Cass. pen., Sez. Un., 8 giugno 2026 (ud. 11 dicembre 2025), n. 21077/26, Pres. Andreazza, Rel. Silvestri
Segnaliamo ai lettori il deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite che ha risolto l’articolato contrasto giurisprudenziale sui presupposti applicativi del c.d. controllo volontario e sull’ampiezza del sindacato del giudice della prevenzione investito della richiesta di una tale misura da parte dell’impresa destinataria di un’interdittiva antimafia.
Le Sezioni Unite hanno accolto l’orientamento che attribuisce al tribunale della prevenzione pieni poteri di cognizione nella valutazione della richiesta: non deve limitarsi a una mera prognosi di risanabilità dell’impresa istante, ma verificare nuovamente i presupposti dell’informativa prefettizia – compresa la sussistenza di un pericolo di agevolazione di natura occasionale –, con la conseguenza di dover rigettare l’istanza qualora ritenga inesistente qualsiasi rischio d’infiltrazione.
A sostegno di questa conclusione, la Corte ha rilevato che il controllo giudiziario ‒ prescrittivo o volontario che sia ‒ ruota attorno a un giudizio prognostico di riallineamento dell’impresa con l’economia legale, giudizio che risulterebbe incongruente qualora il giudice della prevenzione non ritenesse sussistente un profilo di pericolosità attuale da rimuovere. Secondo le Sezioni Unite, infatti, «il profilo della sussistenza del pericolo di agevolazione occasionale e quello della possibilità concreta di bonifica non possono che essere unitari e saldarsi fra loro, presentandosi la dimensione prospettica come un logico sviluppo, conseguente e non scindibile, del primo profilo, senza il quale la stessa non avrebbe senso» (§ 16).
La Corte, riunita nella sua più autorevole composizione, ha altresì richiamato la sentenza n. 109 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 bis, comma 7, del codice antimafia, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui – disponendo la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva antimafia in conseguenza dell’ammissione alla misura di prevenzione del controllo giudiziario – non prevede che tale sospensione si protragga, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo da parte del prefetto. A parere delle Sezioni Unite, in quella occasione i giudici costituzionali avrebbero certificato l’unitarietà dell’istituto di cui all’art. 34 bis e la pienezza del sindacato del giudice ordinario ed escluso un rapporto di pregiudizialità/dipendenza del giudizio ordinario rispetto al procedimento amministrativo (§ 20).
Le Sezioni Unite si sono poi confrontate con il paradosso applicativo connesso all’orientamento accolto: l’impresa ritenuta “pulita” dal tribunale sarebbe destinataria del rigetto dell’istanza, restando prigioniera degli effetti dell’interdittiva; mentre l’impresa con effettive criticità potrebbe accedere al controllo volontario e beneficiare della sospensione dei divieti connessi all’informativa. Secondo la Corte, si tratta anzitutto di un effetto che «non consegue di per sé al rigetto della richiesta di ammissione al controllo volontario del soggetto ritenuto non pericoloso dal giudice della prevenzione e, tuttavia, sottoposto ad interdittiva antimafia prefettizia, quanto, piuttosto (…) alla decisione di costruire un doppio binario del paradigma della prevenzione». Inoltre, l’intervenuto rigetto della richiesta di controllo ex art. 34 bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011 costituirebbe un fatto nuovo che il prefetto ha l’obbligo di valutare nell’aggiornamento dell’esito della informazione ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 (§ 19)
(Ilaria Giugni).


