Pubblichiamo di seguito il testo dell'audizione del Prof. Luca Masera presso la I Commissione permanente del Senato, 1 ottobre 2026, in merito al d.d.l. 1990/2026, recante «Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno».
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Nel mio intervento mi limiterò ad analizzare due modifiche al codice penale proposte nel disegno di legge: la nuova circostanza aggravante per lo straniero irregolare inottemperante ad un decreto di espulsione e l’esclusione del risarcimento del danno quando esso è stato cagionato in occasione della commissione di determinati reati.
1. Art. 3: nuovo co. 11-terdecies in art. 61 c.p. (nuova circostanza aggravante per lo straniero irregolare inottemperante ad un decreto di espulsione).
Il disegno di legge prevede di introdurre al catalogo delle circostanze aggravanti comuni (quindi applicabili a tutti i reati) previsto dall’art. 61 c.p. un nuovo co. 11-terdecies, che prevede l’aggravamento di pena in due distinte situazioni.
La prima si realizza quando il colpevole ha commesso il delitto “durante il tempo in cui si è sottratto, senza un giustificato motivo, all’esecuzione di una decisione di rimpatrio adottata per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o adottata per la sua appartenenza a taluna delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011 (il cd. codice antimafia e delle misure di prevenzione), e che, notificata all’interessato, non risulta essere sospesa o scaduta”; la seconda quando “il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso di cui all’art. 13 co. 13 e 13-bis d.lgs. 286/1998”.
La nuova circostanza fa conseguire, dunque, un aggravamento di pena dalla condizione di irregolarità del soggiorno dello straniero, richiamando così alla mente l’analoga circostanza introdotta nel 2008 al n. 11-bis dell’art. 61 c.p., che si configurava quando il fatto fosse stato commesso dal colpevole “mentre si trova illegalmente nel territorio nazionale”; circostanza poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249/2010, che ne aveva stabilito l’incostituzionalità per violazione dell’art. 3 e dell’art. 25 co. 2 Cost., tale ultimo riferimento essendo da intendere con riferimento al principio di offensività.
La relazione illustrativa del disegno di legge si confronta in effetti con il problema della compatibilità della nuova norma con i principi espressi nel 2010 dalla Corte costituzionale, ed enuclea le ragioni per cui i motivi di incostituzionalità allora riscontrati rispetto alla norma del 2008 non sarebbero sussistenti in relazione alla disposizione attuale. La relazione rammenta come la Corte avesse emesso la pronuncia di incostituzionalità ritenendo che la norma allora sottoposta a scrutinio legasse l’aumento di pena ad un mera qualità soggettiva dell’autore (la sua condizione di irregolarità nel soggiorno), introducendo così una presunzione assoluta di pericolosità, indipendente dalla commissione di una specifica condotta, e per queste ragioni in contrasto con il principio di necessaria offensività, applicabile (per esplicita dichiarazione della Corte) non solo in relazione alle fattispecie incriminatrici, ma anche alle circostanze aggravanti. Secondo la relazione, tali argomenti non sarebbero rilevanti rispetto alla nuova circostanza, posto che “l’aggravamento sanzionatorio discende dall’accertamento di una condotta ulteriore rispetto al reato commesso e non da una qualità personale dell’autore. Dunque, la disposizione esclude ogni forma di responsabilità fondata sul mero status soggettivo o su presunzioni di pericolosità, poiché l’aumento di pena è subordinato alla prova della sottrazione all’esecuzione di una decisione di rimpatrio valida, efficace e notificata all’interessato fondata, per l’appunto, sulla valutazione del profilo di pericolosità dell’individuo”.
Gli argomenti addotti dalla relazione non ci paiono sufficienti ad escludere ogni profilo di contrasto tra la nuova disposizione ed i principi affermati nl 2010, ed al riguardo ci pare indispensabile distinguere tra le diverse ipotesi previste dalla norma di nuova introduzione.
1) La prima, come visto sopra, si applica allo straniero che commetta un reato nel periodo in cui si sottrae all’esecuzione di un provvedimento di espulsione, a condizione che tale provvedimento sia stato emesso rispettivamente “per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato” (è l’ipotesi di cd. espulsione ministeriale, prevista al co. 1 dell’art. 13 TUI, ove si dispone che “per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell’interno può disporre l’espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri”) oppure “per la sua appartenenza a taluna delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del cd. codice antimafia e delle misure di prevenzione (è l’ipotesi di cd. espulsione prefettizia per pericolosità sociale prevista all’art. 13 co. 2 lett. c., ove è appunto disposto che l’espulsione è disposta dal prefetto quando lo straniero “appartiene a taluna delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. 159/2011”: sono le norme del codice delle misure di prevenzione che individuano i soggetti, ritenuti socialmente pericolosi, che possono essere destinatari rispettivamente delle misure di prevenzione personali applicate dal questore, delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria e delle misure di prevenzione patrimoniali).
In relazione a tali ipotesi, coglie effettivamente nel segno la relazione quando afferma che con la nuova disposizione non si realizza quella presunzione assoluta di pericolosità dello straniero irregolare che la Corte aveva censurato nella sentenza del 2010, perché l’aumento di pena risulta la conseguenza di una condizione di pericolosità concretamente accertata dall’autorità che ha disposto l’espulsione.
Se dunque tale parte della disposizione non risulta incostituzionale ai sensi della decisione del 2010, si prospetta un complesso problema di coordinamento normativo, che i proponenti mostrano di non avere tenuto in considerazione.
Il codice delle misure di prevenzione (d.lgs. 159/2011) prevede all’art. 71 una circostanza aggravante ad effetto speciale (con aumento della pena da un terzo alla metà) quando determinati delitti (la norma comprende un elenco tassativo ma molto ampio, che ricomprende molti dei delitti più gravi del nostro ordinamento: artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale) sono commessi “da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione”.
Posto che l’espulsione prefettizia per pericolosità sociale di cui all’art. 13 co. 2 lett. c. è considerata, per dottrina e giurisprudenza unanimi[1], una speciale ipotesi di misura di prevenzione, con l’introduzione della nuova norma si arriverebbe a configurare, se non vediamo male, un concorso di circostanze aggravanti, tra loro in rapporto di specialità (reciproca). In effetti, la norma del codice antimafia prevede, come appena visto, un aggravamento della pena da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione: già oggi, quindi, allo straniero sottoposto alla misura di prevenzione dell’espulsione per pericolosità sociale che commetta un reato (tra quelli previsti dall’art. 71 del codice delle misure di prevenzione) si applica un aumento di pena, in ragione della sua condizione di accertata pericolosità sociale. Ora la nuova disposizione prevede che, quando il fatto è commesso da un soggetto sottoposto non ad una qualsiasi misura di prevenzione personale, ma a quella speciale ipotesi di misura di prevenzione, rappresentata dall’espulsione per pericolosità sociale, si applica una circostanza aggravante ad effetto comune, e dunque con aumento della pena sino ad un terzo (invece che da un terzo alla metà, come previsto dalla norma del codice delle misure di prevenzione).
Il risultato che ci pare emergere da questo concorso di disposizioni sanzionatorie è caotico, con aspetti di vera e propria paradossalità, rispetto agli intenti dei promotori. Bisogna al riguardo distinguere diverse ipotesi.
Quando il reato cui accede la nuova circostanza rientra in quel catalogo di reati particolarmente gravi cui si applica l’aggravante del codice delle misure di prevenzione, l’esito paradossale della riforma sarebbe quello di ridurre l’aumento di pena per l’autore del reato: la nuova norma ha carattere di specialità rispetto alla norma già esistente (è speciale in quanto detta una disciplina ad hoc per le ipotesi in cui l’autore del reato sia stato destinatario non di una qualsivoglia misura di prevenzione, ma della speciale misura di prevenzione rappresentata dall’espulsione per pericolosità sociale), e per il noto brocardo per cui lex specialis derogat lege generali il giudice dovrà applicare, in luogo dell’aggravante generale, la nuova circostanza speciale, che, come visto sopra, prevede un aumento di pena inferiore a quello della norma del codice delle misure di prevenzione.
A diverse conclusioni si perviene qualora la nuova circostanza si applichi ad un reato non compreso nell’elenco di quelli cui si applica l’aggravante di cui all’art. 71 d.lgs. 159/1981. In questo caso, non si realizza nessun concorso di aggravanti, e la nuova aggravante introduce effettivamente un aumento di pena prima non previsto, della cui ragionevolezza ci pare tuttavia lecito dubitare. La norma del codice delle misure di prevenzione introduce una circostanza aggravante speciale, cioè applicabile solo in caso di commissione di determinati reati particolarmente, che, a giudizio del legislatore, sono espressione di quella particolare pericolosità che è alla base dell’emanazione della misura di prevenzione. La nuova norma, invece, delinea una circostanza aggravante comune, applicabile a tutti i reati, anche a reati di modesta o modestissima gravità, che possono non essere espressivi di alcuna pericolosità sociale (pensiamo in particolare ai reati colposi). Se può avere senso aumentare la pena quando, da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, vengono commessi reati espressivi di una particolare pericolosità, che senso può mai avere prevedere un’aggravante se lo straniero commette un reato colposo, che per definizione non esprime nessuna capacità a delinquere? La scelta del legislatore del codice delle misure di prevenzione, che ha limitato l’aggravante solo ai reati più gravi, è sicuramente più ragionevole di quella adottata nella redazione della nuova aggravante, la cui introduzione si risolverebbe in ultima analisi nel diminuire l’aumento di pena, quando è stato commesso un reato particolarmente grave, e invece di introdurlo ex novo rispetto ai reati meno gravi: un risultato appunto caotico, se non paradossale, e derivante dalla mancata considerazione del tessuto normativo in cui la nuova norma andrebbe ad inserirsi.
Solo un cenno, infine, all’ipotesi di espulsione ministeriale per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. Se anche tale ipotesi, in ragione della sua applicazione a soggetti socialmente pericolosi, viene qualificata come misura di prevenzione, il problema si pone negli stessi termini visti appena sopra; in caso contrario, il problema appena analizzato non si pone. Al momento non ci risultano decisioni che espressamente si siano pronunciate sulla riconducibilità di tale particolare ipotesi di espulsione al genus delle misure di prevenzione, ed è dunque difficile prevedere il concreto spazio di applicabilità che occuperebbe in tali ipotesi la circostanza di nuovo conio.
2) Totalmente diverso ci pare, invece, il discorso relativo alla seconda ipotesi in cui si configura la nuova aggravante, e cioè ai casi in cui il “il colpevole ha trasgredito il divieto di reingresso di cui all’art. 13 e co. 13-bis TUI (le norme che puniscono la trasgressione del divieto di reingresso con la pena della reclusione da uno a quattro anni, o con la reclusione da uno a cinque anni nel caso di reiterazione dell’illecito).
Qui, a differenza delle ipotesi analizzate sopra, l’aumento di pena non è legato all’accertamento di una concreta pericolosità dello straniero, ma deriva semplicemente dalla violazione del divieto di reingresso conseguente ad una espulsione che può essere stata disposta per ragioni che non sono espressione di alcuna pericolosità sociale. Pensiamo al soggetto che, espulso dal prefetto perché era scaduto il suo permesso di soggiorno, faccia rientro in Italia prima della scadenza del divieto di reingresso: nessuna autorità ha accertato la sua condizione di soggetto pericoloso, e l’aggravante viene applicata sulla base di una presunzione assoluta di pericolosità basata solo sulla trasgressione del divieto di reingresso. Bisogna ricordare al riguardo quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella più volte richiamata decisione del 2010: “Né si potrebbe obiettare che la qualità di immigrato in condizione irregolare deriva pur sempre da un originario comportamento trasgressivo, utile a legittimare una presunzione legislativa a carattere assoluto circa la dimensione soggettiva dell’illecito o la capacità a delinquere del reo. Si è già visto infatti come tale condotta – sanzionata dal legislatore prima soltanto sul piano amministrativo, oggi anche su quello penale – non possa ripercuotersi su tutti i comportamenti successivi del soggetto, anche in assenza di ogni legame con la trasgressione originaria, differenziando in peius il trattamento del reo rispetto a quello previsto dalla legge per la generalità dei consociati”. La constatazione che lo straniero ha violato la disciplina sul soggiorno (violando, nel caso di specie, il divieto di reingresso disposto in seguito all’espulsione) non basta, secondo la Corte, a fondare una ragionevole presunzione di maggiore pericolosità dello straniero, e dunque l’aggravamento di pena risulta costituzionalmente illegittimo, perché fondato su una presunzione assoluta, che contrasta con il principio di offensività: tale conclusione ci pare obbligata, alla luce di una corretta interpretazione della decisione del 2010.
Rimane, infine, da sottolineare che, qualora si ritenga di non accedere alla tesi proposta, e si ritenga la norma costituzionalmente legittima, si creerebbero anche in questo caso difficili problemi di coordinamento normativo, considerato che la violazione del divieto di reingresso, che ora viene elevata a circostanza aggravante comune, a legislazione vigente già configura, come visto sopra, un delitto, punito con la reclusione sino a quattro o cinque anni di reclusione. Tornerebbero allora a porsi i problemi con cui la giurisprudenza si stava confrontando nel breve periodo in cui, prima dell’intervento della Corte costituzionale, la condizione di irregolarità nel soggiorno configurava sia una fattispecie di reato (l’ancora vigente art. 10-bis TUI, introdotto nel 2009) sia una circostanza aggravante (l’art. 61 co. 11-bis, introdotto nel 2008 e dichiarato incostituzionale nel 2010). Quid iuris quando lo straniero irregolare (nel caso ora in discussione, lo straniero che ha violato il divieto di reingresso) commetta un reato? Se si applicano entrambe le disposizioni, e dunque si contesta il reato aggravato per la violazione del divieto di reingresso, in concorso con il delitto di illecito reingresso, si produce una evidente violazione del ne bis in idem, posto che la medesima condotta (la violazione del divieto di reingresso) verrebbe a rilevare sia come autonomo reato, sia come circostanza aggravante. Non rimangono che due alternative: o si contesta allo straniero il reato aggravato dalla nuova circostanza, ritenendo assorbito il delitto di illecito reingresso; oppure si contesta il reato non aggravato, in concorso con il delitto di illecito reingresso. Il caso è riconducibile alla disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 c.p., per cui quando un reato (nel nostro caso la violazione del divieto di reingresso) costituisce elemento costitutivo di un altro reato o (come nel caso che ci interessa) circostanza aggravante di un altro reato, si applica la sola disciplina del reato aggravato: applicando tale principio, il risultato sarebbe una sostanziale abrogazione dei delitti di illecito reingresso tutte le volte in cui lo straniero abbia commesso un qualsiasi altro reato, considerata la nuova qualificazione dell’illecito reingresso come circostanza aggravante comune, con conseguente assorbimento di tale delitto nella nuova aggravante. Una soluzione che in moltissimi casi significherebbe un complessivo alleggerimento del carico sanzionatorio: salvo che lo straniero abbia commesso un reato molto grave (per cui l’aumento di pena sino ad un terzo può significare l’aumento di diversi anni di reclusione), in moltissimi casi la mancata contestazione del delitto di illecito reingresso, assorbito dalla nuova aggravante, significherebbe non un inasprimento (come vorrebbero i promotori della proposta), ma un ammorbidimento del complessivo trattamento sanzionatorio.
Concludendo sul punto, la norma di cui si propone l’introduzione presenta profili di sospetta incostituzionalità (per quanto riguarda in particolare l’ipotesi di applicazione dell’aggravante in caso di violazione del divieto di reingresso), e comunque pone all’interprete delicati problemi di coordinamento con altre disposizioni normative, che potrebbero addirittura condurre ad esiti in contrasto con la esplicita volontà dei promotori di inasprire il trattamento sanzionatorio dello straniero irregolare. Non possiamo quindi che auspicare che una più attenta considerazione della formulazione adottata, e soprattutto del contesto normativo in cui la nuova norma andrebbe ad inserirsi, possa indurre ad abbandonare la proposta di riforma.
2. Art. 6: modifica dell’art. 185 c.p. (eliminazione del diritto al risarcimento quando il reato è stato commesso dalla persona offesa di determinati reati).
La norma interviene sul testo dell’art. 185 c.p. (dove, al primo comma, è previsto che “ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili”, mentre al secondo comma si prevede che “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole”), aggiungendo un nuovo terzo comma, per cui “le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628 e 630 c.p.”.
Le intenzioni dei proponenti sono chiare: muovendosi nella prospettiva delle riforme che negli ultimi anni hanno interessato le norme sulla legittima difesa, si vuole anche in questo caso estendere l’ambito di liceità di condotte reattive nei confronti della commissione di certi gravi reati, introducendo (con le parole della relazione) “una disposizione volta ad escludere espressamente che l’autore di taluni dei delitti citati possa chiedere ed ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dalla vittima di quelle forme di aggressione che ingenerano in chi le subisce gravi turbamenti e reazioni difensive di ‘tipo istintivo’”.
Se sono evidenti le ragioni della riforma, altrettanto evidente è il suo carattere di incostituzionalità, considerato il contrasto della disposizione con alcuni tra i principi fondamentali (costituzionalmente fondati) della responsabilità civile per il risarcimento del danno. Bisogna partire dalla constatazione che, nei casi previsti dalla norma, la vittima di uno dei reati indicati ha reagito all’aggressione in modo eccessivo rispetto a quanto consentitogli dalla normativa penale sulla legittima difesa: se la vittima dell’aggressione viene condannata in sede penale per il risarcimento del danno, ciò implica logicamente che ha agito oltre i limiti della scriminante, o colposamente (nei casi di eccesso colposo) o addirittura dolosamente (nei casi di eccesso doloso, quando il superamento dei limiti è stato volontario). Prevedere che, pur venendo condannato in sede penale, la vittima dell’aggressione non debba rispondere dei danni illegittimamente cagionati all’autore dell’aggressione significa contraddire il principio fondamentale della responsabilità civile, icasticamente delineato all’art. 2043 c.c., per cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Non è un caso che tale norma non sia stata mai modificata dalla sua introduzione, più di 80 anni fa: la responsabilità aquiliana ha un solidissimo fondamento costituzionale e valoriale nell’esigenza non già di apprestare una sanzione, ma piuttosto di compensare un danno colpevolmente cagionato a un terzo, nel rispetto dell’art. 2 Cost., che impone allo Stato la tutela dei diritti fondamentali. Prevedere, come vorrebbero i promotori, che un soggetto che ha subito un danno riconosciuto come ingiusto dal giudice penale non debba ottenere alcun risarcimento in ragione della sua qualità di “aggressore” significa stravolgere la funzione della responsabilità civile, trasformandola impropriamente come strumento per “premiare” la vittima che ha ecceduto nella reazione e “punire” l’aggressore che ha subito la reazione eccessiva; ma ciò risulta del tutto inconferente rispetto alla teleologia dell’istituto, considerata la già ricordata funzione riparatoria e compensatoria (e non già premiale o punitiva) della responsabilità aquiliana. Insomma, se un soggetto è stato condannato per un reato che ha cagionato un danno alla vittima, è semplicemente impensabile, nel nostro sistema giuridico, pensare che possa essere escluso ogni risarcimento del danno: davvero ci paiono esserci pochi dubbi sulla palese incostituzionalità della riforma che si propone.
Piuttosto, per dare rilievo in sede civile al fatto che il titolare del diritto al risarcimento abbia subito un danno ingiusto in seguito ad un’aggressione da lui perpetrata ai danni dell’obbligato, uno strumento ragionevole potrebbe essere quello di prevedere che tale circostanza incida sul quantum del risarcimento stabilito dal giudice. Già l’art. 1227 c.c. prevede che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”: il legislatore potrebbe introdurre una disposizione dal contenuto assimilabile, applicabile appunto ai casi qui in considerazione. Se l’esclusione del diritto al risarcimento è, per le ragioni appena viste sopra, sicuramente illegittima, la previsione di una diminuzione del risarcimento ci pare invece una strada percorribile, e non estranea ai principi che regolano la responsabilità civile.
Al di là di questi profili generali, la norma proposta presenta anche degli evidenti problemi redazionali, cui vogliamo qui fare un pur breve cenno.
Anzitutto, per come letteralmente formulata, la norma non esclude dal risarcimento solo i danni cagionati all’aggressore (come vorrebbero i promotori) ma anche i danni eventualmente cagionati a terzi estranei all’aggressione, posto che la norma si applica a tutti i danni cagionati da una condotta posta in essere “in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli artt..(…)”. La disposizione non fa dunque alcun riferimento al fatto che il titolare del risarcimento sia l’aggressore, ma usa la formula latissima dell’essere stato il danno cagionato “in occasione della commissione di un reato”: una sua interpretazione letterale condurrebbe al risultato che il soggetto, condannato in sede penale per eccesso doloso o colposo nella reazione, non debba risarcire i danni che potrebbe avere cagionato ad un terzo che casualmente si trovava sul luogo della condotta ed era stato colpito per errore. Per evitare tali esiti paradossali, qualora non si voglia ritirare la norma per le assorbenti ragioni viste sopra, almeno la si dovrebbe riformulare, prevedendo espressamente che l’esclusione del risarcimento operi solo rispetto ai danni subiti dall’autore dell’aggressione.
Un altro problema redazionale riguarda la scelta dei reati la cui commissione esclude il risarcimento. La norma formula un elenco tassativo, che ricomprende la violenza sessuale, gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale di gruppo, il furto in abitazione ed il furto con strappo, la rapina ed il sequestro di persona a scopo di estorsione. L’elenco annovera i reati che, nei casi di eccesso di legittima difesa saliti all’onore delle cronache, sono stati all’origine della reazione: ma restano esclusi reati altrettanto se non più gravi, come l’omicidio o il tentativo di omicidio, le lesioni gravi o gravissime, l’estorsione, lo stalking, i maltrattamenti in famiglia, solo per citarne alcuni. Davvero non vediamo la ragione per cui, se non deve ottenere il risarcimento chi abbia subito il danno mentre stava commettendo una rapina, dovrebbe invece averne diritto chi stava realizzando un tentativo di omicidio o stava perseguitando la vittima. Se si vuole mantenere la norma, sicuramente va rivisto il novero dei reati che conducono all’esclusione del risarcimento, magari facendo riferimento a clausole generali come quella dei reati commessi mediante violenza alla persona.
Un’ultima considerazione, ancora di natura redazionale. Il legislatore interviene sul testo dell’art. 185 c.p., che rappresenta una norma speciale rispetto all’art. 2043 c.c., dal momento che detta una disciplina ad hoc per quelle particolari ipotesi in cui il fatto doloso colposo, cui fa riferimento la norma del codice civile, abbia la peculiarità di costituire un reato. Prevedendo la non applicabilità dell’art. 185 c.p. nei casi previsti dalla nuova norma, il risultato è quello di rendere nuovamente applicabile la norma generale del codice civile, che non viene toccata dalla riforma. Se si vuole davvero ottenere il risultato perseguito dai promotori (eliminare il risarcimento nei casi di cui alla nuova norma), ci pare sarebbe indispensabile intervenire anche sulle norme civilistiche generali che regolano la responsabilità aquiliana: ma davvero ci auguriamo che il legislatore non voglia portare avanti una riforma dai così evidenti profili di incostituzionalità.
[1] Cfr. per tutti, anche per ulteriori riferimenti, G. Savio, Le espulsioni, in Diritto penale dell’immigrazione, a cura di Zirulia, Masera, Natale, Savio, 2026, p. 63 ss.