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03 Novembre 2025


Le Sezioni Unite della Cassazione chiamate a pronunciarsi sulla disciplina dell’interrogatorio preventivo

Cass. Sez. V, ord. 24 ottobre 2025 (dep. 30 ottobre 2025), n. 35613, Pres. Miccoli, rel. Morosini



Con l’ordinanza che pubblichiamo sollecitamente, per l’importanza del suo oggetto, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un ricorso che richiede la soluzione di alcune importanti questioni di diritto, molto rilevanti nella pratica.

Al massimo Collegio sono stati posti formalmente due quesiti, che subito riportiamo:

Quesito 1: «Se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga per applicare la misura personale senza procedere al previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati per i quali, invece, è necessario espletare l’interrogatorio preventivo».

Quesito 2: «Se lomissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more».

Secondo la Sezione rimettente, comunque, la soluzione del caso potrebbe richiedere alla Corte lo scioglimento di altre questioni problematiche

Il comma 1-quater dell’art. 291 c.p.p. disciplina le deroghe all’obbligo di interrogatorio preventivo della persona interessata, individuate in base all'esigenza cautelare da tutelare mediante l'imposizione della misura. Scrive la Corte: «Il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio consentono sempre la deroga; il pericolo di recidiva l'autorizza soltanto “in relazione” a uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o allarticolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Occorre stabilire se questa elencazione si riferisca ai delitti per cui si procede oppure a quelli che la misura cautelare mira a prevenire».

Nell’ordinanza che pubblichiamo, la Quinta Sezione esamina gli scarsi precedenti sul tema, rilevando l’insorgenza di un potenziale contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Nell’ordinanza pubblicata la Corte tratta di una ulteriore questione, che concerne la sanzione di nullità prevista al comma 3-bis dell’art. 292 c.p.p., per il caso dell’omissione dell’interrogatorio anticipato per l’asserita ricorrenza di una condizione di deroga. Si tratta in sintesi del sindacato sulla relativa valutazione giudiziale: se le condizioni de quibus debbano sussistere “oggettivamente” (la risposta è positiva) e se, nel caso di insufficienza della motivazione (ma di ricorrenza delle condizioni), il tribunale del riesame possa integrare la relativa motivazione  (risposta positiva).

Infine, e sia pure anticipando la propria valutazione in merito, la Quinta Sezione segnala al massimo Collegio la necessità di stabilire se l’esercizio della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio successivo alla esecuzione della misura cautelare emessa nell’asserita ricorrenza di condizioni derogatorie circa l’obbligo di interrogatorio preventivo, possa incidere sull’interesse a ricorrere nell’esercizio della facoltà di impugnazione. La Corte cita i precedenti che escludono, nella specie, la inammissibilità del ricorso, e mostra di aderire al relativo orientamento.

 

(Guglielmo Leo)