Cass., Sez. VI, ud. 24 novembre 2021, Pres. Mogini, Rel. Amoroso
Segnaliamo ai lettori che all’esito dell’udienza del 24 novembre scorso la Sezione VI della Corte di cassazione ha esaminato la questione «se l’indebito conseguimento di un finanziamento erogato da un istituto di credito in base al decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità) avvalendosi della garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a sua volta coperta da garanzia dello Stato, a seguito di infedele dichiarazione o autocertificazione del richiedente circa la sussistenza dei requisiti di legge, configuri fatto penalmente rilevante».
Secondo quanto si apprende dalla notizia di decisione diffusa dalla Suprema Corte, è stata adottata la seguente soluzione: «Il fatto integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, poiché la garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese rientra tra le “altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate”, previste dall’art. 316-ter cod. pen. e manca nella condotta dell’agente l’elemento decettivo della truffa, poiché il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d’atto dell’esistenza della formale dichiarazione del richiedente il finanziamento circa il possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un’autonoma attività di accertamento. Ai fini del sequestro preventivo in funzione di confisca ex art. 322-ter cod. pen., il profitto del reato è costituito dall’importo del finanziamento illegittimamente conseguito».
Pubblicheremo la motivazione non appena depositata.
(F.L.)