Abstract. Attraverso l’ordinanza n. 23/2023 il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha chiesto al Giudice delle leggi di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. Nel contributo l’Autrice riflette sulle ragioni che si ritengono oggi sussistenti a sostegno dell’accoglimento della questione soffermandosi, in particolare, su: l’irrinunciabilità di un bilanciamento, in concreto, tra valori costituzionali; la “tendenza” del regime penitenziario sovranazionale; la negazione del diritto alla sessualità quale violenza fisica e morale rilevante anche ai sensi dell’art. 13 Cost. e la possibilità di superare la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012.
SOMMARIO: 1. Delimitazione del perimetro di indagine – 2. L’irrinunciabilità di un bilanciamento, in concreto, tra valori costituzionali – 3. La negazione del diritto alla sessualità quale violenza fisica e morale sulle persone ristrette negli istituti penitenziari – 4. La “tendenza” del regime penitenziario sovranazionale – 5. La sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2012: un precedente superabile.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.