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  Notizie  
08 Maggio 2026


La Corte di cassazione sulla prescrizione della pena: l’arresto temporaneo all’estero del condannato può determinare l’inizio dell’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione, anche se non segue l’estradizione

Cass., Sez. I, sent. 3 febbraio 2026 (dep. 30 marzo 2026), n. 12027, Pres. Siani, Est. Grieco



Segnaliamo ai lettori una sentenza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione, che si è pronunciata sul tema dell’individuazione del momento di inizio dell’esecuzione della pena, nel caso di un condannato, arrestato provvisoriamente all’estero e poi rimesso in libertà.

 

La vicenda da cui ha avuto origine la sentenza segnalata appare piuttosto articolata e può essere sintetizzata nel modo seguente:

- il 30 ottobre 2024 la Corte d’assise di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato la prescrizione della pena di anni quattordici di reclusione, irrogata a R. V. per un omicidio commesso nel 1977 nel contesto degli anni di piombo, con una sentenza divenuta irrevocabile nel 1996. L’uomo, tuttavia, dal 1980 risiede in Francia;

- la Procura generale presso la Corte di appello di Milano, in data 11 giugno 2025, ha inoltrato un’istanza di revoca dell’ordinanza dichiarativa della prescrizione della pena;

- la Corte d’assise di appello di Milano, in data 10 settembre 2025, ha rigettato l’istanza di revoca e ha confermato la prescrizione della pena, con un provvedimento oggetto di ricorso per cassazione da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Milano.

 

La questione giuridica alla base del ricorso (e, in precedenza, dell’istanza di revoca) riguarda l’individuazione di un possibile momento idoneo ad interrompere la prescrizione della pena: il 17 luglio 2017, infatti, R. V. è stato temporaneamente arrestato a Parigi da parte delle autorità francesi.

Secondo la Corte di cassazione – che ha annullato con rinvio l’ordinanza dichiarativa della prescrizione della pena – la Corte di assise d’appello di Milano dovrà valutare se la detenzione temporanea del condannato avvenuta nel 2017 sia «da qualificarsi come un atto espressione di una autonoma iniziativa della Polizia francese e non, piuttosto, quale vero e proprio arresto conseguente all’iniziativa dell’Autorità giudiziaria italiana, in relazione al mandato di arresto europeo del 1° marzo 2017», basato sulla sentenza di condanna del 1996. Nel secondo caso, sebbene il m.a.e. sia stato ritenuto invalido dalle autorità francesi e la domanda di estradizione sia stata poi rifiutata, l’arresto provvisorio del condannato determinerebbe l’inizio dell’esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione a norma dell’art. 172 c.p.

 

In allegato può leggersi il testo della sentenza.

 

(Francesco E. Manfrin)