.
Basti pensare al meccanismo di rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite, previsto dall’art. 618 comma 1-bis c.p.p., che ha conferito al principio di diritto un’efficacia vincolante destinata a proiettarsi ben oltre il processo in cui viene enunciato. Si tratta di uno strumento pensato per garantire certezza, intesa come stabilità e coerenza complessiva del sistema; se non ancorato al principio di legalità, rischia di trasformare il principio di diritto in fonte parallela di diritto.
Ancora una volta resta intatta l’attualità dell’insegnamento di De Luca, in quanto, ogni volta che la certezza si affida a meccanismi che pretendono di elevare a verità assoluta la decisione, si corre il rischio di smarrire la centralità delle garanzie e di incrinare il principio di legalità, unico vero presidio contro derive autoritarie del processo.
Sul tema “Difesa penale, peso della toga e «umane cose»” sono intervenuti il Prof. Angelo Alessandro Sammarco, l’Avv. Giuseppe Belcastro e il Prof. Fabrizio Siracusano, coordinati dal Prof. Luca Lupária.
Nell’introdurre l’ultimo argomento del Convegno, il coordinatore Lupária ha ricordato il notevole spessore del De Luca avvocato, la cui costante attenzione rivolta all’uomo, lo condusse, a fronte di indagini mosse da spirito politico piuttosto che dalla notizia di reato, ad ammonire il giudice, perché “gli imputati si giudicano e non si sfasciano!”.
Ha preso, poi, la parola il Prof. Sammarco, allievo anche nella professione.
L’esperienza di chi ha condiviso l’esercizio della professione ha reso possibile dipingere l’immagine di un professionista, un avvocato che non si è mai nascosto dietro facili tesi, non è mai giunto a scomodi compromessi.
Un giurista-avvocato la cui attenzione è rimasta costantemente rivolta alle “umane cose”, ben consapevole della fragilità umana rispetto alla macchina della giustizia. Uno stratega processuale in grado di programmare la propria attività difensiva, pianificando a tavolino la strategia difensiva con estrema razionalità. Del resto, il termine avvocato deriva da advocatus, cioè “chiamato per stare accanto”, per assistere ed in questo senso De Luca è stato capace di interpretare magnificamente la funzione.
Sul ruolo dell’avvocato è intervenuto anche l’Avv. Belcastro, il quale ha colto l’occasione per evidenziare che, proprio quest’anno, l’Unione delle Camere Penali Italiane ha organizzato un incontro presso l’isola di San Giorgio per discutere in merito ad una proposta di riforma del processo penale. Si tratta, a ben vedere, di una scelta non casuale. In quella stessa sede molti anni addietro, si riunirono illustri pensatori, tra cui il giovane De Luca, proprio per un libero e fruttuoso scambio di idee in vista del progetto di riforma del codice di procedura penale. All’esito di tale esperienza, De Luca scrisse l’introduzione ai “Quaderni di San Giorgio”.
Simile esperienza ha rappresentato un chiaro esempio della rinnovata vitalità della scienza e della tecnica del processo penale, fondamentali ai fini del rinnovamento del sistema legislativo.
In un contesto di questo tipo, ha evidenziato Belcastro, il ruolo dell’avvocato diviene quello di introdurre, nell’ambito di una riflessione di alto livello, l’esperienza maturata quotidianamente nelle aule di giustizia.
Riprendendo, poi, l’idea del processo come gioco, il Relatore ha precisato quanto la presunta affermazione di una “cultura della giurisdizione”, tale da accomunare il Pubblico Ministero al Giudice, sia idonea di per sé ad alterare l’equilibrio del gioco. Di qui, il gioco come sistema adversarial del processo e, quindi, come fondamento della necessità della regola.
In questo senso, il processo, perseguendo lo scopo di accertare le responsabilità, appare costituito da un sistema di regole che limita l’esercizio dell’estremo potere autoritativo.
Ciò significa che bisognerebbe guardare al processo e alle relative riforme nella prospettiva di futuri potenziali imputati, non soltanto nella prospettiva degli avvocati e dei professori universitari.
In linea con gli interventi precedenti, anche il Prof. Siracusano ha riservato particolare attenzione al ricordo del De Luca avvocato. Il peso della toga richiama il concetto di amore per la toga che riecheggia anche nel pensiero di De Luca. Attraverso la toga, infatti, l’avvocato scopre com’è nella realtà il diritto vivente. E De Luca arriva persino a preconizzare il diritto vivente.
Metaforicamente il peso della toga grava sul difensore dell’imputato, a sua volta gravato dal peso del processo, avvertito già come pena. In questa prospettiva, deve essere ribadita l’esigenza del rispetto delle regole del gioco, poiché il cerimoniale diviene una sorta di valvola di sicurezza, in grado di assorbire critiche, obiezioni e sentimenti.
Nel prendere le mosse da tali considerazioni, De Luca ammoniva circa il pericolo della disumanizzazione del processo penale. Assolutamente da prevenire e scongiurare la frattura tra il processo e la vita, tra il processo che tende a ridursi a un mero apparato spettacolare, le esigenze di umanità e la libertà che esso dovrebbe servire a tutelare.
Il Prof. Luca Marafioti, organizzatore del Convegno, nonché allievo di De Luca, ha concluso i lavori.
Nell’esprimere sincera gratitudine e profonda nostalgia per gli insegnamenti di De Luca, si è soffermato sulle idee dell’autoresponsabilità rispetto al limite e della certezza in senso garantistico.
Ha ricordato un “fuoriclasse” del garantismo di radici cattolico-liberali e il suo insegnamento sulla dimensione umana del processo, senza sottovalutare il peso dell’inchiesta, tale da tradursi, di fatto, in un “pregiudizio di conferma”.
Del resto, come affermava De Luca: «l’inquisitore tende a sopravvalutare tutto ciò che conferma l’ipotesi iniziale e a svalutare tutto ciò che la contrasta». Tali parole, benché proferite in tempi lontani, effigiano tutto ciò che è accaduto nell’attuale esperienza processuale, vissuta nelle aule universitarie e nella quotidianità caratterizzata dal peso della toga.
Confermata, poi, l’assoluta attualità del pensiero di De Luca con riferimento ad alcuni concetti chiave quali il principio di proporzionalità e la prova come argumentum. Così come la difficoltà nell’evoluzione e nel cambiamento del ruolo dell’avvocato, che passa dalla lamentazione o perorazione ad artifex, nel quadro di quella concezione dialogica del convincimento giudiziale, di cui con tanta passione De Luca parlava.
(Marta Santamaria)