Trib. Perugia, ord. 18 gennaio 2023, Signal (Giud. Ciliberto)
Pubblichiamo in allegato, per l’interesse, un’ordinanza del Tribunale di Perugia che, nell’ambito di un giudizio di primo grado, ha disposto la restituzione in termini dell’imputato per chiedere il rito abbreviato, argomentata in ragione della sopravvenuta modifica favorevole di quel rito alternativo, introdotta dalla riforma Cartabia. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 442 c.p.p., infatti, prevede che in caso di mancata impugnazione dell’imputato e del suo difensore contro la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale di Perugia, nell’ordinanza che può leggersi in allegato (a pagina 3), ha disposto la restituzione in termini sul rilievo che, secondo la giurisprudenza consolidata, le riduzioni di pena connesse al rito abbreviato hanno natura di norme penali sostanziali, come tali soggette al principio di applicazione della lex mitior: “il trattamento sanzionatorio, anche laddove collegato alla scelta del rito, finisce sempre con avere ricadute sostanziali ed è, dunque, soggetto alla complessiva disciplina di cui all’art. 2 c.p.”.
Tale principio, secondo l’ordinanza del Tribunale di Perugia, deve ritenersi valido “anche in relazione al neo-introdotto art. 442, co. 2 bis c.p.p., in quanto la norma, pur collegando l’effetto di favore alla mancata impugnazione della sentenza emessa a seguito del rito, si connette comunque a una scelta processuale dell’imputato avente ricadute sostanziali sulla pena irrogata. Pertanto, in applicazione dell’art. 2 c.p., l’istanza di restituzione nei termini per proporre richiesta di rito alternativo deve essere accolta”.
(Gian Luigi Gatta)