ISSN 2704-8098
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  Articolo  
21 Maggio 2024


Sovraffollamento carcerario: aspettando l’efficientamento delle pene sostitutive, subito un indulto proprio condizionato


AbstractUno dei punti salienti della recente riforma del sistema sanzionatorio è costituito dal rilancio delle pene sostitutive delle pene detentive non superiori a quattro anni. Tuttavia, la scelta di non innalzare le nuove sanzioni di cui all’art. 20 bis c.p. al rango di pene principali autonome di carattere edittale e di affidarle alla valutazione discrezionale del giudice della cognizione rischia di attenuarne la portata innovativa e di sollevare qualche criticità. Una volta andate a regime, però, le pene sostitutive (grazie anche alle recenti modifiche apportate dal decreto correttivo n. 31/2024) potrebbero contribuire a ridurre il ricorso alla pena detentiva e, quindi, la popolazione carceraria. Nelle more, lo stato di sovraffollamento carcerario è tornato a livelli simili a quelli pre-Torreggiani e necessita di un intervento immediato e drastico. Al momento, è in discussione un ddl che contempla l’introduzione di una liberazione anticipata speciale anche retroattiva. La soluzione, però, più coerente con l’art. 79 Cost. sembra essere l’adozione di un provvedimento di clemenza collettiva e, più precisamente, di un indulto proprio condizionato, che consenta di commutare le pene detentive residue non superiori a tre anni nella nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare.

SOMMARIO: 1. Le luci delle recenti riforme del sistema sanzionatorio: il rilancio delle pene sostitutive. – 2. Le ombre: le possibili frizioni con il nulla poena sine lege e l’eccesso di discrezionalità del giudice. – 2.1. Le ragioni che avrebbero dovuto portare a costruirle come pene principali legali ed autonome. – 3. I difetti originari della disciplina di dettaglio e le recenti risposte tendenzialmente adeguate del d.lgs. n. 31/2024. – 4. Il problema irrisolto: il sovraffollamento carcerario. – 5. La necessità improcrastinabile di un intervento legislativo integrato: le possibili soluzioni pro-futuro. – 6. Le alternative immediate: la dubbia ragionevolezza dell’opzione della liberazione anticipata speciale. – 7. La soluzione più plausibile: un provvedimento di clemenza generale. – 8. In particolare: l’indulto proprio condizionato. – 9. Conclusioni.

 

* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.