Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 1 ottobre 2020), dep. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci
Segnaliamo ai lettori, in attesa di ospitare contributi di illustrazione e commento, il deposito della sentenza con cui le Sezioni unite si sono pronunciate sulla questione «se l'abuso di autorità di cui all'art. 609-bis, comma primo, c.p., presupponga nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o se, invece, si riferisca anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l'agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali» (si veda la nota di Stefano Finocchiaro all'ordinanza di rimessione).
Riportiamo di seguito il principio di diritto formulato dalle Sezioni unite, anticipato dall'informazione provvisoria diffusa all'esito della camera di consiglio del 16 luglio 2020: «L'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, comma primo, c.p., presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali». (Fattispecie relativa a fatto commesso da un insegnante nel corso di lezioni private).