Carcere: materiali per una riforma - Osservatorio n. 2/2026. Coordinamento scientifico: Prof. G. Giostra
Le proposte consultabili in allegato riguardano prevalentemente la detenzione femminile e prendono spunto dalle modifiche suggerite dalla Commissione istituita nel 2017 dall’allora ministro della giustizia Orlando, presieduta dal professor Glauco Giostra (d’ora in poi citata come Commissione Giostra).
Tali modifiche erano focalizzate principalmente sull’eliminazione di disparità di trattamento della popolazione femminile rispetto a quella maschile; non tutte sono state accolte nei vari decreti legislativi emanati nel 2018: in ragione della loro persistente valenza e di sopraggiunte decisioni della Corte costituzionale, pare opportuno riproporle e nel contempo provare a suggerire altre modifiche a fronte dei più recenti interventi operati dall’attuale legislatore che hanno aggravato le condizioni negli istituti penitenziari.
In particolare, il d.l. 11 aprile 2025, n. 48 conv. l 9 giugno 2025, n. 80, più noto come (l’ennesimo e non ultimo) “decreto sicurezza”, ha ridisegnato gli istituti del differimento di pena, obbligatorio e facoltativo, disciplinati rispettivamente negli artt. 146 e 147 c.p., rendendo la concessione di questo istituto solo facoltativa, rimessa cioè all’apprezzamento del giudice sulla base di valutazioni di tutela della collettività, con un arretramento assai evidente nella protezione della maternità e dell’infanzia.
Contestualmente il legislatore è intervenuto in tema di custodia cautelare al fine di «coordinare la disciplina dettata negli articoli 146 e 147 c.p. con la disciplina in materia di misure cautelari» (cfr. la Relazione illustrativa al d.l n. 48 del 2025, sub art. 15); modifiche che delineano un sistema sbilanciato, in cui esigenze di ordine e sicurezza estranee al contesto carcerario vengono, invece, ancora una volta utilizzate per operare interventi ulteriormente limitativi dei diritti già compressi delle persone recluse e le cui conseguenze ricadono sui figli in tenera età, allontanati dalla madre, salvo che non venga accertato il preminente interesse a restare con lei. Viene rovesciato il principio che individua nella presenza della madre un fattore fondamentale di crescita e di sviluppo psicofisico, come ricordano le Regole penitenziarie europee e le Regole di Bangkok. Nessuna attenzione è stata dedicata al principio dell’interesse superiore del minore affermato nella Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e posto a fondamento di molte decisioni della Corte costituzionale.
Pur nella consapevolezza che formulare proposte che investano gli artt. 146 e 147 c.p., nonché, parallelamente, disposizioni processualpenalistiche correlate, potrebbe apparire come una esondazione rispetto al perimetro limitato all’ordinamento penitenziario, tuttavia per le ragioni già espresse, concernenti la tutela delle gestanti, delle madri e della loro prole, si è ritenuto di inserire anche tali proposte, per coerenza sistematica e soprattutto per coerenza con lo spirito che le anima, al fine di restituire tutele e dignità alle persone detenute e ai loro figli.
Per quanto concerne specificamente l’ordinamento penitenziario, a fronte delle modifiche cui si è fatto cenno, e restando nell’ambito delle misure rivolte alle gestanti e alle madri, l’istituto della detenzione domiciliare assume un ruolo più ampio e rilevante (di quello che già svolge) di tutela del minore e del rapporto con la madre, costituendo una “alternativa”, una misura più «duttile» (per usare l’aggettivazione di Corte cost. n. 255 del 2005), che consente di contemperare le istanze di tutela del condannato con quelle di salvaguardia della sicurezza pubblica.
Ma la questione della detenzione femminile non si esaurisce nelle condizioni e nella situazione delle madri detenute e dei loro bambini in tenera età; nel contempo il problema delle donne detenute non potrebbe essere pretermesso con l’argomento che il loro numero è molto contenuto (circa il 4% dell’intera popolazione detenuta). Una indicazione in questa direzione viene dalle Regole penitenziarie europee, che nell’art. 34 (come rivisto nel 2020) sollecitano le autorità a adottare misure che rispondano ai bisogni particolari delle donne recluse e a tener conto delle loro necessità professionali, sociali, psicologiche, specie quando siano assunti provvedimenti che riguardano aspetti della detenzione.
In questa prospettiva un significativo cambio di passo potrebbe essere operato con una elaborazione diversa dei dati concernenti la popolazione detenuta, che non si limiti a indicare il numero complessivo delle donne recluse, ma ponga attenzione a altri indici, quali ad es. l’età, lo stato civile, il titolo di studio, l’attività lavorativa eventualmente svolta prima della incarcerazione, così da avere un quadro complessivo più ricco e soprattutto utile a decifrare i bisogni di questa parte della popolazione detenuta.
Un segno tangibile di attenzione verso queste persone e i loro problemi potrebbe essere l’istituzione (peraltro già oggetto di una specifica proposta del Tavolo 3 degli Stati generali dell’esecuzione penale, poi ripresa dalla Commissione Giostra) di un Ufficio Detenute presso il Dipartimento della Amministrazione penitenziaria, con un focus mirato sui bisogni materiali, psicologici, professionali, sociali, come del resto raccomandato anche dalle Regole di Bangkok. Questo passaggio pare prioritario per la realizzazione di politiche e di programmi che tengano conto delle specificità della detenzione femminile. Così come pare non più rinviabile la formazione di personale (da quello di polizia a quello giuridico-pedagogico) specificamente formato a lavorare con le detenute, in linea con quanto raccomandato dalle Regole di Bangkok negli artt. 29, 30, 32 e 33.1, nonché nelle Regole penitenziarie europee nell’art. 81.