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17 Ottobre 2025


Decreto sicurezza e 'scippo' del disegno di legge al Parlamento: alla Consulta il conflitto di attribuzioni sollevato dall'On. Magi. Le ragioni di una difficile ammissibilità


L'atto con il quale è stato promosso dall'On Magi il conflitto di attribuzione, qui pubblicato in allegato, è stato diffuso dall'On. Magi in occasione di una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati, alla presenza di alcuni giornalisti e professori che sono intervenuti (clicca qui per il video).

 

1. Lunedi 20 ottobre la Corte costituzionale prenderà in esame il controverso decreto-legge “sicurezza” (n. 48 del 2025). Ad essere oggetto d’impugnazione non è una sua qualche disposizione, ma l’intero atto normativo. E non per i suoi contenuti di più che dubbia costituzionalità, bensì perchè la procedura seguita nel deliberarlo ha interferito in un procedimento legislativo in corso: il Governo – come si ricorderà – travasò nel suo decreto un disegno di legge già approvato alla Camera e in dirittura d’arrivo al Senato, espropriandolo al Parlamento.

Il ricorso che ora chiama in causa la Consulta non è promosso da un giudice durante un processo, nato da uno dei tanti reati di nuovo conio così introdotti. Proviene, invece, da un singolo deputato (l’on. Magi) che lamenta, nell’iter descritto, il sostanziale svuotamento della funzione parlamentare e l’evidente lesione delle proprie prerogative costituzionalmente riconosciute.

Tecnicamente, si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. La Corte costituzionale, dunque, non misurerà direttamente la costituzionalità della normativa introdotta dal decreto “sicurezza”. Dovrà, semmai, giudicare se le modalità attraverso le quali il Governo ha agìto abbiano illegittimamente vanificato le attribuzioni che la Costituzione assegna ad ogni parlamentare.      

In gioco c’è – come chiede il ricorso – l’annullamento del decreto-legge, assunto in assenza dei necessari requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza: deliberandolo, il Governo avrebbe «leso gravemente le prerogative delle Camere e, insieme, dei singoli parlamentari».

 

2. Il solo modo per non sbagliare previsioni è non farle. Correrò il rischio, affermando che difficilmente il conflitto in esame sarà dichiarato ammissibile e affrontato nel merito. Al tempo stesso, è altrettanto facile predire che tale esito sarà strumentalizzato dal Governo e dalla sua maggioranza, a smentita dei tanti (oltre 250 costituzionalisti, l’Associazione Italiana dei professori di diritto penale, l’UCPI, l’ANM) che, di quel decreto-legge, hanno denunciato i gravissimi profili di incostituzionalità e l’impostazione autoritaria e illiberale, in alcune norme addirittura più feroce del codice Rocco.  

Sullo sfondo, incombente, resta il problema di come rimediare e, prima ancora, prevenire l’abuso nel ricorso alla decretazione d’urgenza. Tanto più se adoperata – come in questo caso – per moltiplicare i reati, inasprire le pene e aggravare la detenzione.

 

3. Sgombriamo il tavolo da un falso problema: ogni deputato o senatore può sollevare un conflitto tra poteri, se e quando sia in gioco una sfera di prerogative che, per Costituzione, spettano al singolo parlamentare: in ordine – ad esempio – all’esercizio del libero mandato (art. 67), al potere di iniziativa legislativa (art. 71, comma 1), alla partecipazione alle discussioni e alle deliberazioni, comprensiva del potere di proporre emendamenti (art. 72). È quanto la Consulta ha riconosciuto espressamente con ord. n. 17/2019, più volte confermata.

Che, poi, nessun ricorso del genere abbia fatto breccia non smentisce l’assunto: la relativa inammissibilità, infatti, è sempre derivata da come il conflitto si atteggiava in concreto. In tutti i casi finora portati alla sua attenzione, infatti, la Corte costituzionale non ha mai rilevato una lesione diretta e specifica delle attribuzioni del parlamentare ricorrente.

Sul punto, il suo è sempre stato un preliminare scrutinio a maglie strette, per evitare un duplice pericolo: l’eccessiva politicizzazione del contenzioso costituzionale e – specularmente – l’eccessivo interventismo della propria giurisdizione nella dialettica politico-parlamentare. Evenienze che non fanno bene né all’indipendenza della Consulta né all’autonomia della politica.

 

4. Il caso ora in esame, come già in passato, riguarda la dinamica del procedimento legislativo. Ma, diversamente dai precedenti (nati da situazioni conflittuali interne all’Assemblea), questa volta «l’attacco alle prerogative dei singoli parlamentari viene da un potere esterno al Parlamento (cioè dall’Esecutivo)». Tanto basterà per essere affrontato nel merito? C'è da dubitarne.

Il ricorso ha certamente ragione laddove motiva, in riferimento al decreto “sicurezza”, «la totale mancanza originaria dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza» che, soli, giustificano un decreto-legge governativo. Ha parimenti ragione nel denunciare l’amputazione arbitraria di «un dibattito [parlamentare] che era in corso da un anno e mezzo». È vero: si è così consumata «una deroga alla divisione dei poteri» costituzionalmente ingiustificata, tramite la quale il Governo ha mortificato la funzione legislativa del Parlamento.

Ma proprio qui è la pietra su cui inciampa il ricorso: la funzione legislativa, infatti, «è esercitata collettivamente dalle due camere» (art. 70 Cost.), non dal singolo parlamentare, le cui attribuzioni sono state vanificate solo di riflesso. Dunque, titolati a sollevare il conflitto contro il decreto-legge del Governo erano la Camera e/o il Senato. Hanno deciso altrimenti, ma ciò non legittima una concorrente iniziativa individuale di un loro membro (in tal senso, cfr. le precedenti ordinanze nn. 129/2020, 66 e 67/2021).

Tanto più che, nel caso in esame, a ricorrere alla Consulta è un deputato. Il decreto “sicurezza”, infatti, ha interrotto il dibattito in corso al Senato su un disegno di legge il cui esame, alla Camera, si era già regolarmente svolto e concluso. Se lesioni alla funzione di parlamentare ci sono state, è a danno dei membri di Palazzo Madama, non di Montecitorio.

 

5. C’è una seconda pietra d’inciampo. Dal tenore delle relative doglianze è chiaro che il ricorrente, censurando la delibera assunta dal Consiglio dei ministri, mira in realtà a colpire il conseguente decreto-legge perché privo dei necessari presupposti di cui all’art. 77 Cost.    

Intendiamoci: sul punto, le censure sono solide e la finalità perseguita è più che condivisibile. Ma il fine non giustifica il mezzo adoperato. Il conflitto non può mascherare una quaestio: può sì avere ad oggetto un atto legislativo, purchè ne dimostri l’invasione o la lesione di attribuzioni costituzionali del potere ricorrente. Diversamente, se ne farebbe un uso distorto, dunque inammissibile.

È ciò che traspare dalla formulazione del ricorso in esame. Il suo dispositivo finale non riassume le norme costituzionali a tutela del parlamentare, asseritamente violate. Chiede, invece, alla Consulta di annullare il decreto-legge n. 48 del 2025 «nella sua interezza o – in subordine – nelle parti che essa riterrà prive del requisito originario della straordinaria necessità e urgenza».

 

6. Non vorrei essere frainteso. L’abuso a danno del Parlamento c’è stato. Camera e Senato, però, non hanno reagito. Anzi: senza colpo ferire, hanno convertito in legge (n. 80 del 2025) il decreto “sicurezza”, per di più senza modificare alcuna delle sue molte norme incostituzionali. Né il Quirinale ha inteso rilevare vizi di sorta, formali o sostanziali, nell’esercizio della decretazione d’urgenza. Eppure – come insegna la giurisprudenza costituzionale – la carenza dei requisiti di straordinarietà, necessità e urgenza rende invalido il decreto-legge e la relativa legge di conversione. Una carenza che, nel decreto “sicurezza”, assume caratteri di assoluta evidenza.

All’on. Magi va riconosciuto il merito di reagire a questa generalizzata acquiescenza: c’è almeno un deputato che rifiuta di intendere il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo come sudditanza e subordinazione del primo alla volontà del secondo, spinte fino all’umiliazione delle camere e del loro ruolo.

Se la sua iniziativa non avrà successo, tutti i vizi formali e sostanziali del decreto ora convertito in legge rimarranno impregiudicati. Toccherà ai giudici, in sede di applicazione delle sue norme, proporli alla Consulta: sarà allora che, finalmente, si deciderà il destino di una normativa tra le più repressive che la Repubblica abbia mai conosciuto.