Abstract. Se l’Illuminismo giuridico segna un autentico progresso per la civiltà del diritto penale, esso presenta però anche alcune contraddizioni spesso non scorte. In particolare, grande limite dell’Illuminismo giuridico sembra essere la valorizzazione del legislatore e quindi del potere politico in termini di garanzia: ma la democrazia non è di per sé garanzia, potendo essere liberticida. Tale limite affligge anche l’odierno garantismo penale. Forse è venuto il momento, con spirito illuminista, di riconoscere che la garanzia più profonda nell’ambito del diritto penale proviene dalla giurisdizione, come ci dimostra l’odierno costituzionalismo, proprio perché è la giurisdizione l’unico potere che può controbilanciare in termini anti-maggioritari il potere politico. Mettere in discussione la giurisdizione significa minare le garanzie e aprire la strada a possibili derive autoritarie.
SOMMARIO: 1. Excusatio non petita… – 2. Che cos’è l’Illuminismo? – 2.1. Il giusnaturalismo. – 2.2. Individualismo e assolutismo giuridico. – 2.3. Alcuni tratti lungimiranti dell’Illuminismo giuridico. – 3. La legalità illuministica tra Ottocento e Novecento. – 4. E oggi? – 4.1. Il garantismo penale. – 4.2. Il costituzionalismo moderno. – 5. Un breve excursus in tema di legalità e interpretazione tra concezioni legalistiche e giurisprudenziali: una terza via è forse possibile. – 6. Illuminismo giuridico, illuminismo e costituzionalismo.
*Il presente contributo è stato pubblicato nel volume collettaneo Illuminismo e diritto penale, Incontri di Studi dell’Associazione Raffale Ajello (2024-2025), a cura di I. Del Bagno, Napoli, 2025. Si ringrazia l’Editore e la curatrice per averne autorizzato la pubblicazione in questa Rivista.



Roberto Bartoli