ISSN 2704-8098
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23 Luglio 2024


Brevi note sulla tortura nel codice penale italiano (art. 613 bis c.p.)


L’ordinamento italiano si segnala per l’ostinata resistenza opposta all’introduzione del delitto di tortura, approdato nel codice penale soltanto nel 2017, a oltre trent’anni di distanza dalla Convenzione Onu che impegnava gli Stati-parte a incriminare ogni atto di tortura e a sanzionarlo con pene adeguate: per smuovere il legislatore sono state necessarie ripetute condanne dell’Italia ad opera della Corte Edu. Ciò premesso, in questo scritto si analizzano alcuni tratti salienti della disciplina della tortura ex art. 613 bis c.p.: tortura comune e tortura ‘di Stato’, condotte e eventi che integrano l’una o l’altra ipotesi, beni giuridici in gioco, forme del dolo, tortura seguita da lesioni personali o dalla morte della vittima, inapplicabilità della disposizione incriminatrice in caso di esecuzione di legittime misure limitative o privative di diritti. Ne esce un quadro complesso e problematico, che riflette una disciplina certamente perfettibile: peraltro, suscita sconcerto che dal principale partito della maggioranza di governo siano venute proposte tendenti ad abrogare l’art. 613 bis, nell’intento di ‘dare slancio’ alle forze dell’ordine nell’attività di prevenzione e repressione dei reati.

 

* Lo scritto riproduce, con alcune integrazioni e con un corredo di note bibliografiche, la relazione tenuta dall'Autore al Convegno “È punita ogni violenza fisica morale su persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”, 26 giugno 2024, Milano – Torino, organizzato dalla Camera penale di Milano Gian Domenico Pisapia e dalla Camera penale Vittorio Chiusano del Piemonte occidentale e della Valle d’Aosta in occasione della Giornata internazionale per le vittime della tortura.